Sentenza n. 238/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzanda)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 18 aprile 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spettasse al Ministero dell’Istruzione, denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, e che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, imponesse all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la documentazione relativa alla posizione della ricorrente e di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre le misure conseguenti all’eventuale ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. n. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite all’estero ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea deve concludersi entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007; decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità della materia e il rilevante numero di istanze giustifichino tale modulazione.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- L’autorità competente deve valutare l’equipollenza della formazione estera e, ove emergano differenze sostanziali, può imporre soltanto misure compensative appropriate e proporzionate, nel rispetto della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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