Corte di giustizia, Sentenza C-470/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021. — Friends of the Irish Environment Ltd contro Commissioner for Environmental Information. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto 2 – Nozione di “autorità pubblica” – Organi o istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso. — Causa C-470/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che i giudici e gli organismi strettamente sotto il loro controllo non rientrano nella nozione di "autorità pubblica" della direttiva 2003/4/CE. Di conseguenza, la direttiva non impone l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari. La questione se il procedimento sia pendente o concluso è irrilevante, perché il dato decisivo è l’esclusione stessa di tali organi dall’ambito della direttiva.
Accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari: gli organi giurisdizionali e le istituzioni strettamente sotto il loro controllo rientrano nella nozione di "autorità pubblica" della direttiva 2003/4/CE?
La questione giuridica
Se l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE debba essere interpretato nel senso che la facoltà degli Stati membri di escludere dalla nozione di "autorità pubblica" gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali si applichi anche all’accesso alle informazioni ambientali contenute in fascicoli di procedimenti giudiziari conclusi, oppure se tale esclusione riguardi solo i procedimenti pendenti.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE non disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari quando gli organi giurisdizionali, o le istituzioni poste sotto il loro controllo e strettamente collegate ad essi, non costituiscono "autorità pubbliche" ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che tali soggetti restano fuori dall’ambito di applicazione della direttiva, sicché l’eventuale accesso al fascicolo giudiziario è rimesso al diritto nazionale, senza che sia necessario distinguere tra procedimenti pendenti e conclusi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Aarhus, articolo 2, punto 2
- Convenzione di Aarhus, articolo 4, paragrafo 1
- Convenzione di Aarhus, articolo 4, paragrafo 4, lettera c)
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 1
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 2, punto 1
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 2, punto 2
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 3, paragrafo 1
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettera c)
- Direttiva 2003/4/CE, articolo 6
- Decisione 2005/370/CE
Accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in una controversia tra una ONG ambientalista e il Commissioner for Environmental Information, con intervento del Courts Service of Ireland. Il tema è l’accesso, ai sensi della direttiva 2003/4/CE e della Convenzione di Aarhus, ai documenti contenuti nel fascicolo di una causa già definita.
Fatti e procedimento principale
La Friends of the Irish Environment Ltd aveva chiesto al Central Office of the High Court copie di memorie, dichiarazioni giurate, atti di causa, osservazioni scritte e decisioni definitive di un procedimento urbanistico concluso relativo a impianti eolici. Il Courts Service aveva respinto la richiesta ritenendo inapplicabile la normativa sull’accesso all’informazione ambientale ai procedimenti giudiziari e alla documentazione in essi contenuta.
La ricorrente aveva quindi adito il Commissioner for Environmental Information, che aveva a sua volta respinto il ricorso, osservando che il Courts Service deteneva gli atti nell’esercizio di competenze giurisdizionali e che, in tale funzione, non costituiva una "autorità pubblica" ai sensi del diritto nazionale di recepimento.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il controllo sull’accesso agli atti giudiziari relativi a procedimenti in cui sia stata pronunciata una decisione definitiva, sia decorso il termine per impugnare e non risultino pendenti ulteriori azioni, possa essere considerato esercizio di "competenze giurisdizionali" ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la Convenzione di Aarhus, in particolare:
- l’articolo 2, punto 2, che definisce "autorità pubblica" ed esclude gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sull’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali;
- l’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), che consente il rifiuto dell’accesso quando la divulgazione possa pregiudicare il corso della giustizia.
La direttiva 2003/4/CE è richiamata in particolare con riferimento:
- al considerando 1, che collega l’accesso alle informazioni ambientali alla partecipazione del pubblico e al miglioramento dell’ambiente;
- al considerando 5, sulla necessità di compatibilità con la Convenzione di Aarhus;
- al considerando 11, sulla nozione di autorità pubblica;
- al considerando 16, sull’interpretazione restrittiva dei motivi di rifiuto;
- agli articoli 1, 2, punto 2, 3, paragrafo 1, 4, paragrafi 1 e 2, lettera c), e 6.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 2003/4/CE, adottata per attuare la Convenzione di Aarhus, mira a garantire un ampio accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, senza necessità di dimostrare un interesse.
Tuttavia, l’ambito soggettivo della direttiva è limitato dalla nozione di "autorità pubblica" dell’articolo 2, punto 2. Secondo la Corte:
- gli organi giurisdizionali non fanno parte del governo né di altre amministrazioni pubbliche;
- non possono essere assimilati a soggetti che esercitano funzioni amministrative pubbliche;
- non rientrano neppure nella categoria di persone o organismi che agiscono sotto il controllo di un’autorità amministrativa.
La facoltà degli Stati membri di escludere gli organismi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali riguarda dunque solo soggetti che, in astratto, rientrerebbero nella nozione di autorità pubblica, ma che agiscono in funzione giurisdizionale in casi determinati. Essa non trasforma, invece, gli organi giurisdizionali in autorità pubbliche ai fini della direttiva.
La Corte sottolinea inoltre che la finalità della direttiva è quella di favorire l’accesso alle informazioni detenute dalle autorità amministrative, non di disciplinare l’informazione del pubblico in materia giudiziaria. Per questo motivo, i documenti versati nei fascicoli di procedimenti giurisdizionali non rientrano, in linea di principio, nel meccanismo di accesso della direttiva.
Sono ritenuti non decisivi i richiami alla giurisprudenza invocata, compresa la sentenza Flachglas Torgau, perché in quel caso si trattava di informazioni detenute da una vera e propria autorità pubblica ai sensi della direttiva. La Corte distingue anche le pronunce sull’accesso ai documenti relativi ai procedimenti davanti ai giudici dell’Unione, poiché soggette ad altre norme dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE deve essere interpretato nel senso che non disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, laddove gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste sotto il loro controllo, e strettamente collegate ad essi, non costituiscano "autorità pubbliche". In tal caso, tali soggetti restano fuori dall’ambito di applicazione della direttiva.
Principi affermati
- La nozione di "autorità pubblica" della direttiva 2003/4/CE è autonoma e va interpretata in modo uniforme nell’Unione.
- Gli organi giurisdizionali non rientrano, di regola, nella nozione di autorità pubblica ai fini della direttiva.
- L’esclusione degli organismi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali non impone di distinguere tra fascicoli di procedimenti pendenti e fascicoli di procedimenti conclusi.
- L’eventuale accesso ai fascicoli giudiziari è rimesso al diritto nazionale, non alla direttiva 2003/4/CE.
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