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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2050

Regolamento delegato (UE) 2025/2050 della Commissione, del 1o luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

Normativa europea32025R2050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro dell’articolo 40 del Digital Services Act, definendo come i ricercatori abilitati possano ottenere accesso ai dati dei grandi operatori digitali per studiare i rischi sistemici. Introduce un portale UE dedicato, regole uniformi per domande, richieste motivate, modifiche e mediazione, nonché obblighi informativi per coordinatori e fornitori di dati. Stabilisce inoltre garanzie specifiche per riservatezza, sicurezza, segreti commerciali e protezione dei dati personali, con particolare attenzione agli ambienti di trattamento sicuri e ai trasferimenti verso paesi terzi.

Regolamento delegato che disciplina le condizioni tecniche e le procedure per consentire ai ricercatori abilitati l’accesso ai dati detenuti da piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del DSA.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché ai coordinatori dei servizi digitali, ai fornitori di dati e ai ricercatori richiedenti/abilitati coinvolti nel processo di accesso ai dati previsto dall’articolo 40 del medesimo regolamento. L’ambito materiale riguarda i dati necessari per studiare i rischi sistemici nell’Unione e valutare l’efficacia delle misure di attenuazione; include anche dati personali, nel rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725. Si applica nell’UE ed è rilevante anche ai fini SEE; il trattamento nel portale avviene tramite infrastrutture situate nello Spazio economico europeo. Non disciplina una modalità autonoma di accesso ai dati, ma le procedure e le condizioni tecniche per la gestione della richiesta motivata e della successiva fornitura dei dati.

Regolamento delegato (UE) 2025/2050 sulla condivisione dei dati con ricercatori abilitati

Il regolamento delegato attua e completa l’articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), fissando condizioni tecniche e procedure uniformi per consentire ai ricercatori abilitati di accedere ai dati detenuti da piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La finalità dichiarata è consentire lo studio dei rischi sistemici nell’Unione e la valutazione dell’efficacia delle misure di mitigazione, garantendo al tempo stesso sicurezza, riservatezza, tutela dei segreti commerciali e protezione dei dati personali.

Ambito e struttura del meccanismo di accesso

Il regolamento si applica ai fornitori di dati designati ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del DSA, ai coordinatori dei servizi digitali e ai ricercatori coinvolti nel processo di accesso ai dati. Il meccanismo si articola in più fasi: presentazione della domanda di accesso, valutazione da parte del coordinatore del luogo di stabilimento, eventuale formulazione di una richiesta motivata, eventuali richieste di modifica del fornitore di dati, possibile mediazione e, infine, fornitura dei dati al ricercatore abilitato.

Portale di accesso ai dati e interoperabilità con AGORA

La Commissione istituisce e ospita un portale dedicato, concepito come punto centrale digitale per il processo di accesso ai dati. Il portale serve per la gestione delle informazioni, gli scambi tra le parti e la pubblicazione di sintesi e panoramiche del procedimento; non costituisce però la modalità sostanziale di accesso ai dati stessi. Il portale è interoperabile con AGORA, il sistema di condivisione delle informazioni istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/607, così da evitare duplicazioni informative per i coordinatori dei servizi digitali.

Ruoli privacy e trattamento dei dati personali nel portale

Il regolamento distingue il ruolo della Commissione, quale responsabile del trattamento per il portale, da quello dei coordinatori dei servizi digitali, qualificati come titolari distinti per i trattamenti effettuati nel quadro della gestione del processo e della pubblicazione delle informazioni. Il trattamento è limitato a quanto proporzionato e necessario, riguarda solo specifiche categorie di interessati e di dati, e deve essere effettuato mediante infrastrutture situate nello Spazio economico europeo. L’allegato dettaglia anche le responsabilità della Commissione in materia di sicurezza, sub-responsabili, conservazione, cancellazione e misure organizzative e tecniche.

Obblighi di informazione, punti di contatto e cataloghi dei dati

Ciascun coordinatore dei servizi digitali e ciascun fornitore di dati deve istituire un punto di contatto dedicato. I loro recapiti devono essere comunicati alla Commissione, che li pubblica nel portale. I coordinatori rendono inoltre disponibili sulla propria interfaccia online le informazioni sul processo e il link al portale. I fornitori di dati devono pubblicare anche un catalogo dei dati del regolamento sui servizi digitali, contenente la descrizione delle risorse di dati accessibili, della loro struttura e dei metadati, nonché le modalità di accesso suggerite. Tali informazioni vanno aggiornate periodicamente, in particolare alla luce delle valutazioni annuali dei rischi ex articolo 34 e delle revisioni ex articolo 37 del DSA.

