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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-30/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021. — Diskrimineringsombudsmannen contro Braathens Regional Aviation AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell’asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l’asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente. — Causa C-30/19

Giurisprudenza europea62019CJ0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato un caso svedese in cui una compagnia aerea aveva pagato il risarcimento richiesto per una presunta discriminazione, senza però ammettere alcuna condotta discriminatoria. Ha stabilito che il giudice nazionale non può essere privato della possibilità di accertare la sussistenza della discriminazione, se la vittima lo chiede, perché ciò svuoterebbe la tutela effettiva garantita dalla direttiva 2000/43 e dall’articolo 47 della Carta. Il solo pagamento della somma non basta a soddisfare le esigenze di tutela e di deterrenza previste dal diritto UE.

Direttiva antidiscriminatoria e tutela giurisdizionale: il giudice nazionale deve poter accertare la discriminazione anche se il convenuto paga il risarcimento senza ammetterla

La questione giuridica

Se gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una normativa nazionale che, quando il convenuto accetta di pagare il risarcimento richiesto ma nega la discriminazione, impedisce al giudice di esaminare e, se del caso, dichiarare la sussistenza della discriminazione richiesta dalla persona offesa.

Principio di diritto

Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, impongono che la persona che si ritiene vittima di una discriminazione possa ottenere dal giudice una pronuncia sulla sussistenza della discriminazione quando il convenuto paghi il risarcimento richiesto senza riconoscerla: una regola processuale nazionale che obblighi il giudice a chiudere il processo sulla sola base del pagamento, impedendo ogni accertamento sulla discriminazione, è incompatibile con la tutela giurisdizionale effettiva e con l’esigenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; il giudice nazionale deve quindi disapplicarla.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera h), direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 7 direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 8 direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 15 direttiva 2000/43/CE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Direttiva 2000/43/CE e accertamento della discriminazione nonostante il pagamento del risarcimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta domstolen (Corte suprema svedese) nell’ambito di una controversia tra il Diskrimineringsombudsmannen e Braathens Regional Aviation AB. Il tema centrale è se, in presenza del pagamento del risarcimento richiesto dalla vittima, il giudice nazionale possa essere tenuto a non esaminare la domanda di accertamento della discriminazione quando il convenuto non riconosce la violazione.

Fatti e procedimento principale

Nel luglio 2015 un passeggero di origine cilena, titolare di una prenotazione su un volo interno svedese operato da Braathens, sarebbe stato sottoposto a un controllo di sicurezza supplementare per ragioni discriminatorie. Il Mediatore delle discriminazioni ha agito in giudizio chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento di un risarcimento per discriminazione pari a 10.000 SEK, sostenendo che vi fosse stata una discriminazione diretta fondata sull’aspetto fisico e sull’appartenenza etnica.

Dinanzi al giudice di primo grado, Braathens ha accettato di pagare la somma richiesta, ma ha negato ogni discriminazione. In base alla normativa processuale svedese richiamata dal giudice del rinvio, il tribunale ha deciso la causa sulla sola base di tale ottemperanza, senza esaminare il merito della discriminazione, e ha dichiarato irricevibili anche le domande di accertamento formulate dal Mediatore delle discriminazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica. In particolare vengono in rilievo:

  • il considerando 19, sulla necessità di mezzi adeguati di protezione legale;
  • il considerando 26, sulla previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • l’articolo 1, sull’obiettivo della direttiva;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), relativo all’accesso a beni e servizi disponibili al pubblico;
  • l’articolo 7, sulla difesa dei diritti e sull’accesso alle procedure giurisdizionali e/o amministrative;
  • l’articolo 8, sull’onere della prova;
  • l’articolo 15, sulle sanzioni.

Sul piano primario, è richiamato anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre all’articolo 21 della Carta quale fondamento della non discriminazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione imponga sempre al giudice nazionale, su richiesta della persona offesa, di esaminare se vi sia stata una discriminazione e di poterla eventualmente dichiarare, anche quando il convenuto abbia pagato il risarcimento richiesto senza riconoscere la violazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la controversia rientra nell’ambito materiale della direttiva 2000/43, poiché riguarda un comportamento asseritamente discriminatorio nell’accesso a un servizio disponibile al pubblico. Ricorda poi che l’articolo 7 della direttiva garantisce alle persone che si ritengono lese un accesso effettivo alle procedure giurisdizionali o amministrative per far rispettare il principio della parità di trattamento, mentre l’articolo 15 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte sottolinea che il mero pagamento della somma richiesta, se non accompagnato dal riconoscimento della discriminazione o da una pronuncia giudiziale sulla sua sussistenza, non assicura una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare:

  • il pagamento non consente alla vittima di ottenere l’accertamento giudiziale della lesione subita, quando il suo interesse principale non è economico ma anche dichiarativo e morale;
  • una simile soluzione svuota la funzione risarcitoria, perché impedisce che il risarcimento sia pienamente collegato all’accertamento della violazione;
  • viene compromessa anche la funzione dissuasiva delle sanzioni, poiché il convenuto può preferire pagare senza che emerga alcuna constatazione giudiziale della discriminazione.

La Corte respinge l’argomento secondo cui il diritto processuale nazionale, il principio dispositivo, l’economia processuale o la composizione amichevole delle controversie giustificherebbero una simile limitazione. Sottolinea che, al contrario, il giudice investito della domanda resta nell’ambito dell’oggetto del giudizio se accerta la discriminazione dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria, soprattutto quando il ricorrente abbia espressamente chiesto anche una pronuncia dichiarativa.

La Corte esclude infine che la possibilità di agire in sede penale possa compensare l’incompatibilità della disciplina civile, anche perché il regime probatorio penale non corrisponde a quello più favorevole previsto dall’articolo 8 della direttiva. Richiama inoltre il principio del primato del diritto dell’Unione: se l’interpretazione conforme non è possibile, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza della discriminazione quando il convenuto abbia accettato di versare il risarcimento richiesto senza riconoscere la violazione. Il giudice nazionale, in una controversia tra privati, è tenuto a garantire la tutela giuridica derivante dall’articolo 47 della Carta disapplicando, se necessario, le disposizioni interne contrastanti.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia antidiscriminatoria, la tutela non si esaurisce nel pagamento del risarcimento: la vittima ha diritto, se lo chiede, anche a ottenere un accertamento giudiziale della discriminazione. Il diritto UE esige infatti rimedi effettivi e realmente deterrenti, non soluzioni puramente economiche che consentano di eludere la constatazione della violazione.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamentodiscriminazione razziale ed etnicatutela giurisdizionale effettivadiritto processuale civilesanzioni antidiscriminatorie

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