Regolamento (UE) 2025/2273
Regolamento delegato (UE) 2025/2273 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce il metodo comune che gli Stati membri devono seguire per confrontare misure, pacchetti e varianti di intervento sugli edifici e individuare i requisiti minimi di prestazione energetica coerenti con i livelli ottimali in funzione dei costi. La disciplina dettaglia definizioni, parametri di calcolo, analisi di sensibilità, modalità di confronto con i requisiti nazionali vigenti e contenuti obbligatori della relazione da inviare alla Commissione. Sostituisce il precedente quadro metodologico del regolamento delegato (UE) n. 244/2012. Il metodo tiene conto sia di una prospettiva finanziaria sia di una prospettiva macroeconomica, includendo, in quest’ultima, esternalità ambientali e sanitarie e il costo delle emissioni di gas a effetto serra.
Istituzione del quadro metodologico comparativo per calcolare e riesaminare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, che devono usare il quadro metodologico comparativo per determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per edifici nuovi ed esistenti e per elementi edilizi. Riguarda in particolare edifici residenziali e non residenziali, con enfasi su case monofamiliari, condomini/multifamiliari, uffici e altre categorie non residenziali per le quali esistono requisiti specifici; si estende anche ai sistemi tecnici per l’edilizia e alle relazioni da trasmettere alla Commissione. Si applica dal 1° gennaio 2026 per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, con comunicazione dei risultati alla Commissione entro il 30 giugno 2028. Sono previste esclusioni/attenzioni specifiche per prodotti e norme di prodotto, per l’energia rinnovabile prodotta in loco e per il caso degli edifici a emissioni zero.
Regolamento delegato (UE) 2025/2273: quadro metodologico comparativo per i livelli ottimali in funzione dei costi
Il regolamento completa la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, definendo una metodologia uniforme per confrontare misure di efficienza energetica e misure basate sulle energie rinnovabili negli edifici. La finalità è consentire agli Stati membri di determinare requisiti minimi di prestazione energetica che raggiungano almeno il livello ottimale in funzione dei costi, secondo un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico e basato su analisi economiche e ambientali comparabili.
Finalità e rapporto con la direttiva (UE) 2024/1275
Il regolamento dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 e sostituisce il precedente quadro metodologico del regolamento delegato (UE) n. 244/2012. Nei considerando si chiarisce che gli Stati membri devono fissare requisiti minimi di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi in modo da raggiungere almeno i livelli ottimali in funzione dei costi, con margine nazionale limitato e con possibile riferimento sia a una prospettiva macroeconomica sia a una prospettiva finanziaria. Il metodo è costruito per tenere conto non solo dei costi diretti, ma anche, nel calcolo macroeconomico, delle esternalità ambientali e sanitarie e del costo delle emissioni di gas a effetto serra.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo metodologico riguarda gli Stati membri, chiamati a utilizzare il quadro comune per edifici nuovi ed esistenti, per elementi edilizi e per sistemi tecnici per l’edilizia. L’allegato I specifica che devono essere definiti edifici di riferimento per abitazioni monofamiliari, condomini e edifici multifamiliari, uffici e altre categorie non residenziali per le quali esistono requisiti specifici. La metodologia si applica anche ai requisiti minimi relativi agli elementi edilizi installati negli edifici esistenti e ai sistemi tecnici per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, ventilazione, climatizzazione e illuminazione negli edifici non residenziali.
Definizioni e grandezze economiche
L’articolo 2 definisce in modo puntuale le grandezze utilizzate nei calcoli. Il "costo globale" comprende il valore attuale dei costi di investimento iniziale, di gestione, di sostituzione e, se del caso, dei rifiuti; nel calcolo macroeconomico si aggiungono i costi delle emissioni di gas a effetto serra e le esternalità sanitarie e ambientali. Sono inoltre definiti il costo dell’energia, il costo di manutenzione, il costo di gestione, il costo di gestione dei rifiuti, il costo di sostituzione, il valore residuo dell’edificio, il tasso e il fattore di sconto, l’anno iniziale e il periodo di calcolo, nonché misure, pacchetti e varianti di intervento.
