Sentenza del 07/06/2022 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - rettifica della dichiarazione - accertamento induttivo - IRES IRAP IVA - cooperativa di pescatori - acquisto extracontabile gasolio - ammontare ricavi realizzati dal "pescato" - correlazione presuntiva - infondatezza - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento induttivo relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2015. L'Ufficio, rilevata una discrepanza tra le forniture di gasolio risultanti dai fornitori e quelle annotate dalla cooperativa, ha ricostruito i ricavi operando un rapporto tra consumo di gasolio e pescato e attribuendo alla contribuente un maggior pescato (e conseguenti maggiori imponibili) sulla base del maggior consumo di gasolio non registrato in contabilità. La cooperativa ha contestato la legittimità dell'accertamento (anche per presunte violazioni delle norme sull'amministrazione digitale) e la correttezza del criterio di correlazione automatica gasolio/pescato, evidenziando inoltre che alcune forniture erano state comunque dichiarate.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte. L'Agenzia ha esercitato un'azione di autotutela riducendo l'importo originario e detraendo le quantità di gasolio effettivamente dichiarate, con conseguente estinzione parziale della controversia (cessazione della materia del contendere) e azzeramento della pretesa relativa alle imposte sui redditi (IRES) in ragione delle perdite fiscali della cooperativa. La Commissione ha ritenuto ammissibile la rimessione in termine per errore scusabile in favore della ricorrente. Sul merito la Commissione ha ritenuto non fondato il collegamento diretto e automatico tra aumento del consumo di gasolio e aumento proporzionale del pescato, ma ha ritenuto ammissibile una presunzione prudenziale di correlazione pari a un terzo del rapporto unitario pescato/gasolio. Ne consegue che la ripresa a tassazione per IVA e IRAP determinata in autotutela è stata ulteriormente ridotta di due terzi. La ripresa a tassazione è stata rideterminata in IVA per €3114 e in IRAP per €423, oltre interessi e sanzioni; le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art. 39, comma 2
Autorizza l'accertamento induttivo 'puro' quando il contribuente non risponde agli inviti a fornire documentazione; l'Ufficio ha legittimamente adottato un accertamento induttivo ai sensi di questa norma.
D.P.R. 600/1973 art. 39, comma 1
Previsto il regime delle presunzioni di gravità, precisione e concordanza: tuttavia l'accertamento induttivo 'puro' ex comma 2 può fondarsi su presunzioni che non necessariamente soddisfano tali requisiti.
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) art. 2, comma 6-bis
Richiama l'applicabilità del CAD agli atti di accertamento e controllo fiscale; la censura della ricorrente su presunte violazioni informatiche è stata analizzata ma non ha portato all'annullamento dell'atto, salvo che le attività di richiesta documentale possono avvenire con tecnologie informatiche.
D.Lgs. 82/2005 art. 5-bis
Stabilisce che la presentazione di istanze e documenti tra imprese e pubblica amministrazione avviene tramite tecnologie dell'informazione; il Collegio distingue tra atti e attività, ritenendo legittimo l'uso della PEC per le richieste di documentazione.
D.Lgs. 218/1997 art. 5-ter e art. 6, comma 2
Art. 5-ter riguarda l'invito a comparire/adesione preliminare; la notifica dell'invito a comparire via PEC rende inammissibile un'istanza di adesione successiva all'avviso. L'art. 6 comma 2 (sospensione dei termini) non ha trovato applicazione perché l'istanza di adesione è stata ritenuta tardiva.
D.Lgs. 564/92 art. 21
Prevede il termine di 60 giorni per proporre ricorso amministrativo; l'Ufficio ha eccepito tardività del ricorso in base a tale termine, ma il giudice ha ammesso la rimessione per errore scusabile.
Codice di procedura civile art. 153, comma 2
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; il Collegio ha ritenuto provata la ragionevole convinzione del difensore circa la possibilità di adesione e ha quindi concesso la rimessione in termini.
Legge 212/2000 art. 10 (Statuto del contribuente)
Richiama i principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione; il comportamento della funzionaria dell'Agenzia ha indotto affidamento del difensore, giustificando la rimessione in termini.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo 'puro' ai sensi dell'art. 39, comma 2, DPR 600/73 è legittimo quando il contribuente non risponde agli inviti a fornire documenti; non richiede sempre presunzioni con i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dal comma 1.
- In attività aleatorie come la pesca non è ragionevole assumere un rapporto diretto e automatico tra input (es. consumo di gasolio) e output (quantità di pescato); le correlazioni devono essere prudenzialmente valutate e motivate.
- Il giudice può ammettere una presunzione correttiva ridotta rispetto a quella adottata dall'Ufficio: nella fattispecie è stata ritenuta prudente un'attribuzione pari a un terzo del rapporto unitario pescato/gasolio per le maggiori forniture extracontabili.
- La PA può esercitare l'autotutela riducendo la pretesa fiscale; tale intervento può determinare la cessazione parziale della materia del contendere davanti al giudice.
- La tardività del ricorso può essere sanata mediante rimessione in termini per errore scusabile se il contribuente dimostra di aver ragionevolmente confidato in iniziative dell'Ufficio (es. possibilità di adesione) che hanno indotto un comportamento procrastinatorio.
- Se l'Ufficio ricostruisce imponibili sulla base di riscontri esterni (es. forniture), deve tenere conto delle quantità già dichiarate e il giudice può ulteriormente correggere l'attribuzione presuntiva applicando coefficienti prudenziali.
- In contenziosi parzialmente favorevoli al contribuente le spese possono essere compensate.
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