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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20464/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da un Comune per il pagamento di euro 510.840,10, somma pretesa a titolo di corrispettivo dovuto da una società per il conferimento, tra agosto 2020 e giugno 2021, di rifiuti nella discarica di Monte Ardone. Il credito era fondato su una "Convenzione e transazione" del 27 maggio 2011, integrata nel 2018, che prevedeva un importo per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. La società ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Parma e ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione, deducendo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune ha quindi promosso regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la lite riguardasse solo un diritto soggettivo di credito, privo di profili autoritativi, e quindi devoluto al giudice ordinario. Il Procuratore Generale, invece, ha chiesto la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la convenzione integrasse un accordo sostitutivo o integrativo di provvedimento amministrativo ex art. 11 l. 241/1990 e, dunque, rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133 c.p.a.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto non già la formazione, conclusione o esecuzione dell'accordo amministrativo in sé, ma una questione meramente patrimoniale: l'accertamento della sussistenza del credito vantato dal Comune per prestazioni già rese in esecuzione dell'accordo, quindi una vicenda collocata "a valle" dello strumento negoziale. Poiché non era in contestazione l'esercizio di un potere autoritativo, ma solo la pretesa creditoria conseguente al rapporto paritetico, è stata esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241

    accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo

    richiamato come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sugli accordi procedimentali, ma solo quando sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo e non mere questioni patrimoniali

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni

    la giurisdizione esclusiva opera se la lite investe l'accordo come espressione di potere amministrativo; non opera per controversie meramente patrimoniali a valle dell'accordo

  • art. 11 L. 241/1990

    accordi integrativi o sostitutivi

    menzionato come fonte della disciplina degli accordi tra amministrazione e privati e come presupposto del ragionamento sul riparto di giurisdizione

  • art. 133 c.p.a.

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

    interpretato in modo restrittivo, con verifica del petitum sostanziale e del nesso con l'esercizio del potere autoritativo

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad accordi ex art. 11 l. 241/1990, il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste solo se la lite investe la formazione, conclusione o esecuzione dell'accordo quale esercizio di potere amministrativo.
  • Se la controversia riguarda soltanto il pagamento di somme dovute in esecuzione dell'accordo, e dunque questioni meramente patrimoniali tra le parti, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa non può fondarsi sul solo fatto che il rapporto derivi da un accordo procedimentale: occorre che sia ancora in contestazione la spendita del potere autoritativo o la sua corretta conformazione.
  • Le controversie "a valle" di un accordo sostitutivo o integrativo, quando si riducono all'accertamento di un credito pecuniario, restano devolute al giudice ordinario anche se il rapporto trae origine da un modulo pubblicistico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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