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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1959

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1959 della Commissione, del 7 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria Reggiana (IGP)]

Normativa europea32016R1959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Anguria Reggiana" come IGP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione adotta il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione "Anguria Reggiana" nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Anguria Reggiana" e, per effetto della registrazione, al prodotto agricolo/alimentare corrispondente rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo il regolamento direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni o categorie di prodotti oltre a quella registrata.

Registrazione di "Anguria Reggiana" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1959 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra la denominazione "Anguria Reggiana" come indicazione geografica protetta, prendendo atto della pubblicazione della domanda italiana e dell’assenza di opposizioni.

Contesto procedurale e base giuridica

La misura è adottata sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51. Tali elementi consentono alla Commissione di procedere alla registrazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che "Anguria Reggiana" è registrata come IGP. La denominazione è riferita a un prodotto inserito nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali su disciplinari, controlli o modalità di uso della denominazione, limitandosi all'iscrizione nel registro.

Entrata in vigore e portata territoriale

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Anguria Reggiana" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti di qualitàindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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