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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento per la realizzazione del Nuovo Quartiere Turistico Ricettivo del Candeloro e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di beni interessati dal procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, avevano presentato osservazioni nell’ambito del procedimento e successivamente un’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della l. 241/1990, chiedendo di conoscere lo stato del procedimento, gli eventuali atti successivi all’avviso di avvio e alle osservazioni, nonché gli altri documenti procedimentali, per valutare iniziative a tutela dei propri diritti e interessi. Non avendo ricevuto riscontro, hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 22 l. 241/1990, difetto di istruttoria, lesione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento. Hanno sostenuto di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, in quanto proprietari delle aree interessate dal vincolo espropriativo.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha riscontrato l’istanza, assentendo l’accesso e indicando giorni e orari per la visione e l’estrazione di copia. L’amministrazione ha inoltre dichiarato che, dopo l’avviso pubblico relativo all’apposizione del vincolo, non erano stati adottati ulteriori atti procedimentali. Poiché i ricorrenti hanno dichiarato di ritenersi complessivamente soddisfatti e le parti hanno concordato sul conseguimento del bene della vita, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Comune per soccombenza virtuale, poiché il riscontro è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio ha escluso che il dedotto disguido tecnico potesse giustificare la tardività del riscontro: l’istanza era stata presentata il 26 gennaio 2026, il ricorso era stato notificato il 19 marzo 2026 e il primo riscontro comunale era intervenuto il 14 maggio 2026. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione aveva già avuto concreta conoscenza dell’istanza, essendone stato discusso il contenuto in una riunione del 20 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela giurisdizionale; il giudizio è stato promosso per ottenere l’ostensione dei documenti richiesti.

  • art. 24 l. 241/1990

    Richiamato nell’istanza di accesso, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • art. 25 l. 241/1990

    Richiamato nell’istanza di accesso, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio formatosi su un’istanza di accesso; il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere dopo l’ostensione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in ragione del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, senza ulteriore elaborazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso ex art. 116 c.p.a., l’amministrazione consente l’accesso richiesto e il ricorrente dichiara di avere conseguito il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il riscontro tardivo dell’istanza di accesso, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Un generico disguido tecnico nell’assegnazione o nella gestione dell’istanza non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione quando risulti che gli uffici avevano comunque avuto tempestiva e sostanziale conoscenza dell’istanza e del suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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