Cassazione Penale, Ordinanza n. 32556/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale dell'imputata per difetto di legittimazione alla proposizione dell'impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 novembre 2025, che aveva dichiarato la sua responsabilità per la contravvenzione di guida senza patente. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché presentato personalmente da soggetto non legittimato: a seguito della novella del 2017, il ricorso per cassazione deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Non sono esaminati nel merito eventuali motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale da parte dell'imputato non è ammissibile.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la novella del 2017, il ricorso per cassazione penale deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti; il ricorso personalmente proposto dall'imputato è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende può conseguire all'inammissibilità quando siano ravvisabili profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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