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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato relativo alla sentenza n. 1335/23 del 04.04.2023 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 1335/2023, relativa al pagamento delle differenze della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20, oltre agli accessori. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale il 16 luglio 2025, ed era stata notificata a fini esecutivi il 31 agosto 2024. Il ricorrente ha dedotto la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha formulato contestazioni sull'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione a fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché le statuizioni della sentenza non risultavano integralmente eseguite e l'Amministrazione non aveva dedotto né provato il contrario, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esatto e integrale adempimento al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di conformarsi al giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994

    Disciplina la misura degli accessori sulle differenze retributive riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato, è stato notificato a fini esecutivi ed è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la persistente mancata esecuzione legittima l'ordine giudiziale di integrale adempimento entro un termine assegnato dal giudice.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla documentazione attestante il giudicato e la sua mancata esecuzione, consente al giudice dell'ottemperanza di ritenere non integralmente adempiute le statuizioni del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato e previa richiesta della parte vittoriosa.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione inadempiente può essere considerato compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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