Domanda di accesso ai dati: prerequisiti e termine di valutazione

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dispone di 80 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda per decidere se formulare una richiesta motivata. La domanda deve contenere elementi puntuali per dimostrare che ogni ricercatore richiedente appartiene a un organismo di ricerca, è indipendente da interessi commerciali e si impegna a rendere pubblici gratuitamente i risultati della ricerca. Devono inoltre essere forniti dati sul finanziamento del progetto, sulla descrizione dei dati richiesti, sul loro formato e sulla loro necessità e proporzionalità, sui rischi per riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali, sulle misure di mitigazione e sulle attività di ricerca da svolgere. È richiesta anche una sintesi della domanda, utile per la futura pubblicazione della panoramica della richiesta motivata.

Determinazione delle modalità di accesso

Nella richiesta motivata il coordinatore stabilisce le modalità tecniche, giuridiche e organizzative con cui il fornitore di dati dovrà rendere accessibili i dati. La valutazione è caso per caso e deve considerare la sensibilità dei dati, i diritti e gli interessi dei fornitori e dei destinatari del servizio, la riservatezza, i segreti commerciali e la sicurezza del servizio. Quando sono coinvolti dati personali, il coordinatore deve considerare anche l’eventuale DPIA, le misure di sicurezza, le politiche di conservazione e distruzione, i rapporti contrattuali tra le parti, la formazione dei ricercatori e la necessità di ambienti di trattamento sicuri. Il coordinatore può consultare le autorità di controllo competenti ai sensi del GDPR.

Richiesta motivata, pubblicazione e trasferimenti verso paesi terzi

La richiesta motivata deve indicare almeno il termine entro cui l’accesso deve essere concesso e quello di cessazione, le modalità di accesso prescelte e la sintesi della domanda. Può includere anche i nominativi e i recapiti dei ricercatori abilitati, se necessari per l’esecuzione dell’accesso. Se l’accesso comporta trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, la richiesta deve richiamare la necessità di un meccanismo di trasferimento adeguato ai sensi del capo V del GDPR. Dopo la formulazione della richiesta, il coordinatore pubblica nel portale una panoramica della decisione, aggiornata in caso di modifiche o mediazione.

Richieste di modifica e mediazione

Il fornitore di dati può presentare una richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, del DSA. Il coordinatore valuta, a seconda del fondamento invocato, se la mancata disponibilità dei dati o le vulnerabilità siano effettivamente comprovate, se il problema sia permanente o temporaneo e se le modalità di accesso possano mitigare il rischio. Può chiedere informazioni integrative, senza alterare i termini decisionali previsti dal DSA. Se non concorda con la decisione, il fornitore può chiedere la mediazione entro cinque giorni lavorativi. La mediazione è volontaria per il coordinatore, deve essere avviata entro 20 giorni lavorativi e concludersi entro 40 giorni lavorativi; il mediatore deve essere indipendente e competente, e i costi sono posti a carico del fornitore di dati. L’esito viene registrato in AGORA e, se si raggiunge un accordo, la richiesta motivata può essere adeguata di conseguenza.

Consultazione di esperti e supporto all’istruttoria

Prima di formulare la richiesta motivata o di decidere su una richiesta di modifica, il coordinatore può consultare esperti indipendenti, imparziali e dotati di competenze specifiche. Essi devono dichiarare l’assenza di legami finanziari o personali, di interessi nell’esito e di conflitti di interesse. Le consultazioni e i pareri sono registrati in AGORA, anche per favorire la continuità e la coerenza delle prassi.

Fornitura dei dati e obblighi del fornitore di dati

Una volta reso disponibile l’accesso, il fornitore di dati deve notificarlo al coordinatore entro tre giorni lavorativi, e comunicare entro lo stesso termine anche la cessazione dell’accesso. Deve mettere a disposizione la documentazione necessaria per comprendere i dati, come codebooks, changelogs e documentazione architetturale. Non può imporre ai ricercatori vincoli sugli strumenti analitici standard né obblighi di archiviazione, conservazione, aggiornamento o cancellazione, salvo che siano espressamente previsti nella richiesta motivata. Se sono trattati dati personali, non possono essere imposte condizioni ulteriori rispetto a quelle già fissate nella richiesta motivata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato in forma di regolamento delegato della Commissione e si coordina con il DSA, con il GDPR, con il regolamento (UE) 2018/1725 e con il regolamento (UE) 2022/868, oltre che con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/607.

Disposizioni principali

Oggetto e architettura del sistema

L’articolo 1 definisce le procedure e le condizioni tecniche per l’accesso ai dati da parte dei ricercatori abilitati. Il regolamento disciplina: il portale di accesso ai dati, la gestione del processo da parte dei coordinatori dei servizi digitali e dei fornitori di dati, i requisiti delle richieste motivate e delle richieste di modifica, e le condizioni tecniche di fornitura dei dati.

Definizioni operative

L’articolo 2 introduce le nozioni chiave: domanda di accesso ai dati, processo di accesso ai dati, ricercatore richiedente, ricercatore principale, fornitore di dati, richiesta motivata, richiesta di modifica e ambiente di trattamento sicuro. Si richiamano anche le definizioni del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725.

