Sentenza del 07/06/2022 n. 2613 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Irreperibilità assoluta - Irreperibilità relativa - Notifica atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica dell'atto impositivo sostenendo che non fosse stata rispettata la disciplina relativa all'irreperibilità (assoluta o relativa) e che, pertanto, la notifica fosse viziata per mancanza degli adempimenti richiesti (in particolare mancata effettuazione delle ricerche nel Comune del domicilio fiscale e/o mancata ricezione della raccomandata informativa sul deposito nella casa comunale).
La decisione
la Corte ha chiarito che, se non risulta documentata l'irreperibilità assoluta (ossia non sono state svolte dal messo le ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale), la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 60 lett. e) del d.P.R. 600/73. In caso di irreperibilità relativa, invece, la notifica deve seguire la disciplina dell'art. 140 c.p.c.: non è quindi necessaria l'invio al contribuente della raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale e la notifica si perfeziona all'ottavo giorno successivo all'affissione nell'albo comunale. Sulla base di tale principio la Corte ha deciso a favore dell'Amministrazione (convalidando la notifica secondo i criteri indicati).
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60 lett. e)
alla luce della sentenza, l'art. 60 lett. e) disciplina il rito applicabile quando non è provata l'irreperibilità assoluta: la notifica degli atti impositivi deve seguire quella procedura specifica (consentendo all'Amministrazione di validamente notificare senza il percorso previsto per il deposito nella casa comunale se non sono state eseguite le ricerche comunali).
Codice di Procedura Civile, art. 140
in caso di irreperibilità relativa la notifica secondo l'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale) è corretta e, secondo la Corte, non richiede l'invio della raccomandata informativa; la notifica si perfeziona all'ottavo giorno dall'affissione nell'albo comunale.
Cassazione, sentenza n. 11827/2020
giurisprudenza richiamata a supporto del principio che distingue gli effetti e gli adempimenti richiesti a seconda che l'irreperibilità sia assoluta o relativa e conferma che, in caso di irreperibilità relativa, non è necessaria la raccomandata informativa; la notifica si perfeziona con le regole dell'art. 140 c.p.c.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra irreperibilità assoluta e relativa: per l'assoluta è necessario che il messo abbia effettuato specifiche ricerche nel Comune del domicilio fiscale; se queste ricerche non sono documentate, si applica il rito di cui all'art. 60 lett. e) d.P.R. 600/73.
- In caso di irreperibilità relativa la notifica mediante deposito nella casa comunale segue l'art. 140 c.p.c.: non è indispensabile inviare al contribuente la raccomandata informativa sul deposito e la notifica si considera perfezionata all'ottavo giorno successivo all'affissione nell'albo comunale.
- Per l'Amministrazione: documentare sempre le ricerche effettuate presso il Comune del domicilio fiscale se si vuole avvalersi dell'ipotesi di irreperibilità assoluta; in mancanza, agire secondo l'art. 60 lett. e) per evitare cadute di notifica.
- Per il contribuente: verificare l'eventuale affissione nell'albo comunale e i tempi (per calcolare scadenze e termini di impugnazione); se manca documentazione di ricerche comunali, si può contestare la qualificazione di irreperibilità assoluta e la conseguente procedura adottata.
- Sulle impugnative: la corretta individuazione della tipologia di irreperibilità e la prova delle ricerche effettuate sono nodi decisivi in un'azione di nullità della notifica; l'assenza di documentazione favorisce l'applicazione del rito previsto dall'art. 60 lett. e) e può portare al rigetto del ricorso del contribuente.
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