Struttura del calcolo comparativo
L’articolo 3 impone di applicare il quadro metodologico dell’allegato I e di confrontare misure di efficienza energetica, misure basate sulle fonti rinnovabili e loro combinazioni in termini di energia primaria, emissioni e costi. Gli Stati membri devono usare come anno iniziale l’anno di esecuzione del calcolo, il periodo di calcolo indicato nell’allegato I e le categorie di costo ivi previste; devono inoltre utilizzare, di preferenza, le traiettorie del prezzo del carbonio dell’allegato II. La metodologia richiede anche di determinare ciclo di vita economico, tasso di sconto, costi di mercato di energia, prodotti, sistemi, manutenzione, funzionamento e manodopera, fattori di conversione in energia primaria e di emissione di gas serra, evoluzione dei prezzi dell’energia e fattori di emissione per PM2,5 e NOx.
Edifici di riferimento e misure da considerare
L’allegato I stabilisce che per ogni categoria si definiscano almeno un edificio di riferimento per le nuove costruzioni e almeno due per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante. Gli Stati membri possono ridurre il numero degli edifici di riferimento se dimostrano che un medesimo edificio è rappresentativo di più categorie. Devono essere considerate misure standard di ristrutturazione per gli edifici esistenti, i requisiti di base per gli edifici nuovi e i requisiti minimi per gli elementi edilizi e per i sistemi tecnici. Il calcolo può includere misure basate su energie rinnovabili in loco, ma per gli edifici a emissioni zero non possono essere considerate misure che producono emissioni di carbonio in loco da combustibili fossili.
Energia primaria, autoconsumo e emissioni
Il regolamento chiarisce che la prestazione energetica va calcolata secondo il quadro comune dell’allegato I della direttiva (UE) 2024/1275. L’energia rinnovabile prodotta e autoconsumata in loco per i servizi EPB non si conteggia nell’uso totale di energia primaria; l’energia prodotta in loco può invece, a certe condizioni, essere dedotta dal consumo complessivo. Le emissioni considerate sono quelle operative e, facoltativamente, il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita (GWP), se lo Stato membro decide di includerlo. Il calcolo può tenere conto anche delle evoluzioni climatiche future, sulla base delle migliori proiezioni disponibili.
Costo globale: prospettiva finanziaria e macroeconomica
L’allegato I distingue tra calcolo finanziario e calcolo macroeconomico. Nel calcolo finanziario si considerano i prezzi sostenuti dal cliente, comprensivi di imposte, IVA e altri oneri; si possono includere o escludere i sussidi, purché l’esclusione sia coerente e simmetrica. Nel calcolo macroeconomico i prezzi sono considerati al netto di imposte, oneri e sussidi, ma si aggiungono il costo del carbonio e quello delle esternalità ambientali e sanitarie, con almeno PM2,5 e NOx. Il costo globale è espresso come valore attuale netto, mediante un fattore di sconto applicato ai flussi di cassa del periodo di calcolo.
Periodo di calcolo, sconto e analisi di sensibilità
Per gli edifici residenziali e pubblici il periodo di calcolo deve essere di almeno 30 anni; per gli edifici commerciali non residenziali di almeno 20 anni. Gli Stati membri devono scegliere il tasso di sconto dopo un’analisi di sensibilità su almeno due tassi diversi; per il calcolo macroeconomico uno dei tassi deve essere pari al 3 % reale. L’analisi di sensibilità deve riguardare almeno l’evoluzione dei prezzi dell’energia e il tasso di sconto, e può estendersi ad altri parametri significativi, come i prezzi delle tecnologie e i fattori di emissione.