Portale di accesso ai dati e interoperabilità

L’articolo 3 impone alla Commissione di istituire e ospitare un portale centrale che supporta e razionalizza il processo di accesso, funge da punto informativo e facilita gli scambi tra tutte le parti. Il portale è interoperabile con AGORA e richiede un account sia ai fornitori di dati sia ai ricercatori richiedenti.

Ruoli privacy nel portale

Gli articoli 4 e 5 ripartiscono le responsabilità sul trattamento dei dati personali: i coordinatori dei servizi digitali sono titolari distinti per i trattamenti da essi svolti, mentre la Commissione è responsabile del trattamento per il portale. Il trattamento è limitato a quanto necessario, a specifiche categorie di interessati e di dati, e deve avvenire su infrastrutture IT situate nello SEE.

Obblighi informativi e punti di contatto

L’articolo 6 impone a coordinatori e fornitori di dati di istituire un punto di contatto dedicato e di comunicarlo alla Commissione, che lo pubblica nel portale. I coordinatori devono rendere accessibili le informazioni sul processo e i link al portale; i fornitori devono pubblicare anche cataloghi dei dati e modalità di accesso suggerite, aggiornati periodicamente, in particolare rispetto a valutazioni dei rischi e revisioni ex articoli 34 e 37 del DSA.

Domanda di accesso e termini per la richiesta motivata

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono che il coordinatore del luogo di stabilimento decide entro 80 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda se formulare una richiesta motivata, salvo proroga debitamente giustificata. La domanda deve dimostrare, per ciascun ricercatore, l’appartenenza a un organismo di ricerca, l’indipendenza da interessi commerciali e l’impegno a rendere pubblici gratuitamente i risultati; deve inoltre indicare finanziamenti, descrizione e necessità/proporzionalità dei dati richiesti, rischi e misure di mitigazione, attività di ricerca e una sintesi della domanda.

Determinazione delle modalità di accesso

L’articolo 9 attribuisce al coordinatore la competenza a fissare le modalità tecniche, giuridiche e organizzative di accesso, tenendo conto della domanda, dei diritti e interessi dei fornitori e dei destinatari del servizio, della riservatezza e dei segreti commerciali. Se sono coinvolti dati personali, valuta anche i rischi privacy, eventuali DPIA, misure di sicurezza, conservazione, clausole contrattuali, formazione dei ricercatori e necessità di ambienti di trattamento sicuri; può consultare le autorità di controllo GDPR.

Contenuto della richiesta motivata e pubblicazione

L’articolo 10 prescrive che la richiesta motivata indichi almeno il termine per concedere e cessare l’accesso, le modalità di accesso e la sintesi della domanda; può includere i nominativi e i recapiti dei ricercatori e, se vi sono trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, informazioni sul relativo meccanismo di trasferimento. L’articolo 11 impone la pubblicazione sul portale di una panoramica della richiesta motivata, aggiornata in caso di modifiche o esito della mediazione.

Richieste di modifica e criteri di valutazione

L’articolo 12 disciplina l’esame delle richieste di modifica presentate dal fornitore di dati ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, del DSA. Il coordinatore valuta, a seconda del motivo invocato, se la mancata disponibilità o le vulnerabilità siano comprovate, nonché se la mancata disponibilità sia permanente o temporanea e se le modalità di accesso attenuino il rischio; può chiedere informazioni supplementari senza incidere sui termini decisionali previsti dal DSA.

Mediazione volontaria

L’articolo 13 consente al fornitore di dati di chiedere, entro cinque giorni lavorativi, la mediazione sulla decisione relativa alla richiesta di modifica. La mediazione è volontaria, non vincolante per il coordinatore, deve avviarsi entro 20 giorni lavorativi, durare al massimo 40 giorni lavorativi e svolgersi dinanzi a un mediatore imparziale e competente; i costi sono a carico del fornitore di dati. È previsto un resoconto sintetico da registrare in AGORA.

Consultazione di esperti

L’articolo 14 autorizza il coordinatore a consultare esperti indipendenti e imparziali prima di formulare la richiesta motivata o decidere su una richiesta di modifica. Gli esperti devono dichiarare assenza di legami, interessi e conflitti e le consultazioni devono essere registrate in AGORA insieme al parere ricevuto.

Condivisione effettiva dei dati e documentazione

L’articolo 15 impone ai fornitori di dati di notificare entro tre giorni lavorativi al coordinatore l’inizio e la cessazione dell’accesso. Devono inoltre fornire ai ricercatori la documentazione necessaria a comprendere i dati (ad esempio codebooks, changelogs e documentazione architetturale), senza imporre restrizioni agli strumenti analitici o obblighi di gestione dei dati non previsti nella richiesta motivata. Se sono trattati dati personali, non possono introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle fissate nella richiesta motivata.

Entrata in vigore

L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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