Corte di giustizia, Sentenza C-515/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 aprile 2021. — Eutelsat SA contro Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) e Inmarsat Ventures SE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii) – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8, paragrafi 1 e 3 – Sistemi mobili via satellite – Nozione di “stazione terrestre mobile” – Nozione di “componenti terrestri complementari” – Nozione di “qualità necessaria” – Rispettiva funzione dei componenti satellitari e terrestri – Obbligo per l’operatore di sistemi mobili via satellite selezionato di servire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza. — Causa C-515/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia tra Eutelsat e ARCEP relativa all’autorizzazione concessa a Inmarsat per i componenti terrestri complementari del sistema EAN, ha chiarito l’interpretazione della decisione MSS. Ha escluso che il sistema debba fondarsi principalmente sul satellite e ha ammesso una copertura estesa dei componenti terrestri complementari, purché il satellite resti funzionalmente necessario e non vi siano distorsioni concorrenziali. Ha inoltre definito la nozione di stazione terrestre mobile e ha confermato che il mancato rispetto del termine di copertura non consente di negare le autorizzazioni per i componenti terrestri complementari.
Interpretazione della decisione n. 626/2008/CE sui sistemi mobili via satellite: nozione di stazione terrestre mobile, ruolo dei componenti terrestri complementari e conseguenze del mancato rispetto dell’impegno di copertura entro il termine previsto.
La questione giuridica
1) Se la nozione di «stazione terrestre mobile» imponga che la stazione possa comunicare, senza apparecchiatura distinta, sia con un componente terrestre complementare sia con un satellite. 2) Se un sistema mobile via satellite debba basarsi principalmente sul componente satellitare oppure possa essere strutturato in modo da far prevalere il componente terrestre, e se i componenti terrestri complementari possano coprire l’intero territorio dell’Unione quando il satellite non assicura in alcun punto la qualità necessaria. 3) Se il mancato rispetto, entro il termine previsto, dell’impegno di copertura assunto in sede di selezione consenta o imponga alle autorità nazionali di rifiutare le autorizzazioni per i componenti terrestri complementari.
Principio di diritto
La Corte ha statuito che, ai sensi della decisione n. 626/2008/CE, un sistema mobile via satellite non deve necessariamente basarsi principalmente sul componente satellitare in termini di capacità di trasmissione: i componenti terrestri complementari possono coprire anche l’intero territorio dell’Unione se il satellite non garantisce ovunque la qualità necessaria, purché la concorrenza non sia falsata e il componente satellitare abbia un’utilità reale e concreta, restando obbligatorio un possibile funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari solo in caso di guasto del satellite e per non oltre diciotto mesi. La nozione di stazione terrestre mobile non richiede che la medesima apparecchiatura comunichi sia con il satellite sia con il componente terrestre complementare; inoltre, il mancato rispetto del termine di copertura non autorizza gli Stati membri a rifiutare le autorizzazioni per i componenti terrestri complementari sulla sola base di tale inadempimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione n. 626/2008/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione n. 626/2008/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 626/2008/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 626/2008/CE
- Decisione 2007/98/CE
- Decisione 2009/449/CE della Commissione
- Regolamento delle radiocomunicazioni UIT, articolo 1, punti 1.25, 1.61, 1.63, 1.64, 1.67 e 1.68
Interpretazione della decisione n. 626/2008/CE sui sistemi mobili via satellite
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di una controversia tra Eutelsat SA e l’ARCEP, con Inmarsat Ventures SE come controinteressata e con l’intervento di Viasat. La Corte interpreta la decisione n. 626/2008/CE sulla selezione e autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), con particolare attenzione ai componenti terrestri complementari (CTC), alla nozione di stazione terrestre mobile e alle conseguenze del mancato rispetto dell’impegno di copertura territoriale.
Contesto normativo
La Corte richiama il quadro internazionale dell’UIT e, in particolare, il regolamento delle radiocomunicazioni, che definisce tra l’altro:
- il servizio mobile via satellite;
- la stazione terrestre mobile;
- la stazione terrestre;
- la stazione spaziale.
Nel diritto dell’Unione, sono centrali la decisione n. 626/2008/CE e, in via di contesto, la decisione 2007/98/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda 2 GHz e la decisione 2009/449/CE della Commissione sulla selezione degli operatori. La decisione MSS istituisce una procedura comune di selezione e un regime coordinato di autorizzazione nazionale.
Fatti del procedimento principale
Inmarsat è stata selezionata come operatore MSS e ha sviluppato il sistema "European Aviation Network" (EAN), destinato a fornire connessione in volo agli aeromobili mediante trasmissioni via satellite e trasmissioni da CTC installati nel territorio dell’Unione. L’ARCEP ha autorizzato Inmarsat a utilizzare le frequenze assegnate e, successivamente, a gestire i CTC in Francia metropolitana.
Eutelsat ha impugnato la decisione nazionale sostenendo, in sintesi, che:
- il sistema EAN non sarebbe un vero sistema mobile via satellite perché i CTC non sarebbero parte integrante del sistema;
- i CTC non avrebbero carattere complementare rispetto al satellite;
- Inmarsat non avrebbe fornito servizi MSS entro il termine previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione MSS, con conseguente impossibilità di autorizzare i CTC.
