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Sentenza

Sentenza n. 995/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione terza, n. 1397 del 17 luglio 2025, resa tra le parti, concernente la procedura per la stipula di una convenzione per la fornitura di PC fissi, portatili e SW var per le AA.SS. e AA.OO. della Regione Toscana Fondazione Gabriele Monasterio, ISPRO ed ESTAR.

Giustizia amministrativa202506619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per la fornitura di PC e software e respinto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la procedura indetta da ESTAR per la stipula di una convenzione relativa alla fornitura di PC fissi e portatili a enti sanitari regionali. L’impresa appellante, classificatasi seconda e poi aggiudicataria dopo l’esclusione della prima classificata, aveva prodotto un certificato ETEC relativo al consumo energetico. La certificazione indicava il modello Acer Veriton X4710G, mentre l’offerta tecnica indicava il modello Acer Veriton X4710GT. A seguito delle contestazioni della concorrente terza classificata, l’impresa aveva prodotto una dichiarazione del produttore secondo cui il prodotto sottoposto ai test era una piattaforma sample di preproduzione della famiglia Veriton X4710G/GT, con componenti modificati per i test, destinata a essere industrializzata nel modello offerto. Il primo motivo d’appello censurava la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto il certificato ETEC riferito a un prodotto diverso e, quindi, equivalente alla mancata presentazione della certificazione richiesta dalla lex specialis. L’appellante sosteneva che il valore ETEC riguardasse la configurazione dell’apparecchiatura, non un modello commerciale, e che i chiarimenti del produttore fossero sufficienti. Il secondo motivo contestava il rigetto del ricorso incidentale, con cui era stata dedotta l’irregolarità dell’offerta della concorrente terza classificata per la certificazione TCO, ritenuta scaduta al momento dell’offerta, nonché la natura non veritiera della relativa dichiarazione. La concorrente e la stazione appaltante hanno chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ha rilevato che il disciplinare e il capitolato richiedevano il valore ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta. Pur essendo corretto che il consumo energetico dipenda dalla configurazione dei componenti e dalle impostazioni operative, la certificazione prodotta riguardava il modello Acer Veriton X4710G, senza individuare una specifica configurazione mediante codice, sigla o altro elemento del catalogo del produttore, mentre l’offerta riguardava il modello Veriton X4710GT. La dichiarazione del produttore non ha eliminato l’ambiguità, perché attestava che il test era stato eseguito su una piattaforma sample di preproduzione, modificata ad hoc, e non sul modello offerto; inoltre, la documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione riguardava il modello Veriton X4710GT e non la configurazione sottoposta a test. L’irregolarità, pertanto, non è dipesa dalla mera valorizzazione del modello commerciale in luogo della configurazione, ma dalla differenza e dall’incertezza del prodotto effettivamente offerto e certificato. I concorrenti erano tenuti a presentare un’offerta certa in ogni suo elemento. Sul secondo motivo, il Collegio ha confermato il rigetto del ricorso incidentale. Poiché la certificazione TCO era effettivamente posseduta e valida al momento della presentazione dell’offerta, la produzione in giudizio di ulteriore documentazione, resa necessaria dalle contestazioni avversarie, era ammissibile in funzione chiarificatrice e non modificava la struttura dell’offerta tecnica. La lex specialis, inoltre, non imponeva la produzione del certificato TCO insieme all’offerta, ma richiedeva soltanto che il prodotto fosse certificato. La successiva scadenza della certificazione durante la gara non incideva sulla validità dell’offerta. Non ricorreva neppure una dichiarazione non veritiera, poiché esisteva una certificazione valida al momento dell’offerta. Le spese del grado sono state compensate per la complessità tecnica della controversia.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alle controversie in materia di procedure di affidamento.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nel giudizio d’appello insieme all’art. 120 c.p.a.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    Imponeva la produzione, a pena di esclusione, del certificato ETEC relativo al valore di consumo energetico dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta; non imponeva invece la produzione del certificato TCO, limitandosi a richiedere che il prodotto fosse certificato.

  • art. 4 del capitolato tecnico

    i prodotti dovranno possedere la Certificazione TCO; nella valutazione si terrà conto del consumo energetico espresso in ETEC dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta

    Collega la valutazione ETEC alla configurazione specifica effettivamente offerta.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato quale parametro dell’obbligo di diligenza dei concorrenti, tenuti a presentare un’offerta certa in tutti i suoi elementi.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede la certificazione del consumo energetico dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta, il certificato deve consentire di identificare con certezza la configurazione effettivamente proposta; una certificazione riferita a un diverso modello o a un prototipo non coincidente con il prodotto offerto non soddisfa il requisito.
  • La dichiarazione del produttore resa dopo la presentazione dell’offerta non può sanare l’incertezza essenziale derivante dalla mancata corrispondenza tra il prodotto sottoposto a certificazione e quello offerto, quando essa confermi che il test è stato eseguito su una piattaforma diversa o modificata ad hoc.
  • Nelle procedure di gara l’offerta deve essere certa in tutti i suoi elementi essenziali; l’ambiguità sulla concreta identità o configurazione del prodotto offerto integra un’irregolarità sostanziale, non superabile mediante chiarimenti che comportino una ricostruzione postuma dell’offerta.
  • Quando il possesso di un requisito certificativo esisteva al momento della presentazione dell’offerta e la lex specialis non imponeva la produzione del relativo certificato insieme all’offerta, la produzione in giudizio di documentazione ulteriore è ammissibile se ha funzione meramente chiarificatrice e non modifica la struttura dell’offerta tecnica.
  • La scadenza della certificazione di un requisito durante lo svolgimento della gara non incide sulla validità dell’offerta se il requisito era posseduto al momento della presentazione e la disciplina di gara non richiedeva il mantenimento della certificazione per tutta la procedura.
  • La produzione di documentazione chiarificatrice in giudizio, resa necessaria dalle contestazioni della controparte, non integra una dichiarazione non veritiera quando il requisito risultava effettivamente posseduto al momento dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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