Regolamento (UE) 2016/1948
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione, del 7 novembre 2016, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna per il 2016 il tasso di adattamento dei pagamenti diretti previsto dalla disciplina finanziaria della PAC, fissandolo all’1,353905 %. L’intervento tiene conto delle nuove previsioni di bilancio e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153. La riduzione si applica solo agli importi superiori a 2 000 EUR relativi a domande presentate nel 2016, con esclusione della Croazia.
Adeguamento del tasso di disciplina finanziaria/de adattamento applicabile ai pagamenti diretti PAC per l’anno civile 2016 e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione 2016/1153.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli importi superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2016. La riduzione non si applica ai pagamenti relativi a domande presentate in anni civili diversi dal 2016, né ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori in Croazia, per i quali il tasso di adattamento si applica solo dal 1º gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il regolamento si applica dal 1º dicembre 2016 in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina finanziaria della politica agricola comune, adeguando il tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2016. La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto delle previsioni aggiornate di bilancio, con riferimento anche alla riserva per crisi nel settore agricolo prevista dall’articolo 25 dello stesso regolamento.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Il regolamento richiama il fatto che il Parlamento europeo e il Consiglio non avevano stabilito il tasso di adattamento entro il 30 giugno 2016; per questo la Commissione lo aveva già fissato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153. Successivamente, però, le nuove previsioni di spesa contenute nella lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio 2017 hanno reso necessario un ulteriore adeguamento del tasso di disciplina finanziaria, tenendo conto di un importo di 450,5 milioni di EUR destinato alla riserva per crisi nel settore agricolo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La misura riguarda gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione opera solo sulla parte eccedente 2 000 EUR da versare agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2016. Il regolamento chiarisce inoltre che il tasso di adattamento si applica alle domande presentate nell’anno civile cui si riferisce la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento effettivo di erogazione del pagamento, così da garantire parità di trattamento anche in caso di pagamenti tardivi in esercizi finanziari successivi.
Esclusioni e limiti applicativi
In base al regolamento e al richiamo all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riduzione non si applica ai pagamenti diretti sotto la soglia di 2 000 EUR. Inoltre, non si applica agli agricoltori della Croazia, per i quali il tasso di adattamento entrerà a regime soltanto dal 1º gennaio 2022. Il regolamento precisa anche che il tasso adeguato deve essere preso in considerazione per tutti i pagamenti collegati a domande di aiuto presentate nel 2016.
Abrogazione del precedente atto e decorrenza
Per ragioni di chiarezza, il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153. Quanto alla tempistica, il nuovo atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º dicembre 2016, così da coordinarsi con la data prevista per i pagamenti agli agricoltori nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Disposizioni principali
Fissazione del tasso di adattamento per il 2016
Per i pagamenti diretti dovuti agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2016, gli importi superiori a 2 000 EUR nei regimi di sostegno dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono ridotti mediante un tasso di adattamento pari a 1,353905 %, ai fini degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Esclusione della Croazia
La riduzione non si applica alla Croazia, in coerenza con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede l’applicazione del tasso di adattamento a tale Stato membro solo dal 1º gennaio 2022.
Abrogazione del precedente regolamento
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153, che aveva inizialmente fissato il tasso di adattamento per l’anno civile 2016.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º dicembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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