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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sulla cancellazione temporanea del richiedente dal registro della popolazione residente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal marzo 2017 e titolare di permessi per lavoro subordinato, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura aveva preannunciato il rigetto e poi respinto l’istanza ritenendo non dimostrato il luogo di soggiorno nel periodo compreso tra il 28 marzo 2022 e il 26 settembre 2022, durante il quale l’interessato era stato cancellato dall’anagrafe comunale per mancato rinnovo della dimora abituale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 9, commi 1 e 6, e 6, comma 7, d.lgs. 286/1998, nonché dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 394/1999, sostenendo che la continuità della residenza anagrafica non costituisce requisito per il titolo di soggiorno di lungo periodo e che, comunque, le assenze inferiori a sei mesi non interrompono il computo del soggiorno quinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto, sotto altro profilo, violazione delle medesime disposizioni, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, evidenziando di avere documentato la propria presenza e attività lavorativa in Italia nel periodo contestato mediante buste paga, contratto di locazione e contratti di lavoro, anche per l’attività svolta in Puglia tra maggio e settembre 2022. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego si fondasse su una ragione ostativa diversa da quella indicata nel preavviso e non considerasse adeguatamente le osservazioni presentate.

La decisione

Il TAR ha accolto i primi due motivi, ritenendo illegittimo il diniego. L’art. 9 d.lgs. 286/1998 individua i requisiti per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, tra i quali non figura la continuità dell’iscrizione anagrafica. L’obbligo di iscrizione e variazione anagrafica previsto dall’art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998 è funzionale alla reperibilità dello straniero, ma la sua violazione o la cancellazione anagrafica non costituisce, di per sé, presupposto ostativo al rilascio del titolo. Inoltre, l’art. 16, comma 2, d.P.R. 394/1999 impone di indicare i luoghi nei quali lo straniero ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti, non di dimostrare una continuità della residenza anagrafica. Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato la propria presenza in Italia nel periodo controverso mediante documentazione lavorativa: aveva lavorato nei mesi di marzo e aprile e, successivamente, da maggio a settembre, presso una struttura situata in Puglia. Il periodo privo di iscrizione anagrafica era inferiore a sei mesi e la prova acquisita dimostrava comunque il soggiorno in Italia. Poiché gli ulteriori presupposti per il rilascio del titolo risultavano incontestati, il diniego è stato annullato. L’Amministrazione è stata onerata di riavviare il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, conformandosi alle statuizioni giudiziali. Il terzo motivo non è stato espressamente deciso, risultando assorbito. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo [...] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    La disposizione individua i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non richiede la continuità dell’iscrizione anagrafica quale requisito autonomo.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

    Le assenze inferiori a sei mesi consecutivi non interrompono il periodo quinquennale utile per il rilascio del titolo, a condizione che siano rispettati i limiti complessivi previsti dalla norma.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998

    Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

    Gli obblighi anagrafici dello straniero regolarmente soggiornante sono funzionali alla sua reperibilità e non trasformano l’iscrizione anagrafica in un requisito costitutivo per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 394/1999

    All’atto della richiesta [...] questi deve indicare [...] il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti; il luogo di residenza.

    La norma richiede l’indicazione e la verifica dei luoghi di soggiorno in Italia nel quinquennio precedente, non la dimostrazione di una continuità della residenza anagrafica; tale soggiorno può essere provato con documentazione idonea, anche lavorativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata espressamente, risultando assorbita dall’accoglimento delle censure sostanziali.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la continuità dell’iscrizione anagrafica non costituisce un requisito autonomo ulteriore rispetto a quelli previsti dall’art. 9 d.lgs. 286/1998.
  • La cancellazione dello straniero dal registro della popolazione residente per mancato rinnovo della dimora abituale non giustifica, di per sé, il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se il richiedente dimostra il proprio soggiorno regolare in Italia e il possesso degli altri requisiti di legge.
  • L’art. 16, comma 2, d.P.R. 394/1999 richiede l’indicazione dei luoghi nei quali lo straniero ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti, non la prova di una residenza anagrafica continuativa per l’intero periodo.
  • La presenza e il soggiorno in Italia nel quinquennio possono essere dimostrati mediante documentazione idonea, tra cui buste paga, contratti di lavoro e altra documentazione attestante l’effettiva permanenza sul territorio nazionale.
  • Un periodo privo di iscrizione anagrafica inferiore a sei mesi non interrompe, ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998, il computo del periodo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, purché siano rispettati i limiti complessivi stabiliti dalla disposizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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