Sentenza n. 6796/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; b) del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) dell'Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; d) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; nonché, per quanto occorrer possa, e) del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; f) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; g) dell'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Pro-vince autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché sconosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: della D.D. n. 24300 del 12.12.2022, con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. Emilia-Romagna di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: del Decreto n. 29985 del 14.12.2022, con il quale è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: del Decreto n. 52 del 14.12.2022, con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. Marche di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: della D.D. n. 2426 del 14.12.2022, con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. del Piemonte di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: della D.D. n. 10 del 12.12.2022, con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. della Puglia di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta, nonché della D.D. n. 1 dell'8.2.2023, con cui - a seguito delle rettifiche delle Asl di Brindisi e Lecce - è stato aggiornato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. della Puglia di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurogene S.r.l. il 20/2/2023: del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da queste dovuti in relazione alle forniture a favore delle aziende e degli enti del S.S.R. della Toscana di competenza degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, ove occorrer possa, delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie Regionali e dall'ESTAR nell'anno 2019, utilizzati per la determinazione della somma dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e linee guida sul payback, nonché provvedimenti regionali di individuazione delle imprese obbligate e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso principale, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i successivi provvedimenti regionali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti adottati da diverse Regioni, recanti gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi individuali dovuti. Le censure erano dirette, in via principale, contro la legittimità del meccanismo del payback, anche con riferimento alla determinazione del tetto di spesa, alla certificazione del suo superamento, alla base contabile utilizzata, alla retroattività della disciplina e alla lesione dell'affidamento e della libertà di iniziativa economica. I provvedimenti regionali erano inoltre contestati per illegittimità derivata dall'asserita illegittimità degli atti statali. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli atti regionali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto quanto agli atti statali e della Conferenza Stato-Regioni. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback relativo agli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, coerente con la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e rispettoso della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. La Corte costituzionale ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015 e la disciplina del 2022 aveva natura prevalentemente attuativa. Sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali. Tali atti svolgono infatti una funzione meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva: le Regioni si limitano a verificare i dati di fatturato, individuare le imprese e calcolare l'importo dovuto secondo percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. Non esercitano, quindi, un potere autoritativo né dispongono di margini di discrezionalità. La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo configura un rapporto obbligatorio, nel quale l'impresa vanta un diritto soggettivo patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
i dispositivi medici sono assoggettati a un tetto di spesa nazionale e regionale
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il relativo ripiano a carico della Regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard
Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
Disciplina il payback, le percentuali di partecipazione delle imprese, la rilevazione del superamento del tetto e la procedura di individuazione delle aziende obbligate.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
il superamento del tetto ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA
Ha specificato la base di rilevazione del superamento del tetto e i termini per la sua dichiarazione.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito attuativo di individuare le imprese e gli importi dovuti.
art. 11 c.p.a.
eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario
Consente la prosecuzione o riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
48 per cento della quota di ripiano determinata
Ha previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle imprese, poi estesa dalla Corte costituzionale anche alle aziende che avevano instaurato contenziosi.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
importo pari alla quota ridotta (25%)
Ha introdotto una disciplina successiva di pagamento ridotto e ha previsto la cessazione della materia del contendere in presenza dei relativi presupposti; il provvedimento non applica però tale effetto al caso concreto.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, prestazione imposta e criteri procedurali essenziali.
art. 41 Cost.
libertà di iniziativa economica
La Corte costituzionale ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso la lesione dei principi costituzionali invocati dalle imprese, anche in relazione all'affidamento.
art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e del diritto di proprietà, ritenendo l'obbligo già conoscibile dal 2015.
Massime di principio
- Il meccanismo del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la Corte costituzionale, la libertà di iniziativa economica né la riserva di legge, poiché costituisce una misura di solidarietà finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con soggetti obbligati, prestazione e criteri essenziali determinati dalla legge.
- La disciplina introdotta nel 2022 per rendere operativo il payback relativo agli anni 2015-2018 ha natura attuativa e procedurale, non innovativa dell'obbligo sostanziale già previsto dalla normativa del 2015; pertanto non integra, per tale profilo, una retroattività lesiva dell'affidamento delle imprese fornitrici.
- Quando la Regione o la Provincia autonoma si limita a verificare dati contabili, individuare le imprese fornitrici e calcolare l'importo di ripiano secondo criteri, percentuali e presupposti già fissati dalla legge e dagli atti statali, esercita un'attività vincolata, meramente ricognitiva e tecnico-contabile, priva di potere autoritativo e di discrezionalità anche tecnica.
- La controversia sull'esattezza dell'importo di payback richiesto con il provvedimento regionale o provinciale attiene a un diritto soggettivo patrimoniale derivante da un rapporto obbligatorio e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto regionale è formalmente denominato provvedimento e prevede la propria impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre non sussiste quando la controversia si colloca a valle dell'esercizio del potere e riguarda la corretta quantificazione di un'obbligazione patrimoniale.
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