Regolamento (UE) 2016/1962
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione, del 7 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce: porte per doccia smontate in vetro di sicurezza, da classificare nel codice NC 7020 00 80. La Commissione chiarisce che, trattandosi di un prodotto composito presentato non montato, il carattere essenziale è dato dal vetro, mentre gli altri componenti sono accessori. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune porte per doccia smontate in vetro di sicurezza, con attribuzione del codice NC 7020 00 80.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell'allegato del regolamento, in particolare a porte per doccia smontate progettate per essere montate e fissate alla parete, costituite da pannelli in vetro di sicurezza e da componenti accessorie in alluminio, acciaio, viti e guarnizioni. Ha portata generale nell'Unione europea ai fini della classificazione doganale e tariffaria nella nomenclatura combinata; non riguarda la disciplina tecnica del prodotto in sé, ma la sua classificazione doganale. Restano salve, per un periodo transitorio di tre mesi dall'entrata in vigore, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi rilasciate per le merci interessate.
Classificazione di talune porte per doccia nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione mira a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata per una specifica tipologia di merce: porte per doccia smontate, progettate per essere montate e fissate alla parete. La Commissione adotta la misura sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le merci descritte nell’allegato, ossia un prodotto composito costituito da due pannelli di vetro di sicurezza, profili di alluminio, dispositivi di fissaggio, viti, tasselli e guarnizioni. La classificazione ha effetti ai fini doganali e tariffari nell’ambito dell’Unione europea, senza incidere sulla natura commerciale o tecnica del bene oltre quanto necessario per la sua classificazione. Il regolamento richiama inoltre la disciplina delle informazioni tariffarie vincolanti, prevedendo una finestra temporale per quelle non conformi già rilasciate.
Fondamento normativo e criteri di classificazione
La Commissione richiama l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché le regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 della nomenclatura combinata. Nell’allegato si spiega che il prodotto è presentato in versione non montata ed è composto da più elementi, ma i profili e gli altri accessori hanno natura meramente accessoria. Il vetro di sicurezza conferisce il carattere essenziale all’insieme, giustificando la classificazione nel codice NC 7020 00 80, tra gli altri lavori di vetro.
Esclusioni di classificazione considerate nell’allegato
L’allegato precisa che sono escluse varie classificazioni alternative:
- voce 7326, come altri lavori di acciaio;
- voce 7610, come intelaiature di alluminio;
- voce 7013, poiché tale voce riguarda soltanto piccoli articoli amovibili per la toletta o usi simili;
- voce 7007, perché riguarda i vetri di sicurezza e non gli articoli costruiti con tali vetri.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Per evitare un impatto immediato su situazioni giuridiche consolidate, l’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il riferimento è all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ne deriva un effetto immediato e uniforme sulla classificazione doganale della merce oggetto dell’allegato.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto nell’allegato, il codice attribuito è 7020 00 80.
Motivazione della classificazione
Dall’allegato emerge che il prodotto è un bene composito non montato, costituito da più elementi; i profili, i dispositivi di fissaggio, le viti, i tasselli e le guarnizioni sono considerati accessori. Il vetro conferisce il carattere essenziale al prodotto. Sono escluse le classificazioni nelle voci 7326, 7610, 7013 e 7007 per le ragioni indicate nel regolamento.
Informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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