Ordinanza n. 1028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 20417/2025, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché le determinazioni amministrative sottostanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nell’appello. In sede cautelare l’appellante ha prospettato un pregiudizio connesso alla riduzione della propria attività lavorativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che le determinazioni amministrative apparissero coerenti con il quadro normativo di riferimento e che non fosse configurabile un pregiudizio grave e irreparabile. La riduzione dell’attività lavorativa è stata ritenuta suscettibile di ristoro per equivalente pecuniario nell’eventualità di un futuro accoglimento dell’appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 26 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza richiede la sussistenza dei presupposti cautelari valutati secondo il livello di cognizione sommaria proprio della fase.
- Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile quando il danno derivante dalla riduzione dell’attività lavorativa sia suscettibile di ristoro mediante equivalente pecuniario in caso di successivo accoglimento dell’appello nel merito.
- La coerenza apparente delle determinazioni amministrative con il quadro normativo di riferimento, unitamente all’assenza di un danno grave e irreparabile, giustifica il rigetto dell’istanza cautelare senza anticipare la decisione sul merito.
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