Sentenza del 07/06/2022 n. 783 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2014. Il ricorrente contestava: l'illegittimità dell'accertamento induttivo e la determinazione della base imponibile; di aver già assolto l'obbligazione tributaria (documentazione prodotta); la violazione del diritto di difesa per mancata traduzione degli atti e carenze nella notifica; l'eccessiva durata della verifica; la mancata valutazione della documentazione e del contraddittorio; la non debenza dell'imposta per doppia imposizione e disparità di trattamento rispetto ad agenzie affiliate a concessionari italiani; questioni di costituzionalità e di retroattività della legge interpretativa; e l'incompetenza dell'Amministrazione rispetto al bookmaker estero.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato irrilevanti o inammissibili vari profili (anche perché introdotti per la prima volta in appello). Sul merito ha ritenuto legittimo l'accertamento: l'Ufficio ha spiegato le ragioni e i criteri del metodo induttivo, adottato per la mancata collaborazione del contribuente e l'assenza di documentazione bancaria completa; il criterio della raccolta media provinciale è stato ritenuto congruo. Il Collegio ha inoltre confermato che il CTD che raccoglie scommesse in Italia è soggetto passivo dell'imposta (con solidarietà con il bookmaker estero) e che l'imposta è indiretta (si perfeziona al momento della scommessa in Italia). Ha ritenuto infondate le censure relative a presunti conflitti con il diritto UE e con la Costituzione, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. L'appello è stato respinto e gli appellanti condannati alle spese (euro 2.000,00).
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998, art. 3
"Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"
La Commissione interpreta l'art. 3 in senso ampio: sono soggetti passivi anche i gestori per conto terzi (CTD) che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dall'assenza di concessione.
D.P.R. n. 66/2002, art. 2
riguarda la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alla raccolta
Richiama gli obblighi di comunicazione per soggetti che usano sistemi non collegati al totalizzatore nazionale; conferma il quadro normativo che rende imponibile l'attività di raccolta.
legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. a) e b)
interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 504/1998 ai fini tributari
Autentica l'applicabilità dell'imposta anche quando la raccolta avviene in assenza o inefficacia della concessione e stabilisce la solidarietà passiva tra gestore per conto proprio e per conto terzi.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 commi
riferimenti a termini e contraddittorio (art. 12, comma 5 e 7 citati)
Il termine di permanenza dell'ispezione è meramente ordinatorio; il contraddittorio è rispettato se il contribuente ha potuto produrre osservazioni e documentazione, a meno che non mancasse collaborazione effettiva.
Codice civile, artt. 1326 e 1327
riguardanti perfezionamento del contratto
Il Collegio considera il contratto di scommessa perfezionato in Italia al rilascio della ricevuta da parte del CTD, giustificando il presupposto territoriale dell'imposta.
Sentenza Corte costituzionale n. 350/2007 e n. 27/2018
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate e ha confermato la conformità dell'interpretazione legislativa che estende l'imposta ai gestori per conto terzi, nei limiti indicati.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-72/10, C-788/18)
casi citati nella motivazione
La CGUE ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa che assoggetta a imposta i CTD stabiliti in Italia e, in via eventuale, solidalmente gli operatori stabiliti in altro Stato membro; la normativa italiana non costituisce discriminazione automatica.
Cassazione (ordinanza n. 9730/2021 e altre)
ricorrenti provvedimenti di legittimità confermanti orientamento
La Corte di legittimità ha confermato la legittimità degli atti impositivi e dei principi applicati in tema di imposta unica sui giochi.
Massime di principio
- Se un centro di raccolta scommesse opera materialmente in Italia (locali, incasso, rilascio ricevute, pagamento vincite), è considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche se agisce per conto di un bookmaker estero; il bookmaker estero può essere obbligato in solido.
- L'Amministrazione può ricorrere al metodo induttivo quando il contribuente non collabora o non fornisce documentazione bancaria necessaria: il metodo è legittimo se la motivazione e i criteri sono esposti e se esistono elementi oggettivi (es. raccolta media provinciale) a supporto.
- Difetti di notifica, traduzione o irregolarità formali sollevati per la prima volta in appello sono in genere inammissibili; le eccezioni procedurali vanno tempestivamente dedotte nel primo grado.
- La durata dell'ispezione fiscale non determina automaticamente nullità degli atti: il termine di permanenza è ordinatorio e la nullità non è la sanzione tipica per il suo superamento.
- Questioni di diritto UE o di costituzionalità che non presentano dubbi interpretativi manifesti o contrasto giurisprudenziale consolidato difficilmente determinano la disapplicazione della normativa nazionale; la giurisprudenza UE ha riconosciuto che gli Stati possono disciplinare l'imposta unica sui giochi con criteri di territorialità e proporzionalità.
- In caso di contestazione della base imponibile, è fondamentale che il contribuente produca in modo completo e documentato gli elementi (contabili e bancari) che permettano la determinazione analitica; l'assenza di tali elementi legittima l'uso di criteri induttivi ragionevoli da parte dell'Ufficio.
- L'imposta unica sulle scommesse è trattata come imposta indiretta il cui presupposto sorge al momento del perfezionamento della scommessa; la possibilità di trasferire il costo tramite meccanismi contrattuali non esclude l'obbligo tributario del CTD.
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