Cassazione Penale, Sentenza n. 37250/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere finalizzata a furti seriali in rivendite di tabacchi e gratta e vinci. Il ricorso contestava la carenza di gravità indiziaria e la insanabile incertezza nell'identificazione dell'imputato (tra cui: presunta attribuzione di utenze telefoniche, riconoscimento vocale, compatibilità delle immagini di videosorveglianza con foto segnaletiche del 2019, uso di targhe contraffatte), nonché la mancanza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ritenendo la posizione dell'indagato meno gravata rispetto ad altri e priva di prova di stabile partecipazione al sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e logica, valutando complessivamente molteplici elementi indiziari (intercettazioni telefoniche e ambientali, monitoraggio GPS, immagini di videosorveglianza, servizi di osservazione, sequestri e analisi forense dei telefoni). Ha confermato la piena utilizzabilità, in assenza di elementi di segno contrario, delle dichiarazioni degli agenti e dei testimoni che hanno riconosciuto voci nelle intercettazioni, e ha osservato che la difesa non ha proposto una ricostruzione alternativa plausibile. Sulla base del modus operandi organizzato, dei precedenti penali e del carattere seriale e preordinato dei reati, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e le esigenze cautelari; la Cassazione ha quindi confermato il provvedimento di riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero congrui a ritenere la partecipazione dello Storto al sodalizio.
art. 292 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina i contenuti dell'atto di riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adempiuto agli obblighi motivazionali richiesti da tale articolo.
art. 274 cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione, anche in assenza di una specifica occasione di delinquere.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la diversa soglia di valutazione degli indizi per le misure cautelari rispetto al giudizio di merito; la Corte ha ribadito che per la misura è sufficiente la qualificata probabilità di responsabilità, non la precisione richiesta per la condanna.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di merito e sul livello probatorio richiesto per la condanna; la Corte ha sottolineato la differenza tra tale standard e quello applicabile alle misure cautelari.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può rivedere la valutazione delle prove del giudice di merito, ma verifica la completezza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione.
- Per contrastare una misura cautelare fondata su indizi complessivi, la difesa deve offrire non semplici dubbi o spiegazioni separate, ma una ricostruzione alternativa plausibile e coerente che giustifichi la non attendibilità degli indizi.
- Il riconoscimento vocale e le dichiarazioni degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato intercettazioni sono utilizzabili se ritenuti attendibili; la contestazione richiede elementi obiettivi che ne dimostrino l'inaffidabilità (non è sempre necessaria una perizia fonica).
- In presenza di un modus operandi organizzato e seriale (sopralluoghi, riproduzione chiavi, targhe contraffatte, noleggio veicoli), il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione anche senza 'opportunità' concrete immediate, purché la motivazione sia accurata e fondata su elementi concreti.
- Le censure che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già disattese nei gradi di merito, senza indicare vizi formali o illogicità evidenti nella motivazione, sono generalmente inammissibili in Cassazione.
- Per mettere in discussione l'identificazione tramite immagini di videosorveglianza o compatibilità con foto segnaletiche, è preferibile produrre elementi tecnici (es. perizie fotografiche, dati forensi) piuttosto che obiezioni generiche sulla corrispondenza.
Testo integrale
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