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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 140 - Corte Costituzionale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tributi - Imposta di registro - Atti esenti - Sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali utilizzati per l'esercizio dell'azione di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo - Omessa previsione - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 non prevedeva espressamente la deroga al divieto di rilascio, prima della registrazione, della copia o dell'originale della sentenza o altro provvedimento giurisdizionale quando essi servono per promuovere l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza, per mancato pagamento dell'imposta di registro l'ufficio del Tribunale non rilasciava la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo l'accesso al giudizio di ottemperanza e quindi l'effettiva esecuzione della pronuncia. Si contestava che tale divieto determinasse una irragionevole compressione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e una discriminazione economica tra creditori (art. 3 Cost.).

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esclude l'applicazione del divieto di rilascio (previsto dal comma 1) alla copia o all'originale della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale da utilizzare per proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che il divieto, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, lede il diritto alla tutela giurisdizionale e che tale limitazione non è strettamente necessaria né proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, posto che gli obblighi di comunicazione e repertorio a carico dei cancellieri assicurano comunque la conoscenza dell'atto all'amministrazione finanziaria. Pertanto la norma è stata disapplicata nella parte indicata e il ricorrente (creditore privato) ottiene tutela.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, commi 1 e 2

    art. 66, comma 1 e comma 2

    Il comma 1 vieta il rilascio di atti soggetti a registrazione prima che sia eseguita la registrazione; il comma 2 elenca tassativamente le deroghe al divieto. La Corte ha ritenuto incostituzionale la parte del comma 2 che non prevedeva la deroga per il rilascio della copia/originale della sentenza destinata all'azione di ottemperanza, perché la limitazione risultava sproporzionata rispetto al diritto alla tutela giurisdizionale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24

    Tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La Corte ha richiamato il principio di effettività della tutela e ritenuto che l'impedimento al rilascio della certificazione di passaggio in giudicato ostacola l'esecuzione delle pronunce, violando l'art. 24.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

    Principio di uguaglianza. La norma censurata poteva determinare discriminazioni tra creditori in base alla diversa capacità di sostenere il pagamento dell'imposta prima di accedere all'azione di ottemperanza.

  • R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 124

    Regola che prevede la certificazione di passaggio in giudicato da apporre sui provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha rilevato che il rilascio di tale certificazione è requisito di ammissibilità dell'azione di ottemperanza e quindi fondamentale per l'effettività della tutela.

  • Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 1, artt. 112 e 114

    artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 2

    Prevedono che il passaggio in giudicato costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per ottemperanza; ciò rafforza la rilevanza pratica del rilascio della certificazione per l'accesso al giudizio amministrativo.

  • Legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, art. 7, n. 7

    Principio direttivo volto a eliminare impedimenti fiscali all'accesso al processo: condiviso dalla Corte come base per il bilanciamento tra dovere tributario e tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) non può essere precluso da oneri fiscali quando ciò rende ineffettiva l'esecuzione delle pronunce giudiziali; la limitazione è ammissibile solo se strettamente necessaria e proporzionata.
  • La mera esistenza di un interesse fiscale alla riscossione non giustifica automaticamente misure che impediscono l'esercizio dei rimedi processuali: il bilanciamento richiede misure meno invasive (es. obblighi di segnalazione/repertorio dei cancellieri) per tutelare la riscossione senza bloccare la tutela giurisdizionale.
  • L'azione di ottemperanza è uno strumento specifico e non meramente sostituibile dall'esecuzione forzata civile; pertanto, impedirne l'accesso può ledere l'effettività della tutela anche quando esiste la possibilità di procedere con l'esecuzione forzata.
  • Norme che prevedono deroghe tassative al divieto di rilascio di atti devono essere interpretate nel rispetto dei principi costituzionali: se l'elenco non contempla un caso che, di fatto, impedisce l'esercizio di un rimedio essenziale, la previsione può essere dichiarata incostituzionale nella parte mancante.
  • Se gli obblighi procedurali (repertorio, comunicazione all'ufficio del registro) assicurano la conoscibilità dell'atto dalla fiscalità, il legislatore deve adottare misure meno restrittive per garantire insieme riscossione e tutela giurisdizionale.
  • In situazioni simili, valutare sempre: a) se il tributo è contestato (diversa valutazione); b) se esistono modalità alternative non lesive dell'accesso al giudice; c) la proporzionalità delle misure rispetto all'obiettivo di tutela fiscale.

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