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Ordinanza

Ordinanza n. 4462/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione degli effetti - del giudizio datato 6.3.2026 e notificato in pari data con il quale la Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità - Servizio di Psicologia - 1^ Divisione ha giudicato il ricorrente “Non idoneo” all'esito delle prove attitudinali prodromiche alla riammissione in servizio a seguito della scadenza della sospensione precauzionale dal servizio dovuta alla pendenza di un procedimento penale, nonché del punteggio complessivo attribuitogli pari a 39, e delle votazioni attribuite nelle varie voci componenti i “Requisiti attitudinali” ( “livello evolutivo” pari a 9,500, “controllo emotivo” pari a 10,000, “capacità intellettiva” pari a 10,000 e “socialità” pari a 9,500); - del Decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato datato 17.03.2026, notificato in data 11.04.2026, con il quale il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio nell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, in quanto giudicato “non idoneo” in attitudine ai servizi di polizia e carente, quindi, di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 121/81; - dell'art. 4 e della relativa Tabella 2 del D.M. N. 198 del 30 giugno 2003 recante “Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia” e dell'art. 25, comma 2, della Legge n. 121/81 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4, 97 e 113 della Costituzione Italiana; - dell'art. 4 e della relativa Tabella 2 del D.M. N. 198 del 30 giugno 2003 recante “Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia” e dell'art. 25, comma 2, della Legge n. 121/81 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione Italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202603215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non idoneità attitudinale, punteggi e valutazioni della Commissione psicologica, nonché decreto di cessazione dal servizio per carenza dei requisiti attitudinali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente, già trasferito dalla Questura di Napoli alla Questura di Firenze per incompatibilità ambientale e successivamente sospeso cautelarmente dal servizio in ragione della pendenza di un procedimento penale, aveva impugnato il giudizio del 6 marzo 2026 con cui era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale all'esito degli accertamenti disposti per la riammissione in servizio, nonché il conseguente decreto del 17 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Interno lo aveva dichiarato cessato dal servizio. Erano stati dedotti plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, oltre a censure rivolte all'interpretazione applicativa dell'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981 e dell'art. 4 e della Tabella 2 del d.m. n. 198/2003, anche per asserita violazione degli artt. 3, 4, 27, 97 e 113 Cost. Il Ministero aveva eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Campania, sostenendo la competenza del TAR Lazio, o in subordine del TAR Toscana, poiché il ricorrente era cessato dal servizio al momento della proposizione del ricorso e gli atti provenivano da autorità aventi sede a Roma. Il TAR ha esaminato esclusivamente la questione di competenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il foro speciale per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, individuando quale sede rilevante quella di Firenze, presso la quale il ricorrente era formalmente incardinato al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Toscana. Ha ritenuto che il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. si applichi in presenza di un rapporto di impiego ancora formalmente esistente al momento dell'adozione dell'atto, anche se il dipendente era sospeso dal servizio. La successiva cessazione dal servizio, intervenuta in forza dello stesso provvedimento impugnato, non può modificare retroattivamente il criterio di competenza: occorre fare riferimento alla sede di servizio esistente al momento dell'adozione dell'atto, ossia Firenze. L'eventuale annullamento del decreto comporterebbe infatti la reintegrazione in servizio nella sede di Firenze, senza soluzione di continuità. Il giudice ha inoltre escluso che la formale impugnazione del d.m. n. 198/2003 radicasse la competenza presso il TAR Lazio, poiché il ricorrente non contestava la legittimità autonoma delle scelte regolamentari, ma soltanto la loro interpretazione e applicazione da parte dell'Amministrazione. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio

    Il foro speciale per le controversie dei pubblici dipendenti è inderogabile e si determina considerando la sede di servizio presso la quale il dipendente era formalmente incardinato al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo

    Il principio è richiamato per cristallizzare il momento determinante della competenza; nel caso concreto, la cessazione dal servizio successiva all'adozione dell'atto, e causata dall'atto stesso, non incide sulla competenza.

  • art. 25, comma 2, legge n. 121/1981

    La disposizione è richiamata quale base del requisito attitudinale per i servizi di polizia, la cui asserita carenza ha fondato il decreto di cessazione dal servizio; il merito della sua interpretazione non è stato esaminato.

  • art. 4 e Tabella 2 del d.m. n. 198/2003

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai requisiti attitudinali del personale della Polizia di Stato; il TAR ha escluso che la loro mera impugnazione formale, non accompagnata da una censura della legittimità delle scelte regolamentari, radichi la competenza del TAR Lazio.

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto

    La previsione è richiamata come criterio analogo, nel lavoro pubblico devoluto al giudice ordinario, per valorizzare la sede effettiva di servizio quale criterio funzionale e prossimo alla controversia.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale inderogabile prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a. spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio presso la quale il dipendente era formalmente incardinato al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.
  • La successiva cessazione dal servizio del dipendente, quando sia direttamente cagionata dal provvedimento impugnato, non modifica il foro speciale né radica la competenza nel luogo di sede dell'autorità emanante; la competenza resta ancorata alla sede di servizio esistente prima dell'intervento provvedimentale.
  • Il foro speciale del pubblico impiego è applicabile anche quando il rapporto sia solo formalmente in essere perché il dipendente è sospeso dal servizio, purché sussista ancora un rapporto giuridico di servizio al momento dell'adozione dell'atto.
  • La formale impugnazione di un regolamento ministeriale non radica la competenza del TAR del luogo in cui ha sede l'autorità emanante se le censure riguardano soltanto l'interpretazione e l'applicazione del regolamento nel caso concreto, senza contestarne la legittimità autonoma.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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