Cassazione Penale, Sentenza n. 621/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione a fini di spaccio di oltre 77 kg di hashish. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., e la conseguente inefficacia della misura ex comma 10, per non essere stato trasmesso al Tribunale il verbale dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p.. Sosteneva che l'interrogatorio costituisce atto sopravvenuto e favorevole (primo atto di difesa), potenzialmente contenente elementi utili alla sua posizione (tra l'altro, avrebbe dichiarato di non conoscere il quantitativo della sostanza), che il tribunale non poteva valutare perché non gli era stato trasmesso e che il difensore non aveva potuto acquisirlo essendo nominato successivamente e con gli atti già restituiti al P.M.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Richiamando giurisprudenza consolidata, ha affermato che l'interrogatorio di garanzia è elemento sopravvenuto trasmissibile ai sensi dell'art. 309, comma 5, solo se il suo contenuto è oggettivamente favorevole e non si limita alla mera contestazione dell'accusa, e che tale valenza favorevole deve essere specificamente indicata nel ricorso al Tribunale del riesame. Nel caso concreto il contenuto essenziale dell'interrogatorio era già noto per la sintesi fatta dal giudice nell'ordinanza cautelare; il ricorrente e il difensore non hanno prodotto ulteriori elementi obiettivamente favorevoli né acquisito e prodotto il verbale, che avrebbero potuto ottenere trattandosi di atto svolto in presenza della difesa. Perciò il motivo era infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la custodia cautelare contestata è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli "elementi sopravvenuti favorevoli" si applica all'interrogatorio di garanzia solo quando il suo contenuto risulti oggettivamente favorevole e non meramente ricontradittorio; tale favorevolezza deve essere specificamente dedotta nel ricorso.
art. 294 cod. proc. pen.
Disciplina l'interrogatorio di garanzia. La sentenza chiarisce che il verbale di tale interrogatorio può costituire elemento sopravvenuto favorevole, ma la sua rilevanza ai fini della revoca della misura cautelare richiede che il contenuto sia concretamente favorevole e provato/produced dal difensore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione fissando la somma in euro 3.000.
art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (iscrizione/trasmissione degli atti secondo le disposizioni proceduralmente previste).
Massime di principio
- L'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) costituisce elemento sopravvenuto favorevole solo se il suo contenuto è oggettivamente favorevole e non si limita a una replica/contestazione delle accuse.
- Spetta al ricorrente/difensore indicare specificamente nel ricorso quali parti del verbale dell'interrogatorio siano favorevoli e rilevanti ai fini della revoca della misura cautelare; enunciazioni generiche non sono sufficienti.
- Se l'ordinanza cautelare riporta già una sintesi del contenuto dell'interrogatorio, il Tribunale del riesame può valutare l'assenza di nuovi elementi favorevoli se il ricorrente non produce il verbale o non indica elementi nuovi e concreti.
- Il difensore deve attivarsi tempestivamente per acquisire e produrre il verbale dell'interrogatorio svolto in presenza della difesa; la mancata acquisizione senza giustificazione può danneggiare la fondatezza del ricorso.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessaria cautela nella formulazione del motivo basato su elementi sopravvenuti non documentati.
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