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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21666/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente e dell'istanza dell'Ufficio per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una compagnia di assicurazioni per il periodo d'imposta 2004, con contestazione di omessa indicazione di operazioni imponibili e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio aveva ritenuto imponibili, ai fini IVA, le prestazioni rese nell'ambito di un contratto di coassicurazione stipulato con altra compagnia, qualificandole come prestazioni di servizi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo la coassicurazione prestazione accessoria all'attività assicurativa ed esente da IVA ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e l'Ufficio ha attestato l'avvenuto pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base dell'esenzione IVA ritenuta dalla CTR per la prestazione di coassicurazione

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato quale disciplina della definizione agevolata che, una volta perfezionata con il pagamento, determina la cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la parte interessata aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge tributaria e completa gli adempimenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, indipendentemente dalle questioni sostanziali oggetto dell'accertamento impugnato.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione disposta dalla legge o dal giudice nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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