Cassazione Penale, Sentenza n. 5905/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 sostenendo la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare deduceva che la contestazione della recidiva qualificata era stata effettuata non il 17/05/2019 ma il 19/07/2019, quindi oltre il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi e che la rinnovazione successiva non poteva sanare la prescrizione ormai maturata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla data odierna, il reato si era estinto per prescrizione (termine decennale applicabile in considerazione della recidiva qualificata). Il Collegio ha tuttavia confermato la confisca diretta disposta in primo grado ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, considerata compatibile con l'art. 578-bis c.p.p., mentre ha revocato la confisca per equivalente perché relativa a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis e quindi non mantenibile trattandosi di misura di natura afflittiva.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA; nel caso valutata la responsabilità del legale rappresentante per il mancato versamento dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2010.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca tributaria; applicata in forma diretta nel caso e ritenuta mantenibile anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione quando la responsabilità è accertata.
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
Riferimento alla declaratoria di immediato proscioglimento nel merito in presenza di determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero alla luce delle risultanze probatorie sull'omesso versamento dell'IVA.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Consente di mantenere la confisca nonostante la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione se la responsabilità è accertata. La Corte ha applicato questa previsione per confermare la confisca diretta, ma ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- La decorrenza e il momento formale della contestazione della recidiva sono fondamentali per il calcolo della prescrizione: la prima contestazione, se verbalizzata e notificata, mantiene efficacia anche se poi il P.M. la rinnova per cautela.
- La mancata notifica del verbale di contestazione all'imputato assente può generare al più una nullità relativa; se la notifica viene comunque eseguita prima della successiva udienza e l'imputato partecipa, la contestazione si ritiene efficace.
- Quando la prescrizione è intervenuta, la condanna viene annullata senza rinvio; ciò non impedisce che misure patrimoniali dirette possano essere confermate se la responsabilità è stata accertata e la norma che le disciplina consente il mantenimento nonostante la prescrizione (art. 578-bis c.p.p.).
- La confisca per equivalente non può essere mantenuta con sentenza di proscioglimento per prescrizione se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della norma che consente il mantenimento, per il carattere afflittivo di quella misura.
- In situazioni simili conviene verificare con precisione i verbali d'udienza e le notifiche relative alla contestazione della recidiva, calcolare i termini prescrizionali applicabili anche in presenza di recidiva qualificata e valutare separatamente la sorte di eventuali misure cautelari o confische rispetto all'estinzione del reato.
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