Corte di giustizia, Sentenza C-511/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 aprile 2021. — AB contro Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Lavoratori collocati in riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro – Riduzione retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese retributive del settore pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Finalità legittima di politica sociale – Situazione di crisi economica. — Causa C-511/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato un regime greco che collocava in riserva di manodopera i dipendenti pubblici prossimi alla pensione a tasso intero, con conseguente riduzione della retribuzione e dell’indennità di licenziamento. Ha ritenuto che la normativa integri una disparità di trattamento fondata sull’età, ma che essa possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. La misura è stata considerata idonea e necessaria per obiettivi di politica del lavoro, come il mantenimento dell’occupazione e un equilibrio tra fasce di età, in un contesto di crisi economica grave.
Direttiva 2000/78/CE: compatibilità con il divieto di discriminazione fondata sull’età di un regime greco di riserva di manodopera per dipendenti pubblici prossimi alla pensione a tasso intero, con riduzione retributiva e dell’indennità di licenziamento.
La questione giuridica
Se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ostino a una normativa nazionale che colloca in riserva di manodopera i lavoratori del settore pubblico che, in un dato periodo, maturano i requisiti per la pensione a tasso intero, con conseguente riduzione della retribuzione, perdita dell’avanzamento di carriera e riduzione o soppressione dell’indennità di licenziamento; e, in particolare, se tale regime integri una discriminazione indiretta o diretta fondata sull’età e se possa essere giustificato da obiettivi di politica del lavoro con mezzi appropriati e necessari.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE non ostano a una normativa nazionale che assoggetta i lavoratori del settore pubblico prossimi alla pensione a tasso intero a un regime di riserva di manodopera con riduzione della retribuzione, perdita dell’avanzamento di carriera e riduzione o soppressione dell’indennità di licenziamento, purché la misura persegua un giustificato obiettivo di politica del lavoro e i mezzi impiegati siano appropriati e necessari. La disciplina, pur incidendo su lavoratori prossimi al pensionamento, è stata ritenuta giustificata perché finalizzata anche a mantenere un elevato livello di occupazione e a realizzare un equilibrio di età nel settore pubblico, in un contesto di crisi economica e di vincoli di bilancio, senza arrecare un pregiudizio eccessivo agli interessi dei lavoratori interessati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
- Articolo 9 TFUE
- Articolo 15, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Discriminazione fondata sull’età e regime greco di riserva di manodopera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Areios Pagos (Corte di cassazione greca) in una controversia tra un lavoratore del settore pubblico, AB, e il suo datore di lavoro OAKA. La questione centrale è la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE del regime greco di "riserva di manodopera" applicato ai dipendenti prossimi alla pensione a tasso intero.
Fatti e procedimento principale
AB, assunto dall’OAKA con contratto a tempo indeterminato, è stato collocato de jure in riserva di manodopera dal 1o gennaio 2012 in applicazione della legge 4024/2011. Tale collocamento ha comportato la riduzione della retribuzione al 60% dello stipendio base. Successivamente, il rapporto di lavoro è stato risolto e l’OAKA ha negato l’indennità di licenziamento invocata da AB, facendo applicazione della compensazione prevista dalla medesima legge.
AB ha contestato davanti ai giudici greci la validità del trasferimento al regime di riserva di manodopera e il mancato pagamento dell’indennità di licenziamento, deducendo una discriminazione fondata sull’età contraria alla direttiva 2000/78. Dopo una decisione di primo grado parzialmente favorevole e un appello accolto dall’OAKA, la causa è giunta in cassazione, che ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, segnatamente gli articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 3, paragrafo 3, TUE e l’articolo 9 TFUE, richiamati nel ragionamento sull’obiettivo di elevato livello di occupazione;
- l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, evocato per sottolineare l’importanza della partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il regime nazionale di riserva di manodopera integri una discriminazione indiretta o diretta fondata sull’età, poiché riservato ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione a tasso intero entro un determinato periodo;
- se tale regime possa essere giustificato dalla necessità di ridurre immediatamente la spesa pubblica e rispettare gli impegni di bilancio assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della crisi economica;
- se le misure accessorie, in particolare la riduzione della retribuzione e la riduzione o soppressione dell’indennità di licenziamento, siano appropriate e necessarie rispetto agli obiettivi perseguiti.
Ragionamento della Corte: applicabilità della direttiva
La Corte ha innanzitutto confermato che la situazione rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE, poiché la normativa incide su occupazione, condizioni di lavoro, licenziamento e retribuzione nel settore pubblico. Il regime di riserva di manodopera produce effetti diretti sul rapporto di lavoro e sulle conseguenze economiche della cessazione del rapporto, quindi ricade pienamente nel campo materiale della direttiva.
Ragionamento della Corte: esistenza di una disparità di trattamento fondata sull’età
La Corte ha osservato che, nel diritto greco applicabile, l’accesso alla pensione a tasso intero richiedeva non solo 35 anni di contributi, ma anche il compimento di 58 anni di età. Poiché il collocamento in riserva di manodopera era subordinato al maturare di tali requisiti, l’applicazione del regime risultava indissolubilmente legata all’età dei lavoratori interessati.
Di conseguenza, la Corte ha qualificato la normativa come una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età ai sensi degli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, pur essendo la condizione dei 35 anni di contribuzione, isolatamente considerata, un criterio apparentemente neutro.
Ragionamento della Corte: giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1
Sul piano della giustificazione, la Corte ha ricordato che le considerazioni di bilancio, da sole, non possono costituire un obiettivo legittimo ai sensi della direttiva. Tuttavia, nel caso concreto, il regime non perseguiva solo un risparmio di spesa: era inserito in una politica più ampia di occupazione e ristrutturazione del settore pubblico, diretta a mantenere un elevato livello di occupazione e a evitare licenziamenti, anche di lavoratori più giovani, oltre a favorire una ripartizione equilibrata per età nel settore pubblico.
La Corte ha quindi ritenuto che la misura perseguisse giustificati obiettivi di politica del lavoro. In relazione alla proporzionalità, ha sottolineato che:
- il regime non licenziava immediatamente i lavoratori prossimi al pensionamento, ma li manteneva per un periodo limitato, massimo 24 mesi;
- al termine del periodo essi accedevano alla pensione a tasso intero;
- la riduzione retributiva e la perdita dell’avanzamento di carriera erano compensate da misure di tutela, tra cui la possibilità di svolgere altra attività, il versamento dei contributi previdenziali, deroghe per categorie vulnerabili, possibilità di trasferimento e misure di sostegno al rimborso dei mutui.
Quanto all’indennità di licenziamento, la Corte ha ritenuto non irragionevole, nel contesto economico descritto, la sua riduzione o soppressione, anche perché i lavoratori interessati erano prossimi alla pensione piena.
Decisione
La Corte ha concluso che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella greca controversa, purché essa persegua un giustificato obiettivo di politica del lavoro e i mezzi impiegati siano appropriati e necessari.
Principio affermato
Un regime nazionale che colloca in riserva di manodopera i dipendenti pubblici prossimi alla pensione a tasso intero, con riduzione della retribuzione e dell’indennità di licenziamento, costituisce una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ma può essere giustificato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 se mira a obiettivi legittimi di politica del lavoro, come il mantenimento dell’occupazione e l’equilibrio tra fasce di età, e se risulta proporzionato e non eccessivamente pregiudizievole per i lavoratori interessati.
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