Ordinanza n. 405/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, oggetto dell'appello
Esito
La controversia
L'appello riguarda una controversia in materia scolastica relativa alla posizione di uno studente minore e alla valutazione delle sue competenze relazionali e affettive, anche in rapporto agli obiettivi previsti nel PEI. Nel corso del giudizio d'appello il Consiglio aveva disposto una CTU per accertare, sulla base degli atti di causa, degli eventuali ulteriori documenti e della storia clinica dello studente, se egli possedesse le competenze necessarie per progredire verso livelli evolutivi e adattivi superiori. L'ordinanza istruttoria del 2024 aveva previsto la trasmissione alle parti di uno schema della relazione peritale, la possibilità di formulare osservazioni e il successivo deposito della relazione finale. L'Amministrazione ha segnalato che il CTU aveva depositato direttamente la relazione presso il Consiglio senza averne previamente trasmesso la minuta all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell'appello. Ha ritenuto necessario ristabilire pienamente il contraddittorio sulla consulenza tecnica e ha disposto che la relazione depositata il 18 settembre 2025 valga, allo stato, come schema ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a. Ha assegnato alle parti, o ai rispettivi consulenti tecnici se nominati, trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per formulare osservazioni. Ha assegnato quindi al CTU ulteriori sessanta giorni per depositare la relazione finale, prendendo espressamente posizione sulle osservazioni delle parti ed esplicitando adeguatamente l'esito della consulenza con riferimento agli obiettivi previsti nel PEI. L'udienza pubblica di merito sarà fissata con separato provvedimento presidenziale dopo il deposito della relazione finale. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche al CTU e di oscurare generalità e dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a.
«termine di novanta giorni dall’inizio delle operazioni peritali per la trasmissione di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e termine successivo di quindici giorni per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni di parte, nonché termine di trenta giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale»
La relazione del CTU deve essere preceduta dalla trasmissione alle parti di uno schema, così da consentire osservazioni nel contraddittorio; ove tale passaggio sia omesso, il giudice può qualificare la relazione già depositata come schema e assegnare i termini per le osservazioni e per il deposito della relazione finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
Consente l'oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento quando sono coinvolti dati personali relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 4
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare condizioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 2-septies
Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il consulente tecnico d'ufficio deposita direttamente la relazione senza aver previamente trasmesso alle parti lo schema previsto dal provvedimento istruttorio, la relazione non può essere utilizzata senz'altro come relazione finale: per garantire il contraddittorio, il giudice può considerarla come schema, assegnare alle parti un termine per le osservazioni e imporre al CTU il successivo deposito di una relazione finale che esamini espressamente tali osservazioni.
- In una controversia relativa all'inclusione scolastica, la CTU deve esplicitare il proprio esito anche in relazione agli obiettivi previsti nel PEI, quando tali obiettivi costituiscano il parametro concreto della valutazione delle possibilità evolutive e adattive dello studente.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito può essere rinviata all'esito del completamento dell'istruttoria tecnica, quando la relazione finale del CTU sia necessaria per la decisione della controversia.
- Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la sua diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie identificative, nei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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