Cassazione Civile, Sentenza n. 14795/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società contestava l'applicazione di sanzioni per aver superato il limite annuale di compensazione dei crediti IVA previsto dall'art.25 comma 2 del d.lgs. n.241/1997, sostenendo che si trattasse di una violazione meramente formale ai sensi dell'art.10 comma 3 della l. n.212/2000 e dell'art.6 comma 5‑bis del d.lgs. n.472/1997, dato che il superamento non avrebbe arrecato pregiudizio all'attività di controllo dell'Amministrazione né danno alle casse erariali. Inoltre censurava la motivazione della CTR ritenendola perplessa e insufficiente sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale: la violazione del limite di compensazione non è automaticamente 'meramente formale', posto che per esserlo deve rispettare due requisiti congiunti (assenza di pregiudizio alle attività di controllo e assenza di incidenza sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo). Ha inoltre respinto il vizio di motivazione della CTR, ritenendo sufficiente l'esposizione argomentativa. Tuttavia la Corte ha richiamato e applicato il principio del favor rei in ragione dello ius superveniens: l'innalzamento della soglia per la compensazione (da €516.546,90 a €700.000 con l'art.9 comma 2 del d.l. n.35/2013 conv. in l. n.64/2013, e poi a €2.000.000 per il 2021 con l'art.22 del d.l. n.73/2021) delimita la condotta sanzionabile. Nella fattispecie la compensazione è stata di €658.078,43, entro la soglia più favorevole sopravvenuta; per l'applicazione corretta di tali principi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Liguria per un nuovo esame, pur pronunciando il rigetto del ricorso nel complesso e rimandando la decisione sui profili procedurali e sulle spese.
Norme richiamate
art.25 comma 2 del d.lgs. n.241 del 1997
Stabilisce il limite annuale alla compensazione dei crediti IVA; la Corte ha ritenuto che il suo superamento non sia automaticamente 'meramente formale' salvo che non ricorrano congiuntamente i requisiti di inesistenza di pregiudizio al controllo e di assenza di incidenza sulla base imponibile e sul versamento
art.10 comma 3 della legge n.212 del 2000
Norma richiamata in relazione alla distinzione tra violazioni 'meramente formali' e sostanziali ai fini dell'applicabilità delle sanzioni; la Corte ne prende atto nel valutare la natura della violazione
art.6 comma 5‑bis del d.lgs. n.472 del 1997
Riferimento normativo collegato alla disciplina sanzionatoria e alle violazioni formali; la Corte ne considera i criteri interpretativi unitamente all'art.10 della l. n.212/2000
art.13 del d.lgs. n.471 del 1997
Disciplina le sanzioni per omesso versamento; la Corte osserva che l'ambito di applicazione della sanzione deve essere delimitato dal più favorevole limite successivamente intervenuto
art.3 del d.lgs. n.472 del 1997 (principio 'favor rei')
Principio per cui, in presenza di una normativa sopravvenuta più favorevole, questa deve essere applicata retroattivamente nei processi pendenti; la Corte lo applica per tener conto dell'innalzamento della soglia di compensazione
art.9 comma 2 del d.l. n.35 del 2013, conv. in l. n.64 del 2013
"A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro ... è aumentato a 700.000 euro."
Ius superveniens che innalza la soglia di compensazione a €700.000; la Corte ritiene che tale incremento riduca la condotta rilevante ai fini sanzionatori e debba essere applicato nei processi pendenti
art.22 del d.l. 25 maggio 2021 n.73
Ulteriore innalzamento della soglia (a €2.000.000 per il 2021 per i titolari di conto fiscale); la Corte lo considera rilevante ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole
d.P.R. n.115 del 2002, art.13 comma 1‑quater e 1‑bis
Richiamato in relazione all'esonero dal versamento di ulteriore contributo unificato quando la sentenza impugnata è cassata con rinvio; la Corte lo applica nella statuizione sulle spese
Massime di principio
- Il superamento del limite annuale di compensazione dei crediti IVA non è automaticamente una violazione meramente formale: per esserlo occorre provare contemporaneamente che non ha pregiudicato l'attività di controllo dell'Amministrazione e che non ha inciso sulla determinazione della base imponibile né sul versamento del tributo
- In presenza di norme sopravvenute che innalzano la soglia di compensazione, va applicato il principio del favor rei e il regime sanzionatorio più favorevole deve essere preso in considerazione nei procedimenti pendenti
- Se la compensazione eseguita rientra nel limite stabilito dalla normativa sopravvenuta più favorevole, la condotta può non essere più sanzionabile; nei casi dubbi il giudice può disporre ulteriore esame e rinviare la questione alla cognizione di merito
- Nel valutare la natura (formale vs sostanziale) della violazione il contribuente dovrebbe produrre elementi concreti sul mancato pregiudizio al controllo e sull'assenza di effetto sulla base imponibile/per versamento, poiché l'onere probatorio è rilevante
- Le questioni di diritto sopravvenute rilevanti per il regime sanzionatorio (ius superveniens) possono determinare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame, anche se il ricorso principale sia stato in parte rigettato; è utile sollevare espressamente tali argomenti nelle memorie processuali
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