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Sentenza

Sentenza n. 9536/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della Sentenza n. 12054/2024 del 26.11.2024 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 34186/2024, notificata tramite PEC in data 29.11.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12054/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12054/2024, notificata il 29 novembre 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale. Nel corso del giudizio ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già percepite. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti delle somme ancora dovute, prendendo atto della parziale cessazione della materia del contendere per gli importi già percepiti. Ha ritenuto che l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non avesse fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato; pertanto, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa residua. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla sentenza da eseguire. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la nomina del Commissario ad acta costituisse ragione esimente rispetto all'applicazione discrezionale dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare l'eventuale sussistenza di ragioni ostative; la nomina del Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione esimente dall'astreinte.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione di un giudicato; la norma è richiamata implicitamente attraverso l'ordine di esecuzione del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del debitore pubblico rispetto a un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione alla pretesa riconosciuta dal giudicato senza poter riesaminare o sindacare i presupposti sostanziali già accertati nel titolo da eseguire.
  • La nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinata a operare in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, può costituire una ragione ostativa alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione può essere ordinata limitatamente alle somme o alle obbligazioni ancora non adempiute, quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto solo parzialmente quanto riconosciuto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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