Prima questione: nozione di stazione terrestre mobile
La Corte osserva che la decisione MSS non precisa il contenuto della nozione di "stazione terrestre mobile" e ricorre quindi, in via interpretativa, alla definizione contenuta nel regolamento delle radiocomunicazioni UIT, tenendo conto del principio di interpretazione conforme al diritto internazionale.
Da tale definizione ricava che la stazione terrestre mobile è caratterizzata da quattro elementi:
- una struttura composta da uno o più trasmettitori o ricevitori, o da un insieme di trasmettitori e ricevitori con apparecchi accessori;
- un’ubicazione sulla superficie terrestre o nella parte principale dell’atmosfera terrestre;
- una destinazione d’uso in movimento o in soste in postazioni non determinate;
- una funzione di comunicazione con stazioni spaziali, o con altre stazioni della stessa natura per mezzo di stazioni spaziali.
Applicando la definizione al testo della decisione MSS, la Corte precisa che una stazione terrestre mobile, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), deve poter comunicare con una o più stazioni spaziali, oppure con stazioni della stessa natura per mezzo di stazioni spaziali, ma può anche comunicare con CTC. Ne deriva che, nel caso di specie, è sufficiente un insieme di due terminali distinti collegati da un gestore di comunicazione: uno per la comunicazione satellitare e uno per la comunicazione con i CTC. Non è invece richiesto che la medesima apparecchiatura comunichi, senza apparati distinti, sia con il satellite sia con i CTC.
Seconda questione: funzione del satellite e dei componenti terrestri complementari
La Corte chiarisce che la decisione MSS non impone che il sistema mobile via satellite si basi principalmente sul componente satellitare in termini di capacità dei dati trasmessi. Né l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), né l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, stabiliscono un rapporto gerarchico tra componente satellitare e componente terrestre.
In particolare:
- l’uso del termine "complementari" non implica che il satellite debba prevalere sul piano della capacità trasmissiva;
- la funzione dei CTC è parte integrante del sistema;
- la nozione di "qualità necessaria" va riferita al livello di qualità richiesto per fornire il servizio proposto dall’operatore, non alla capacità teorica massima del solo satellite.
La Corte valorizza gli obiettivi della decisione MSS: promozione dell’innovazione, miglioramento della disponibilità dei servizi, uso efficace dello spettro e neutralità tecnologica. Ne deduce che il ricorso a CTC, anche esteso all’intero territorio di uno Stato membro o dell’Unione, è ammissibile se il satellite non può garantire ovunque la qualità necessaria per il servizio offerto.
Tuttavia, l’autorità nazionale competente deve verificare che:
- la concorrenza non sia falsata;
- il componente satellitare abbia un’utilità reale e concreta;
- il satellite sia effettivamente necessario per il funzionamento del sistema;
- l’eventuale funzionamento autonomo dei CTC in caso di guasto del satellite non superi i diciotto mesi.
La Corte afferma quindi che i CTC possono coprire anche l’intero territorio dell’Unione o di uno Stato membro, purché siano rispettate tali condizioni e il satellite mantenga una funzione reale nel sistema.
Terza questione: mancato rispetto del termine di copertura e autorizzazioni ai CTC
Richiamando la sentenza Viasat UK e Viasat (C‑100/19), la Corte conferma che il mancato rispetto, entro il termine dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), dell’impegno di copertura assunto in sede di selezione non consente alle autorità nazionali di rifiutare, per tale sola ragione, le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei CTC.
La conseguenza è che l’autorizzazione dei CTC resta disciplinata dall’articolo 8 della decisione MSS e non dipende in modo automatico dall’effettiva fornitura, entro il termine, dei servizi MSS via satellite. Spetta comunque all’autorità nazionale verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 8, compresa l’effettiva funzione del satellite e la non falsificazione della concorrenza.
Dispositivo
La Corte decide, in sintesi, che:
- un sistema mobile via satellite non deve basarsi principalmente sul componente satellitare in termini di capacità dei dati trasmessi;
- i componenti terrestri complementari possono coprire l’intero territorio dell’Unione se il satellite non assicura ovunque la qualità necessaria, purché il satellite resti funzionalmente necessario e la concorrenza non sia falsata;
- la nozione di stazione terrestre mobile non richiede che un’unica apparecchiatura comunichi sia con il satellite sia con il componente terrestre complementare;
- il mancato rispetto del termine di copertura non legittima il rifiuto delle autorizzazioni per i componenti terrestri complementari sulla sola base di tale inadempimento.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori e per le autorità nazionali, la pronuncia chiarisce che la disciplina MSS non impone una prevalenza tecnica del segmento satellitare, ma esige che questo conservi una funzione effettiva e non meramente formale. Le autorizzazioni ai CTC devono essere valutate caso per caso, verificando soprattutto l’impatto concorrenziale, la reale necessità del satellite nel sistema e il rispetto delle condizioni comuni fissate dalla decisione MSS.
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