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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-846/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 aprile 2021. — EQ contro Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Attività economica – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 9, paragrafo 1 – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Prestazioni di servizi strettamente connesse all’assistenza e alla previdenza sociale – Prestazioni fornite da un avvocato nell’ambito di mandati di protezione di maggiorenni legalmente incapaci – Organismo riconosciuto come avente carattere sociale. — Causa C-846/19

Giurisprudenza europea62019CJ0846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato come attività economica, ai fini IVA, le prestazioni di protezione di maggiorenni incapaci svolte da un avvocato su incarico giudiziale e remunerate con criteri predeterminati o valutati caso per caso. Ha inoltre riconosciuto che tali prestazioni, nella loro componente strettamente connessa alla protezione sociale della persona incapace, possono rientrare nell’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), purché il prestatore sia riconosciuto come organismo avente carattere sociale. Infine, ha escluso che il legittimo affidamento impedisca all’amministrazione di recuperare l’IVA per annualità pregresse sulla sola base di una precedente prassi non contestativa.

IVA e prestazioni rese da un avvocato nell’ambito di mandati di protezione di maggiorenni incapaci: qualificazione come attività economica, possibile esenzione per servizi strettamente connessi all’assistenza sociale e irrilevanza del legittimo affidamento contro la liquidazione dell’imposta.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se i servizi di protezione e rappresentanza di maggiorenni legalmente incapaci, affidati da un’autorità giudiziaria e remunerati con compenso fissato caso per caso o forfettariamente, costituiscano un’"attività economica" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; 2) se tali servizi rientrino nelle prestazioni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g); 3) se un avvocato possa essere riconosciuto come organismo avente carattere sociale; 4) se il principio di tutela del legittimo affidamento impedisca il recupero dell’IVA dopo anni di prassi amministrativa conforme alla non imponibilità.

Principio di diritto

Le prestazioni rese da un avvocato nell’ambito di mandati di protezione di maggiorenni legalmente incapaci costituiscono un’attività economica soggetta a IVA quando sono effettuate a titolo oneroso, con redditi aventi carattere permanente e con compensi fissati secondo criteri idonei, in linea di principio, a coprire i costi di esercizio; esse rientrano anche, quanto alla parte strettamente inerente alla protezione civile della persona incapace, tra i servizi strettamente connessi all’assistenza e alla previdenza sociale di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), ma l’esenzione può operare solo se il prestatore sia riconosciuto dallo Stato membro come organismo avente carattere sociale, riconoscimento che non può essere negato in modo automatico per la sola qualità di avvocato e che, se il diritto nazionale eccede il margine discrezionale, deve essere eventualmente riconosciuto dal giudice nazionale. Il principio di tutela del legittimo affidamento non impedisce inoltre il recupero dell’IVA per periodi anteriori, poiché la mera tolleranza amministrativa pregressa non equivale a garanzia precisa di non imponibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 25, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 133, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 134, lettere a) e b), direttiva 2006/112/CE
  • Legge lussemburghese del 12 febbraio 1979 relativa all’IVA, articoli 4, 5, 15 e 44
  • Regolamento granducale del 23 dicembre 1982, articolo 3

Prestazioni di protezione di maggiorenni incapaci e IVA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal d’arrondissement del Lussemburgo in una controversia tra un avvocato e l’amministrazione tributaria lussemburghese sull’assoggettamento a IVA delle attività svolte nell’ambito di mandati di protezione di maggiorenni legalmente incapaci. La Corte affronta tre profili: qualificazione delle prestazioni come attività economica, possibile esenzione per servizi strettamente connessi all’assistenza e previdenza sociale, e rilevanza del legittimo affidamento.

Fatti e procedimento principale

EQ, avvocato iscritto all’ordine di Lussemburgo, svolgeva dal 2004 attività di rappresentanza di maggiorenni come mandatario, curatore e amministratore tutelare. Per gli anni 2014 e 2015 l’amministrazione tributaria gli ha notificato avvisi di accertamento IVA, ritenendo imponibili le prestazioni. EQ ha contestato gli accertamenti sostenendo che tali attività non costituivano attività economiche, che erano esenti ai sensi della normativa di recepimento dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA e che, in ogni caso, la nuova imposizione violava il legittimo affidamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), sulle esenzioni per prestazioni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale rese da enti pubblici o da organismi riconosciuti come aventi carattere sociale;
  • gli articoli 133 e 134, relativi alle condizioni e ai limiti dell’esenzione;
  • la normativa lussemburghese sull’IVA e il regolamento granducale del 23 dicembre 1982 in materia di remunerazione dell’amministratore tutelare.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva se:

  • la nozione di attività economica ricomprendesse prestazioni rese in un rapporto triangolare tra prestatore, beneficiario e autorità giudiziaria;
  • rilevasse che l’incarico fosse conferito da un’autorità giudiziaria indipendente;
  • fosse decisivo che il compenso fosse posto a carico del beneficiario o dello Stato;
  • fosse rilevante che il compenso fosse determinato caso per caso e non sempre idoneo a coprire i costi;
  • le prestazioni di protezione degli incapaci rientrassero nelle operazioni strettamente connesse all’assistenza e previdenza sociale;
  • un avvocato potesse essere riconosciuto come organismo avente carattere sociale;
  • il legittimo affidamento impedisse il recupero dell’IVA dopo una lunga prassi amministrativa diversa.

