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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- (notificata il 25 febbraio 2026) con cui il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte, «nelle more dell’emanazione del relativo provvedimento da parte del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri», ha dichiarato il ricorrente «sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio a decorrere dal 19 febbraio 2026» e ne ha disposto il transito «nella forza potenziale del Reparto Comando» della Legione Carabinieri Piemonte; - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-, con cui il Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la «sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo obbligatorio, del Carabiniere -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 915, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 19 febbraio 2026»; - della «proposta del Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” n. -OMISSIS-, trasmessa con f.n. -OMISSIS-. di protocollo in pari data» (mai notificata e dal contenuto sconosciuto) menzionata nella determinazione impugnata; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti.

Giustizia amministrativa202600757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego e transito nella forza potenziale del Comando Legione Carabinieri Piemonte, disposti in ragione del divieto di dimora nella provincia di Torino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione precauzionale dall'impiego disposta ai sensi dell'art. 915, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 66/2010, deducendo l'erroneità della valutazione secondo cui il divieto di dimora nella provincia di Torino gli impediva di prestare servizio. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la possibilità di assegnarlo a una sede diversa, situata al di fuori della provincia interessata dalla misura cautelare, prima di disporre la sospensione. Nel corso del giudizio è stata inoltre rappresentata la successiva revoca del divieto di avvicinamento, originariamente affiancato al divieto di dimora.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. L'art. 915, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare impone la sospensione precauzionale quando a carico del militare siano adottate misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio. Il divieto di dimora nella provincia di Torino era incompatibile con il servizio effettivo presso la Stazione Carabinieri di Beinasco, situata nella medesima provincia, alla quale il militare era assegnato al momento dell'adozione dell'atto. La norma richiede di valutare la compatibilità tra la misura cautelare e il servizio concretamente prestato, avuto riguardo anche alla sede di servizio, ma non impone all'amministrazione di verificare preventivamente la possibilità di una diversa assegnazione o di adottare misure organizzative alternative per superare l'incompatibilità. La sospensione obbligatoria costituisce infatti lo strumento vincolato previsto dall'ordinamento per risolvere il contrasto tra la limitazione della libertà personale e gli obblighi di servizio. La successiva revoca del divieto di avvicinamento non incide sulla legittimità dell'atto, dovendo essere valutata dall'amministrazione nell'ambito dell'autonoma istanza di revoca della sospensione; il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 915, comma 1, lettera c), d.lgs. 66/2010

    La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottate a suo carico (…) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio.

    La sospensione è obbligatoria quando la misura cautelare impedisce la prestazione del servizio concretamente svolto dal militare, considerando anche la sede di servizio. La norma non impone di verificare preventivamente una diversa assegnazione o altre misure organizzative idonee a superare l'incompatibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Preclude al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; la successiva revoca della misura cautelare deve essere valutata dall'amministrazione nell'ambito dell'istanza di revoca della sospensione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 915, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 66/2010, la sospensione precauzionale dall'impiego del militare è obbligatoria quando una misura cautelare interdittiva o coercitiva impedisce la prestazione del servizio concretamente assegnato, valutata secondo le caratteristiche del rapporto e anche della sede di servizio.
  • L'amministrazione, prima di adottare la sospensione precauzionale obbligatoria prevista dall'art. 915, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 66/2010, non è tenuta a verificare se l'incompatibilità possa essere superata mediante una diversa assegnazione del militare o altre misure di riorganizzazione interna, in assenza di una previsione testuale che imponga tale valutazione.
  • La sospensione precauzionale obbligatoria prevista per l'incompatibilità tra misura cautelare e servizio costituisce lo strumento vincolato di risoluzione del contrasto tra la limitazione della libertà personale e gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio; essa non fonda, al contempo, un obbligo dell'amministrazione di rimuovere il contrasto con soluzioni organizzative alternative.
  • I fatti sopravvenuti alla conclusione del procedimento, come la revoca di una misura cautelare, non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento impugnato e devono essere valutati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di eventuale revoca o modifica della sospensione; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione su poteri non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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