Ordinanza n. 3301/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale ed esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi-agenti della Polizia di Stato, con impugnazione degli atti valutativi e della graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo per carenza dei requisiti attitudinali e conseguentemente escluso dal concorso, nonché il verbale della commissione psico-attitudinale, la scheda di valutazione, la relazione psicologica, la scheda di osservazione, la graduatoria finale e gli ulteriori atti presupposti. Dal testo dell’ordinanza emerge che il ricorso contestava profili di illegittimità relativi alla valutazione psico-attitudinale, alla coerenza e motivazione del giudizio di inidoneità e alla predeterminazione dei criteri di valutazione. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione. In sede cautelare, la documentazione dell’Amministrazione non ha fatto emergere i vizi dedotti. Il giudizio di inidoneità è stato ritenuto non contraddittorio e coerente con le valutazioni dello psicologo e del perito selettore. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’oggetto della verifica fosse sufficientemente definito dall’art. 24 del d.m. n. 168/2022 e che non fosse necessaria una puntuale predeterminazione dei criteri, considerata la natura dell’accertamento attitudinale. Le valutazioni risultavano adeguatamente motivate e tali da consentire la ricostruzione dell’iter logico e la verifica del rispetto dei parametri normativi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.m. n. 168/2022
La disposizione individua l’oggetto della verifica dei requisiti attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato; secondo il TAR, tale disciplina rende sufficientemente chiaro l’oggetto della valutazione, senza imporre una puntuale predeterminazione di tutti i criteri applicativi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per assenza di elementi sufficienti, nella fase cautelare, a ritenere fondati i vizi dedotti.
Massime di principio
- L’accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione del giudizio di inidoneità psico-attitudinale deve essere respinta quando la documentazione amministrativa non evidenzi, a un esame sommario, i vizi dedotti e mostri una valutazione coerente tra psicologo, perito selettore e commissione attitudinale.
- La natura dell’accertamento attitudinale può rendere non necessaria una puntuale predeterminazione di tutti i criteri di valutazione, purché l’oggetto della verifica sia definito dalla disciplina applicabile e i giudizi siano motivati in modo da consentire la ricostruzione dell’iter logico e il controllo del rispetto dei parametri normativi.
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