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Sentenza

Sentenza del 27/04/2021 n. 11023 - Corte di Cassazione

IVA - Sale and lease back - Cessione di bene imponibile - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA richiesto sull'operazione di sale and lease back riguardante un'unità navale. L'Amministrazione aveva ritenuto che la cessione fosse imponibile ai sensi dell'art. 8 bis D.P.R. 633/1972 perché, alla data della fattura, la nave non era ancora iscritta nel registro internazionale e quindi non avrebbe avuto i requisiti per essere considerata "destinata all'esercizio di attività commerciali".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna. Il principio affermato è che, ai fini IVA, la vendita effettuata nell'ambito di un sale and lease back non costituisce automaticamente una "cessione di bene" imponibile: si tratta di un'operazione complessa e unitaria con causa finanziaria, nella quale il venditore mantiene la disponibilità e l'utilizzo del bene; pertanto non si trasferisce all'acquirente il potere di disporre del bene come se ne fosse il proprietario. Tuttavia occorre che l'operazione sia effettivamente posta in essere per esigenze reali di liquidità e non sia illecita o elusiva.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 8 bis, comma 1, lettera a)

    "le cessioni di navi (...) destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca (...)"

    La norma agevolativa (non imponibile) si applica alle cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali; la Cassazione interpreta l'applicabilità di tale regime alla luce della nozione comunitaria di "cessione di bene", richiedendo che si verifichi il trasferimento del potere di disporre come proprietario.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1 e 2

    Richiamati per il quadro normativo IVA interno: gli articoli che definiscono l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'imposizione devono essere interpretati conformemente al diritto dell'Unione.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), articoli 2, 5 e 10

    Stabilisce la nozione comunitaria di "cessione di bene" come "trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario"; tale nozione prevale e va applicata conformemente dal diritto nazionale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 2, 14 e 63

    Riproduce e conferma la nozione di cessione ai fini IVA e i momenti di fatto generatore/esigibilità, richiedendo interpretazione conforme nella valutazione di operazioni complesse.

  • Corte di Giustizia, sentenza Mydibel SA / Stato belga, C-201/18 (27 marzo 2019)

    Ha stabilito che, salvo verifica del giudice nazionale, l'operazione di sale and lease back è di natura finanziaria, i beni rimangono in possesso dell'alienante e l'operazione, se unitaria, non costituisce cessione di beni soggetta ad IVA perché non trasferisce il potere di disporre come proprietario.

  • Corte di Giustizia, sentenza PPUH Stehcemp, C-277/14 e Centralan Property, C-63/04

    Giurisprudenza comunitaria richiamata che definisce la nozione di cessione e afferma il principio che il giudice nazionale deve valutare, caso per caso, se sussiste il trasferimento del potere di disporre del bene.

Massime di principio

  • Il sale and lease back, se costituisce un'operazione complessa e unitaria con causa finanziaria (ottenimento di liquidità), in linea di principio non è una "cessione di bene" ai fini IVA perché il venditore mantiene la disponibilità e l'uso del bene e l'acquirente non è autorizzato a disporne come proprietario.
  • La qualificazione ai fini IVA dipende dalla concreta realtà fattuale: il giudice di merito deve valutare caso per caso se l'operazione trasferisce il potere di disporre del bene come proprietario.
  • Anche quando non si configura una cessione ai fini IVA, bisogna verificare l'eventuale illiceità o la finalità elusiva: l'operazione deve rispondere a reali esigenze di liquidità e non avere come causa concreta esclusiva o prevalente l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.
  • La mera convenienza fiscale non è di per sé abusiva; è invece abusivo l'uso distorto o artificioso dello strumento negoziale (ad es. operazioni fra parti correlate che simulano finanziamenti o mirano solo a benefici fiscali).
  • Per le cessioni agevolate (es. art. 8 bis D.P.R. 633/1972) rimane rilevante verificare i requisiti materiali del bene, ma la questione preliminare è se l'atto sia o meno una cessione ai fini IVA: l'iscrizione nei registri/conditioni tecniche possono influire sull'idoneità all'agevolazione, ma non sostituiscono la necessaria valutazione del trasferimento del potere di disporre.
  • Per operazioni simili, è consigliabile documentare le ragioni economiche e le esigenze di liquidità, mantenere chiarezza contrattuale sulla struttura finanziaria e, se possibile, evitare strutture che possano apparire come mera ricollocazione di proprietà tra parti correlate senza trasferimento effettivo del potere di gestione.

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