Corte di giustizia, Sentenza C-221/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 2021. — AV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafi da 2 a 4 – Articolo 17, paragrafi 1 e 2 – Articolo 19 – Considerazione, ai fini di una sentenza cumulativa, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro e che deve essere eseguita nello Stato membro in cui tale sentenza è emessa – Presupposti – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Nozione di “interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione” che deve essere presa in considerazione in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale decisione è stata pronunciata. — Causa C-221/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una sentenza cumulativa nazionale può includere anche condanne pronunciate in un altro Stato membro e già trasferite nello Stato del nuovo procedimento per l’esecuzione. Ciò è però ammesso solo se il cumulo non comporta un adattamento illegittimo della pena, non altera il credito del tempo già scontato e non equivale a una revisione della condanna straniera. In questo modo, la Corte tutela l’equivalenza di trattamento tra condanne nazionali e condanne transfrontaliere nel rispetto del reciproco riconoscimento.
Sentenza cumulativa nazionale che includa anche una pena detentiva pronunciata in un altro Stato membro e riconosciuta ai fini dell’esecuzione nello Stato del nuovo procedimento: compatibilità con le decisioni quadro 2008/909/GAI e 2008/675/GAI
La questione giuridica
Se, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI, letto alla luce del considerando 14, osti a che una sentenza cumulativa nazionale assorba anche una condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro e già riconosciuta per l’esecuzione nello Stato del nuovo procedimento; e, dall’altro, se il combinato disposto degli articoli 8, paragrafi 2-4, 17, paragrafi 1-2, e 19 della decisione quadro 2008/909/GAI consenta una simile sentenza cumulativa e a quali condizioni.
Principio di diritto
Le decisioni quadro 2008/909/GAI e 2008/675/GAI non ostano a che uno Stato membro emetta una sentenza cumulativa che comprenda anche una pena detentiva inflitta in un altro Stato membro e riconosciuta per l’esecuzione nel primo Stato, purché il cumulo non alteri la durata o la natura della pena oltre i limiti rigorosi dell’articolo 8, paragrafi 2-4, della decisione quadro 2008/909, non violi l’obbligo di imputare integralmente il tempo già scontato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, e non comporti revisione della condanna straniera ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2; in tali condizioni, la presa in considerazione della condanna straniera non costituisce "interferenza" vietata dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2008/675/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 21 TFUE
Sentenza cumulativa e condanne penali transfrontaliere
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica) in materia di cooperazione giudiziaria penale. La Corte era chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione consenta, e a quali condizioni, che una sentenza cumulativa nazionale tenga conto anche di una condanna emessa in un altro Stato membro e già riconosciuta per l’esecuzione nello Stato del giudice del rinvio.
Fatti e procedimento principale
AV, cittadino polacco, ha chiesto al giudice del rinvio la pronuncia di una sentenza cumulativa comprensiva di due pene detentive: una inflitta dal Landgericht Lüneburg (Germania), riconosciuta ai fini dell’esecuzione in Polonia, e una inflitta dal giudice polacco nel 2010. Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo il diritto polacco, la sentenza cumulativa non incide sulla declaratoria di colpevolezza contenuta nelle condanne precedenti, ma solo sulla misura della pena; ha inoltre rilevato che la normativa nazionale sembrava escludere il cumulo con pene provenienti da altri Stati membri e riconosciute in Polonia.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI osti a che una sentenza cumulativa includa anche una condanna straniera già riconosciuta per l’esecuzione nello Stato membro del nuovo procedimento;
- se, alla luce degli articoli 8, paragrafi 2-4, 17, paragrafi 1-2, e 19 della decisione quadro 2008/909/GAI, una tale sentenza cumulativa sia consentita.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha richiamato, in particolare:
- la decisione quadro 2008/909/GAI, soprattutto gli articoli 1, 3, 8, 12, 17, 19 e 21;
- la decisione quadro 2008/675/GAI, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, nonché il considerando 14;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 21 TFUE, richiamato nel considerando 15 della decisione quadro 2008/909/GAI.
Ragionamento della Corte: decisione quadro 2008/909/GAI
La Corte ha precisato che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 contiene eccezioni rigorose all’obbligo di riconoscere ed eseguire la sentenza trasmessa:
- l’adattamento della durata della pena è possibile solo se la durata è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione e supera il massimo per reati simili;
- l’adattamento della natura della pena è possibile solo per ricondurla a una pena prevista per reati simili nello Stato di esecuzione, mantenendo il più possibile la corrispondenza con la pena originaria;
- la pena adattata non può essere più grave di quella irrogata nello Stato di emissione.
La Corte ha sottolineato che tali limiti sono eccezioni puntuali e che una sentenza cumulativa che comprenda anche la pena straniera è ammissibile solo se non li oltrepassa. Ha inoltre rilevato che una soluzione opposta produrrebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra chi ha riportato più condanne in uno Stato membro e chi le ha riportate in Stati diversi, in contrasto con i principi di uguaglianza, equità e ragionevolezza e con la libertà di circolazione e soggiorno dell’articolo 21 TFUE.
Quanto all’articolo 17, la Corte ha osservato che esso disciplina l’esecuzione della pena secondo la legge dello Stato di esecuzione e impone di dedurre integralmente il periodo già scontato nello Stato di emissione. La sentenza cumulativa non deve quindi incidere su tale credito di pena. Quanto all’articolo 19, la Corte ha affermato che la sentenza cumulativa non può equivalere a una revisione della condanna straniera, riservata esclusivamente allo Stato di emissione.
Ragionamento della Corte: decisione quadro 2008/675/GAI
La Corte ha ricordato che la decisione quadro 2008/675 non mira a eseguire decisioni giudiziarie di altri Stati membri, ma a far sì che, in un nuovo procedimento penale, le precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri producano effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali. L’articolo 3, paragrafo 3, esclude che tale considerazione comporti interferenza, revoca o riesame della condanna precedente o della sua esecuzione.
Il considerando 14 chiarisce che per "interferenza" si intendono anche situazioni in cui la pena precedente debba essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione da eseguire, purché la precedente sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro. Proprio per questo, la Corte ha affermato che, quando la condanna straniera è già stata trasferita e riconosciuta ai fini dell’esecuzione nello Stato del nuovo procedimento, la sua presa in considerazione ai fini della sentenza cumulativa non costituisce interferenza vietata, a condizione che siano rispettati i vincoli posti dalla decisione quadro 2008/909.
Soluzione adottata e dispositivo
La Corte ha risposto che:
- il combinato disposto degli articoli 8, paragrafi 2-4, 17, paragrafi 1-2, e 19 della decisione quadro 2008/909 consente una sentenza cumulativa che comprenda anche pene irrogate in un altro Stato membro ed eseguite nel primo Stato membro, ma solo entro i limiti rigorosi previsti da tali disposizioni;
- l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14, consente parimenti tale sentenza cumulativa, purché essa non interferisca con la condanna straniera né ne comporti la revoca o il riesame.
Principi affermati
La sentenza afferma che il diritto dell’Unione impone un trattamento equivalente delle condanne estere rispetto a quelle nazionali anche nella fase del cumulo delle pene, se il sistema nazionale prevede tale istituto. Tuttavia, il giudice nazionale non può usare la sentenza cumulativa per modificare sostanzialmente una pena straniera già riconosciuta per l’esecuzione, né per riaprire o riesaminare la condanna emessa all’estero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-30/19
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-194/19
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-470/19
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-511/19
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-515/19
- Sentenza · 15 apr 2021Corte di giustizia, Sentenza C-593/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →