Cassazione Civile, Ordinanza n. 16707/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva confermato la proroga del suo trattenimento in un CPR. I fatti alla base della lite sono i seguenti: a seguito di provvedimento di espulsione del 16.06.2023, il cittadino straniero era stato trattenuto nel CPR in attesa del rimpatrio; il trattenimento era stato inizialmente convalidato per 30 giorni; successivamente, su richiesta della Questura, era stata chiesta e concessa una proroga di 30 giorni. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) motivazione apparente o incomprensibile del provvedimento del Giudice di pace, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che, pur essendo stata la richiesta di proroga presentata prima della scadenza del trattenimento, l'udienza e la decisione erano intervenute dopo la scadenza del termine di 30 giorni, con conseguente illegittimità della proroga; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame di due motivi di riesame dedotti in sede di merito. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza, e fondato il secondo, valorizzando il carattere perentorio e rigoroso dei termini che regolano il trattenimento amministrativo dello straniero come misura incidenti sulla libertà personale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato infondato il primo e inammissibile il terzo, e ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il termine perentorio entro cui la proroga doveva essere disposta era già spirato quando il giudice di pace ha deciso. La Corte ha escluso la possibilità di prorogare un trattenimento già scaduto, affermando che, in materia di limitazione della libertà personale, il rispetto dei termini legali è condizione indefettibile e non sanabile dalla sola tempestività della richiesta amministrativa di proroga. Non è stata disposta regolazione delle spese nel giudizio di cassazione, richiamandosi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità della liquidazione da parte del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione apparente: la Corte ha escluso che il provvedimento del giudice di pace fosse privo di motivazione intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata quale vizio di violazione di legge per i primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di omessa pronuncia dedotto nel terzo motivo.
art. 13 Cost.
Richiamato per affermare che la limitazione della libertà personale mediante trattenimento dello straniero è soggetta a riserva assoluta di legge e a termini rigidamente predeterminati.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Invocato per sostenere la illegittimità della proroga disposta oltre il termine di durata del trattenimento.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato per il requisito del decreto motivato di convalida.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
«La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. ...»
La Corte lo interpreta nel senso che la proroga deve essere disposta entro la scadenza del termine di trattenimento; non basta che la richiesta della Questura sia tempestiva se la decisione interviene quando il termine è già spirato.
art. 737 c.p.c.
Richiamato quale rito camerale utilizzato per il riesame della convalida/proroga.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare il giudice competente a liquidare i compensi nel giudizio di cassazione/cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa la sua applicabilità alla soccombenza di un'Amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio.
Massime di principio
- In materia di trattenimento amministrativo dello straniero, la proroga della permanenza nel centro può essere disposta solo entro il termine di efficacia del precedente trattenimento; se il termine è già decorso, il giudice non può più prorogare la misura.
- La tempestività della richiesta della Questura non è sufficiente a salvare la proroga quando la decisione giurisdizionale intervenga oltre la scadenza del termine legale: nei procedimenti che incidono sulla libertà personale, i termini hanno natura perentoria e non sono suscettibili di elastiche dilazioni.
- Il provvedimento di convalida o proroga del trattenimento deve essere motivato in modo specifico e intellegibile, con verifica della congruenza tra le ragioni addotte e la finalità di rendere possibile il rimpatrio.
- Il motivo di ricorso per omesso esame o omessa pronuncia deve essere autosufficiente: la parte ricorrente deve indicare in modo preciso dove i motivi erano stati dedotti e riprodurne il contenuto essenziale.
- Nel giudizio di legittimità, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la normale regolazione delle spese di soccombenza.
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