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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20267/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011. I motivi riguardavano: (1) la pretesa erronea valutazione delle prove sulla giustificazione dell'allontanamento notturno dall'abitazione in contrasto con gli obblighi della misura; (2) la quantificazione della pena; (3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) un ulteriore motivo dichiarato inconferente rispetto al giudizio di responsabilità; (5) e (6) ulteriori censure, anch'esse dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio sulla giustificatezza dell'allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, quinto e sesto motivi chiedessero una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha reputato infondato il secondo motivo sulla pena, perché non è necessaria una motivazione analitica sui criteri dell'art. 133 c.p. se la pena non è significativamente superiore al medio edittale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sull'art. 131-bis c.p. poiché la relativa richiesta in appello era stata formulata in modo generico, e un motivo d'appello inammissibile non può essere riproposto validamente in cassazione; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché inconferente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Costituisce il reato oggetto della condanna confermata in appello, relativo alla violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena non richiede un'analitica indicazione di tutti i criteri utilizzati, salvo che la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non può essere utilmente dedotta in cassazione quando in appello sia stata richiesta in modo generico, poiché un motivo di appello inammissibile rende inammissibile anche la censura di legittimità che lo ripropone.

  • art. 609 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Corte di cassazione si limita alla tenuta logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • Le censure che mirano a rivalutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi o delle prove sono inammissibili se sollecitano un apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • La motivazione sulla determinazione della pena può essere sintetica quando la sanzione irrogata si colloca nel range ordinario; una motivazione più dettagliata è richiesta solo in caso di forte scostamento dalla misura media edittale.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica già nel giudizio di merito; se il motivo di appello è generico e quindi inammissibile, non può essere validamente riproposto in cassazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che sia inconferente rispetto all'oggetto del giudizio di responsabilità per il reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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