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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1949

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1949 della Commissione, del 7 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1949 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. La Commissione precisa che tali valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto contiene un allegato con i valori applicabili per ciascun codice NC e per le diverse origini dei paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini paese terzo. I valori stabiliti sono utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1949 – valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il quadro dell'OCM di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e le modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano anche dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, motivo per cui l'atto produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati tramite codici NC e codici dei paesi terzi. I valori sono differenziati per origine e comprendono anche il codice "ZZ", che corrisponde ad "altre origini" secondo la nomenclatura richiamata in nota.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari applicabili sono quelli fissati nell'allegato, espresso in EUR/100 kg. L'allegato riporta, per ciascun codice NC, i relativi importi per paese di origine, ad esempio per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori nell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento, espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e codice paese di origine.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto tecnico di calcolo

Nei considerando la Commissione richiama che, in applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, i criteri di fissazione sono previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi all’importazione

Testo integrale

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