Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-194/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 aprile 2021. — H. A. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-194/19

Giurisprudenza europea62019CJ0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata del diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni di trasferimento Dublino. Un giudice nazionale non può essere costretto a ignorare circostanze sopravvenute se esse sono decisive per applicare correttamente il regolamento, salvo che esista un altro rimedio giurisdizionale idoneo a garantire un controllo ex nunc effettivo. La soluzione valorizza l’articolo 47 della Carta e l’esigenza di assicurare una tutela reale e non meramente formale.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 27 del regolamento Dublino III: il giudice del ricorso contro una decisione di trasferimento deve poter considerare fatti successivi rilevanti per la corretta determinazione dello Stato competente?

La questione giuridica

Se l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013, da solo o in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di prendere in considerazione, nell’ambito del ricorso avverso una decisione di trasferimento Dublino, circostanze sopravvenute successive alla decisione quando esse siano determinanti per la corretta applicazione del regolamento.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che impedisca al giudice investito di un ricorso di annullamento contro una decisione di trasferimento di considerare fatti successivi determinanti per la corretta applicazione del regolamento, salvo che l’ordinamento preveda un diverso mezzo di ricorso specifico che consenta un esame ex nunc della situazione dell’interessato, con effetti vincolanti per l’autorità competente, esperibile dopo il sopravvenire di tali fatti e non subordinato né alla detenzione né all’imminenza dell’esecuzione del trasferimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Considerando 19 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Considerando 5 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46 della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino e fatti sopravvenuti rilevanti

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga e riguarda l’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013, c.d. regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. La Corte si pronuncia sul rapporto tra il diritto a un ricorso effettivo e la possibilità, per il giudice del ricorso contro una decisione di trasferimento, di considerare circostanze sopravvenute dopo l’adozione dell’atto amministrativo.

Fatti e procedimento principale

H.A., cittadino di un paese terzo, aveva presentato domanda di asilo in Belgio. L’Ufficio per gli stranieri aveva chiesto alla Spagna di prenderlo in carico; la richiesta era stata accolta e, successivamente, l’autorità belga aveva respinto la domanda di asilo e ingiunto a H.A. di lasciare il territorio belga. H.A. aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che suo fratello era arrivato in Belgio dopo l’adozione della decisione e aveva a sua volta chiesto asilo, circostanza che a suo avviso imponeva un esame congiunto delle domande per ragioni di equità procedurale. Il giudice adito in primo grado aveva respinto il ricorso anche perché tali elementi erano successivi alla decisione impugnata e non potevano essere presi in considerazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 27 del regolamento Dublino III, eventualmente interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga al giudice nazionale di tener conto di elementi successivi alla decisione di trasferimento per garantire il diritto a un ricorso effettivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 27 del regolamento Dublino III, che riconosce il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento;
  • il considerando 19 del medesimo regolamento, che collega il ricorso effettivo alla tutela dei diritti dell’interessato e al controllo dell’applicazione del regolamento e della situazione giuridica e fattuale nello Stato di destinazione;
  • l’articolo 17 del regolamento, sulla clausola discrezionale e sulle ipotesi umanitarie;
  • l’articolo 10 e l’articolo 2, lettera g), sul ricongiungimento in presenza di familiari;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, richiamato per il raffronto sistematico con l’idea di un esame completo ed ex nunc.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 27 del regolamento Dublino III garantisce un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento e che il considerando 19 precisa che tale ricorso deve consentire il controllo dell’applicazione del regolamento e degli elementi giuridici e fattuali pertinenti per il trasferimento. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il ricorso deve poter consentire al richiedente di far valere circostanze sopravvenute quando la loro considerazione sia decisiva per la corretta applicazione del regolamento. Tuttavia, da ciò non discende che gli Stati membri siano obbligati a far rientrare tale verifica nel medesimo ricorso di annullamento avverso la decisione di trasferimento.

La Corte sottolinea che l’articolo 27 del regolamento Dublino III armonizza solo alcuni aspetti procedurali del rimedio: termine per ricorrere, effetti sospensivi, assistenza legale. Diversamente dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, esso non prevede espressamente un esame completo ed ex nunc. In mancanza di una disciplina UE esaustiva, restano applicabili l’autonomia processuale degli Stati membri, il principio di equivalenza e quello di effettività, nonché il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta.

Secondo la Corte, un ricorso di annullamento che non consenta di considerare circostanze sopravvenute determinanti non assicura, di per sé, una tutela giurisdizionale sufficiente. Tuttavia, la tutela può essere garantita anche attraverso un diverso mezzo di ricorso, purché:

  • comporti un esame ex nunc della situazione dell’interessato;
  • produca effetti vincolanti per le autorità competenti;
  • sia esperibile dopo il verificarsi delle circostanze sopravvenute;
  • non sia subordinato né alla privazione della libertà dell’interessato né all’imminenza dell’esecuzione del trasferimento.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19, e l’articolo 47 della Carta ostano a una normativa nazionale che vieti al giudice del ricorso di prendere in considerazione circostanze sopravvenute determinanti per la corretta applicazione del regolamento, a meno che l’ordinamento non preveda un rimedio specifico equivalente nei termini sopra indicati.

Principi ricavabili per la pratica

Per gli operatori, la sentenza afferma che nel sistema Dublino la tutela giurisdizionale non può essere solo formale: se fatti successivi incidono sulla determinazione dello Stato competente, l’ordinamento nazionale deve offrire un rimedio effettivo capace di intercettarli. La decisione è rilevante soprattutto nei casi in cui sopravvengano elementi familiari, umanitari o altri fatti idonei a incidere sulla competenza o sulla trasferibilità dell’interessato.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublinotutela giurisdizionale effettivaricorsi amministrativi e giurisdizionalidiritto processuale dell’unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.