Ragionamento della Corte sulla nozione di attività economica

La Corte ricorda che l’IVA colpisce solo le attività aventi carattere economico e che, per essere imponibile, una prestazione deve essere resa a titolo oneroso, con un nesso diretto tra servizio e corrispettivo. Nel caso concreto, il fatto che l’incarico derivi da un’autorità giudiziaria e non dal beneficiario è irrilevante, poiché l’articolo 25, lettera c), della direttiva ammette prestazioni rese a norma di legge. È inoltre irrilevante che il corrispettivo sia pagato da un terzo o dallo Stato in caso di indigenza del beneficiario.

La Corte osserva anche che la remunerazione, pur fissata caso per caso e talora in forma forfettaria, appare determinata secondo criteri prevedibili e idonei, in linea di principio, a garantire un pagamento per le prestazioni. Quanto al carattere economico, la Corte sottolinea che l’attività era stabile e svolta dietro retribuzione; il solo fatto che singole prestazioni non coprano necessariamente i costi non basta a escludere l’attività economica nel suo complesso, se il livello dei ricavi complessivi è idoneo a coprire le spese di funzionamento.

Ragionamento sull’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g)

La Corte interpreta in modo restrittivo le esenzioni IVA, ma in coerenza con la neutralità fiscale e con la finalità sociale perseguita dalla direttiva. Ritiene che le prestazioni destinate a proteggere maggiorenni legalmente incapaci negli atti della vita civile siano strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, perché servono a tutelare persone in stato di dipendenza mentale da atti pregiudizievoli e sono indispensabili per evitare danni alla loro sfera personale e patrimoniale.

La Corte precisa però che questa valutazione riguarda solo le attività effettivamente sociali e non anche le prestazioni più generali di consulenza o assistenza giuridica, finanziaria o simile eventualmente svolte dal medesimo prestatore, che restano in linea di principio imponibili.

Riconoscimento come organismo avente carattere sociale

La Corte afferma che l’esenzione è riservata non solo a prestazioni socialmente connesse, ma anche a enti di diritto pubblico o ad altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale. Gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale nel definire le modalità di tale riconoscimento, ma devono rispettare il diritto UE e il principio di neutralità fiscale.

Non è escluso, in astratto, che anche un avvocato possa ottenere tale riconoscimento per l’attività svolta nell’ambito dei mandati di protezione, se emerga un impegno sociale stabile e l’organizzazione concreta dell’attività lo giustifichi. La sola qualità di avvocato non basta però a fondare automaticamente il riconoscimento, né può essere usata per escluderlo in modo aprioristico. Il giudice nazionale deve verificare se lo Stato membro abbia oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale nel negare il riconoscimento e, in tal caso, può esso stesso concederlo disapplicando le norme interne incompatibili.

Legittimo affidamento

Quanto alla terza questione, la Corte esclude che la mera accettazione, per più anni, delle dichiarazioni IVA senza contestazione integri una garanzia precisa idonea a fondare un legittimo affidamento sulla non imponibilità. Se il soggetto passivo ha percepito i compensi senza addebitare l’IVA, si deve presumere che tali compensi includessero già l’imposta, sicché il recupero da parte dell’amministrazione resta compatibile con il sistema dell’IVA, che grava sul consumatore finale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • le prestazioni di protezione di maggiorenni incapaci costituiscono attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA quando sono rese a titolo oneroso, con redditi stabili e remunerazione fissata secondo criteri idonei a coprire le spese;
  • tali prestazioni, nella parte strettamente connessa all’assistenza e previdenza sociale, rientrano nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), ma l’esenzione richiede il riconoscimento del prestatore come organismo avente carattere sociale;
  • il principio di tutela del legittimo affidamento non impedisce il recupero dell’IVA in presenza di una prassi amministrativa precedente non vincolante.

Principi pratici per il professionista

Per gli operatori, la pronuncia segnala che incarichi giudiziali in ambito di protezione di incapaci possono integrare attività economica imponibile, salvo esenzione specifica. Il riconoscimento come organismo avente carattere sociale richiede una valutazione concreta dell’attività e dell’organizzazione del prestatore, anche se esercita la professione forense. La prassi amministrativa favorevole non basta, da sola, a bloccare un successivo recupero dell’imposta.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni ivaassistenza e previdenza socialeprofessioni legalilegittimo affidamento

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