Confronto con i requisiti nazionali e adeguamento
L’articolo 4 richiede di confrontare i livelli ottimali calcolati con i requisiti minimi vigenti e di usarne l’esito per garantire che i nuovi requisiti raggiungano almeno il livello ottimale in funzione dei costi. Se un edificio di riferimento consente di coprire più categorie, lo stesso risultato può essere utilizzato per più categorie pertinenti. L’allegato I incoraggia, in caso di stessa forchetta di costi per livelli diversi di prestazione, a scegliere i livelli che comportano il minor uso di energia primaria e il minor fabbisogno energetico.
Relazione alla Commissione e contenuti documentali
L’articolo 6 impone una relazione secondo il modello dell’allegato III, contenente i fattori di energia primaria o di ponderazione, i risultati dei calcoli macroeconomici e finanziari, l’analisi di sensibilità e le ipotesi sull’evoluzione dei prezzi dell’energia e del carbonio. Se la differenza tra requisiti vigenti e livelli ottimali supera il 15 %, la relazione deve includere un piano di adeguamento entro 24 mesi dalla presentazione. L’allegato III dettaglia tabelle e campi da compilare su edifici di riferimento, misure, risultati energetici, costi globali e confronto finale.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° gennaio 2026 e richiede la trasmissione alla Commissione delle comunicazioni sui calcoli entro il 30 giugno 2028. Dal 1° gennaio 2026 è abrogato il regolamento delegato (UE) n. 244/2012, che disciplinava il precedente quadro metodologico comparativo.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito del quadro metodologico
L’articolo 1 istituisce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri devono usare per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi, nonché le regole per applicarlo a determinati edifici di riferimento.
Definizioni chiave
L’articolo 2 introduce definizioni autonome, tra cui costo globale, costi di investimento iniziale, energia, gestione, manutenzione, sostituzione e rifiuti, costo delle emissioni di gas a effetto serra, esternalità ambientali e sanitarie, edificio di riferimento, tasso e fattore di sconto, anno iniziale, periodo di calcolo, valore residuo, evoluzione dei prezzi, misura di efficienza energetica, pacchetto, variante e sottocategorie di edifici.
Quadro metodologico comparativo e parametri obbligatori
L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare il quadro dell’allegato I e di confrontare misure di efficienza energetica, misure basate sulle fonti rinnovabili e relative combinazioni. Fissa l’anno iniziale, il periodo di calcolo e le categorie di costo, e richiede di determinare ciclo di vita economico, tasso di sconto, costi energetici e non energetici, fattori di conversione/ponderazione, fattori di emissione e analisi di sensibilità.
Confronto con i requisiti minimi vigenti
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri calcolino il riferimento sia macroeconomico sia finanziario, scelgano il riferimento nazionale e confrontino il risultato con i requisiti vigenti. Il confronto deve servire a garantire che i requisiti minimi raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi; un unico risultato può essere esteso a più categorie se l’edificio di riferimento è rappresentativo.
Riesame dei calcoli e aggiornamento
L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a riesaminare i calcoli in funzione della revisione dei requisiti minimi, con particolare attenzione all’evoluzione dei prezzi impiegati nei calcoli. I risultati del riesame confluiscono nella relazione da presentare alla Commissione.
Relazione alla Commissione e modello obbligatorio
L’articolo 6 disciplina il contenuto della relazione ex direttiva (UE) 2024/1275: fattori di energia primaria o ponderazione, risultati macroeconomici e finanziari, analisi di sensibilità, evoluzione dei prezzi dell’energia e del carbonio, e, se necessario, un piano di adeguamento quando i requisiti vigenti risultano significativamente meno efficienti. Deve essere usato il modello dell’allegato III.
Abrogazione del precedente quadro metodologico
L’articolo 7 abroga il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026. I risultati del calcolo devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1263
- Regolamento · 30 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1266
- Regolamento · 30 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1323
- Regolamento · 30 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1328
- Regolamento · 30 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1511
- Regolamento · 1 lug 2025Regolamento (UE) 2025/2050
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →