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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Genova

Processo tributario - atti impugnabili - estratto di ruolo - art. 3 bis d.l. n. 146/2021 - retroattività - applicazione - impugnabilità - limitata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alla posizione fiscale del ricorrente, fondata sull'omessa o irregolare notifica della cartella n. 04820190007252881000 dalla quale era stato formato il ruolo.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo applicabile retroattivamente l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (conv. L. n. 215/2021), che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi ivi previsti. In base a ciò, poiché il ricorso non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 3-bis, è stato respinto per inammissibilità. Vista la materia oggetto di contrasto giurisprudenziale, le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. L. n. 215/2021)

    All'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973 n. 602 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile: il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto disposto dall'art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme ad esso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1 comma 1 lettera a del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

    La Commissione ha ritenuto che la disposizione abbia carattere interpretativo di un divieto preesistente e debba essere applicata retroattivamente, limitando pertanto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi tassativamente indicati.

  • art. 12, DPR n. 602/1973 (comma 4-bis introdotto dall'art. 3-bis)

    Vedi testo riportato nell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (aggiunta del comma 4-bis)

    La norma, come interpretata dalla Commissione, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo nelle specifiche ipotesi previste dal comma 4-bis.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

    Richiamato come criterio per valutare il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo in relazione alla partecipazione a procedure di appalto; è una delle fattispecie che consentono la diretta impugnazione del ruolo secondo l'art. 3-bis.

  • art. 48-bis, DPR n. 602/1973

    Richiamato nella disposizione come elemento che può giustificare la diretta impugnazione del ruolo quando l'iscrizione a ruolo determina verifiche da parte di soggetti pubblici che comportano pregiudizio per il contribuente.

  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 (art. 1, comma 1, lett. a)

    Individua i soggetti pubblici ai fini della norma; richiamato dal comma 4-bis quale categoria di soggetti la cui iscrizione a ruolo può giustificare la diretta impugnazione per pregiudizi nella riscossione di somme dovute.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile solo nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 (partecipazione ad appalti per effetto dell'art.80 co.4 d.lgs.50/2016; rischio di mancata riscossione da soggetti pubblici come definiti dal DM 40/2008; perdita di benefici nei rapporti con la PA).
  • La norma è stata ritenuta da questa Commissione di carattere interpretativo di un divieto già esistente e quindi applicabile retroattivamente: i ricorsi sull'estratto di ruolo proposti al di fuori delle ipotesi tassative sono inammissibili anche se il fatto contestato è anteriore alla novella.
  • In presenza di contestazione sulla notifica della cartella, è preferibile (quando possibile) impugnare direttamente la cartella/il ruolo o verificare se la propria situazione rientra in una delle fattispecie di tutela previste dall'art.3-bis, altrimenti il ricorso sull'estratto rischia l'inammissibilità.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale sulla questione; perciò in situazioni dubbie valutare tempestivamente mezzi alternativi (eccezioni in sede di opposizione alla cartella, impugnazione della cartella stessa, richieste di annullamento/ristoro amministrativo) e considerare l'opportunità di segnalare la questione per ottenere compensazione spese in caso di incertezza giurisprudenziale.
  • Il giudizio sull'operatività retroattiva della norma può variare tra giudici: è utile citare precedenti favorevoli e, se rilevante, prospettare la violazione di principi di certezza del diritto o di tutela effettiva del contribuente se la retroattività produce esiti ingiustificati.
  • Quando si contesta la notifica, documentare con cura il pregiudizio concreto che deriverebbe dall'iscrizione a ruolo (es. esclusione da gare, crediti non riscossi da enti pubblici, perdita di benefici amministrativi) per rientrare nelle eccezioni previste dall'art. 3-bis.

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