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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06813/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Camusso Marco è stato condannato per il delitto di truffa aggravata in danno della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini. Il difensore ha impugnato per cassazione deducendo: (i) invalidità/inefficacia della querela perché la procura generale conferita a Padre D'Artibale sarebbe priva di riferimento all'esercizio del diritto di querela; (ii) tardività della querela, poiché la Provincia avrebbe avuto tutti gli elementi già al momento della prenotazione dei bonifici e l'Enel aveva sollecitato il pagamento degli insoluti; (iii) inesistenza dell'aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale, in quanto il danno sarebbe stato frazionato in più episodi e l'ente avrebbe elevate disponibilità economiche; (iv) illegittimità della quantificazione della provvisionale per mancanza di prova del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della legittimazione alla querela era già esaminata e correttamente valutata dai giudici di merito: la procura generale conteneva riferimenti sufficienti ad includere anche l'esercizio del diritto di querela e, ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p., la procura speciale preventiva non deve indicare singoli reati. Sulla tardività la Corte ha ritenuto generici i rilievi della difesa, osservando che gli accertamenti decisivi (comunicazione dell'Enel sulla mancanza di riscontro contabile e verifiche su analoghe condotte verso ACEA) sono emersi soltanto a fine febbraio 2017. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen., la Corte ha condiviso che si tratta di una condotta unitaria, consumata in modo frazionato ma sorretta da un dolo unitario, per cui il frazionamento del danno non esclude l'aggravante; inoltre le condizioni economiche dell'ente non escludono l'aggravante. Infine la censura sulla provvisionale è stata ritenuta inammissibile perché la determinazione dell'anticipazione risarcitoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    consentito il rito cartolare per la trattazione del ricorso; la Corte ha proceduto ai sensi di questa norma per esaminare il ricorso.

  • art. 37 disp. att. cod. proc. pen.

    consente il rilascio di procura speciale preventiva da parte del legale rappresentante di un ente senza dover indicare i singoli reati; la procura può essere intesa come conferita per tutti i fatti che danneggiano gli interessi dell'ente e pertengono all'oggetto sociale, quindi comprensiva dell'esercizio del diritto di querela.

  • art. 61 cod. pen.

    l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità può applicarsi anche a condotte consumate in più episodi purché sussista un dolo unitario e una continuità della condotta; il frazionamento delle erogazioni non esclude automaticamente la rilevanza del danno.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione in materia di statuizioni accessorie e spese a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi di norme processuali richiamate nel dispositivo.

  • art. 120 cod. pen.

    norma richiamata dal ricorrente nella censura ma non ritenuta idonea a scalfire le valutazioni di merito; la Corte non ha accolto la doglianza collegata a questa disposizione (ove invocata).

  • art. 74 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in relazione alla querela; la Corte ha ritenuto inidonee le obiezioni mosse sulla base di questa norma rispetto alla procura conferita.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali sulla querela; la Corte ha ritenuto comunque che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la loro valutazione sulla legittimazione del querelante.

Massime di principio

  • La procura generale rilasciata dall'organo legale di un ente può essere interpretata come comprensiva del potere di proporre querela se contiene riferimenti generali alla tutela degli interessi e alla possibilità di agire per fatti illeciti; non è sempre necessaria l'indicazione dei singoli reati.
  • La tempestività della querela va valutata in relazione al momento in cui la parte lesa ha avuto elementi concreti e verificabili per comprendere l'illecito: comunicazioni contabili o accertamenti esterni possono posticipare l'insorgenza del termine.
  • Il frazionamento temporale delle condotte e degli esborsi non esclude automaticamente la sussistenza di un unico fatto delittuoso o l'applicabilità di aggravanti quando sussista un dolo unitario e una continuità dell'azione fraudolenta.
  • Le decisioni discrezionali del giudice di merito, come la concessione e la quantificazione di una provvisionale, sono difficilmente sindacabili in cassazione e richiedono censure precise e non generiche per essere ammesse.
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario contestare puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto dei giudici di merito: osservazioni generiche o ripetizione delle stesse doglianze già valutate in merito tendono all'inammissibilità.
  • Quando si difende un ente danneggiato, è utile depositare procure chiare e, se possibile, anticipatorie, specificando i poteri conferiti per evitare contestazioni sulla legittimazione ad agire.

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