Cassazione Penale, Sentenza n. 4817/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza al nuovo difensore di fiducia (avv. Rosario Fiore), nominato dal detenuto il 29/06/2020 e distinto dal precedente difensore (avv. Pierro) al quale era stata invece indirizzata la notifica del 17/08/2020; 2) omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva specifica, ritenuta dal giudice nonostante i precedenti lontani e le circostanze personali e familiari dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che sussistesse una nullità insanabile: il nuovo difensore era presente alla prima udienza d'appello (12/11/2020), non ha eccepito il difetto di notifica e si è limitato a richiamare l'atto di appello depositato dal precedente difensore; conseguentemente non si è ravvisata una lesione del diritto ad essere assistiti dal difensore di fiducia. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione sulla recidiva non era stata dedotta nei motivi di gravame innanzi alla Corte d'appello e dunque non poteva essere sollevata in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
lett. b), lett. c) e lett. e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente; la Corte ha valutato il vizio di notifica e la carenza di motivazione alla luce delle categorie di questi motivi, dichiarando il primo infondato e il secondo inammissibile per vizio di deduzione processuale
art. 6, comma terzo, lett. c), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il diritto ad essere assistito dal "difensore di sua scelta" trova tutela; tuttavia la Corte ricorda che la violazione sussiste quando il difensore di fiducia, non avvisato, non è presente e non può esercitare lo ius postulandi. Se il difensore è presente ma non eccepisce, il diritto non risulta violato
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Meritan
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la nullità in tema di assistenza difensiva riguarda i casi in cui il difensore di fiducia non sia avvertito e sia impossibilitato a partecipare e a svolgere la difesa
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Principio secondo cui in cassazione non sono deducibili questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede d'appello, per evitare che la legittimità annulli decisioni su punti volutamente sottratti alla cognizione del giudice d'appello
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto d'udienza al nuovo difensore può costituire vizio rilevante solo se il difensore di fiducia non ha potuto essere presente o esercitare lo ius postulandi; se invece il difensore è presente e non eccepisce in udienza, il vizio si considera in pratica sanato o rinunciato
- Per preservare un motivo relativo a difetto di notifica occorre eccepire tempestivamente la nullità nella prima udienza utile; l'assenza di contestazione in udienza rende difficile ottenere tutela in sede di legittimità
- Questioni non dedotte nel gravame in appello non sono ammissibili in cassazione: chi impugna deve portare all'appello tutti i profili che intende poi discutere in cassazione, altrimenti si rischia l'inammissibilità
- Il ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Prassi consigliata: verificare immediatamente l'avvenuta notifica del decreto d'udienza al difensore effettivamente nominato, eccepire tempestivamente ogni vizio in udienza e assicurarsi che tutte le questioni rilevanti siano formulate nei motivi di appello per conservarne la possibilità di sindacato in cassazione
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