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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1328

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 della Commissione, del 30 giugno 2025, recante modalità di esecuzione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli comuni per trasferire le informazioni dalle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE

Normativa europea32025R1328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce i modelli comuni, il formato e la procedura per il trasferimento dei dati dalle banche dati nazionali della prestazione energetica degli edifici all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Stabilisce quali informazioni devono essere comunicate, con quale livello di aggregazione, in quale formato e secondo quali tempistiche, prevedendo anche regole sull’anonimizzazione dei dati personali. Le informazioni richieste coprono attestati di prestazione energetica, ispezioni degli impianti, passaporti di ristrutturazione e indicatori di predisposizione all’intelligenza. Il testo completa l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 e mira a garantire comparabilità, completezza e riduzione degli oneri amministrativi.

Modelli comuni e procedura per trasferire i dati delle banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri, in quanto disciplina la trasmissione delle informazioni che essi devono trasferire dall’istituzione o gestione delle rispettive banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Riguarda i dati aggregati, a livello di paese, relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni degli impianti HVAC, passaporti di ristrutturazione e indicatore di predisposizione all’intelligenza, con esclusione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. La prima trasmissione deve avvenire entro il 15 marzo 2027 e riguarda i dati dell’anno civile precedente; successivamente la trasmissione è almeno annuale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328: modelli comuni per il trasferimento dei dati energetici degli edifici all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE

Il regolamento completa l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, dando esecuzione all’articolo 22, paragrafo 6. La finalità è rendere omogeneo, digitale e comparabile il trasferimento periodico dei dati dalle banche dati nazionali alla piattaforma dell’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE, limitando gli oneri amministrativi e assicurando coerenza con il quadro della direttiva.

Ambito e struttura dell’obbligo di trasmissione

Gli Stati membri devono trasferire all’Osservatorio informazioni aggregate a livello di paese, senza dati personali, provenienti dalla rispettiva banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia. Il trasferimento riguarda il periodo dell’anno civile precedente rispetto all’anno di invio e, in via generale, deve avvenire almeno una volta all’anno; la prima trasmissione è fissata entro il 15 marzo 2027 e riguarda i dati dell’anno precedente. Il canale utilizzato è la sezione dedicata della piattaforma online della Commissione istituita dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

Tipologia di informazioni richieste

Il regolamento copre quattro grandi blocchi informativi: attestati di prestazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento/ventilazione/condizionamento, passaporti di ristrutturazione e indicatore di predisposizione all’intelligenza. Per gli APE, gli Stati membri devono comunicare indicatori quantitativi sul numero di certificati, sulla superficie coperta, sui consumi medi e cumulativi di energia primaria e finale, sul fabbisogno energetico, sulla produzione di energia rinnovabile in loco, sulle emissioni di gas a effetto serra e, se disponibile, sul GWP nel ciclo di vita. Devono inoltre trasmettere dati pubblici aggregati sul numero totale di edifici o unità immobiliari o sulla superficie coperta complessiva del parco immobiliare nazionale.

Ispezioni degli impianti HVAC

Per ciascun anno di riferimento deve essere comunicato il numero di ispezioni svolte, distinguendo, se pertinente, tra riscaldamento, condizionamento d’aria e ventilazione, nonché tra edifici residenziali e non residenziali. Il regolamento richiede anche una panoramica sintetica dei regimi nazionali di ispezione, inclusa l’eventuale scelta di misure alternative ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1275.

Passaporti di ristrutturazione e indicatori di efficienza

Per i passaporti di ristrutturazione, gli Stati membri devono trasmettere il numero di passaporti rilasciati e una serie di indicatori sui benefici attesi al completamento delle fasi di ristrutturazione: livello energetico corrente, classe energetica stimata finale, risparmi energetici totali e medi, riduzione delle emissioni operative, risparmi sulle bollette e investimenti medi necessari. Per l’indicatore di predisposizione all’intelligenza, le informazioni diventano dovute solo dalla data di applicazione dell’atto delegato previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, e limitatamente agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per specifici impianti.

Regole tecniche, anonimizzazione e riuso dei dati

L’allegato I dettaglia i modelli da compilare per i diversi blocchi informativi, distinguendo tra dati obbligatori, obbligatori se disponibili, obbligatori se applicabili e facoltativi. L’allegato II stabilisce formule di calcolo per i valori cumulativi e medi. Il regolamento precisa che i dati trasmessi non devono contenere dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; prima del trasferimento essi devono essere anonimizzati mediante aggregazione a livello di paese. I dati aggregati raccolti possono inoltre essere riutilizzati per statistiche europee nel rispetto del regolamento (CE) n. 223/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce modelli comuni per trasferire informazioni dalle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Il regolamento attua l’articolo 22, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1275.

Definizioni operative

L’articolo 2 introduce quattro categorie di elementi informativi: "obbligatorio", "obbligatorio se disponibile", "obbligatorio se applicabile" e "facoltativo". Tali qualificazioni determinano il livello di vincolatività dei singoli dati contenuti nei modelli dell’allegato I.

Calendario, canale e formato del trasferimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere le informazioni entro il 15 marzo 2027 e poi almeno una volta l’anno. Il trasferimento avviene tramite la sezione dedicata della piattaforma online della Commissione istituita a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e nel formato di cui all’allegato I.

Periodo di riferimento, aggregazione e assenza di dati personali

L’articolo 4 prevede che siano comunicati i dati caricati nella banca dati nazionale nel corso dell’anno civile precedente. Le informazioni devono essere aggregate a livello di paese e non devono includere dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; l’aggregazione avviene secondo le formule dell’allegato II.

Dati sugli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare

L’articolo 5 richiede la trasmissione annuale di una serie di indicatori desunti dagli attestati di prestazione energetica, tra cui quota di edifici coperti da APE validi, numero di APE rilasciati, superficie coperta totale, consumi medi e cumulativi di energia primaria e finale, fabbisogno energetico medio, produzione di energia rinnovabile in loco, emissioni operative di gas a effetto serra, GWP medio nel ciclo di vita se disponibile, nonché numero di edifici capaci di reagire a segnali esterni e di edifici con sistemi interni di distribuzione del calore idonei a temperature basse o più efficienti. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare le informazioni pubbliche, aggregate e anonimizzate sul numero totale di edifici o unità immobiliari o sulla superficie coperta totale del parco immobiliare nazionale, e fornire una panoramica generale dei regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica.

Dati sulle ispezioni degli impianti HVAC

L’articolo 6 richiede il numero di ispezioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria svolte in ciascun anno civile di riferimento, sulla base dei rapporti di ispezione pertinenti. Gli Stati membri devono inoltre fornire una panoramica generale dei regimi nazionali di ispezione, da aggiornare quando mutano le regole nazionali.

Dati sui passaporti di ristrutturazione

L’articolo 7 impone la trasmissione annuale del numero di passaporti di ristrutturazione rilasciati e di indicatori economici ed energetici associati: prestazione energetica media corrente, classe di prestazione energetica stimata a fine ristrutturazione, risparmi energetici totali e medi, riduzione totale e media delle emissioni operative di gas serra, risparmi medi sulle bollette e investimento medio necessario.

Dati sull’indicatore di predisposizione all’intelligenza

L’articolo 8 prevede, dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, la trasmissione dei dati relativi agli edifici che hanno ricevuto un indicatore di predisposizione all’intelligenza e dei relativi punteggi medi complessivi e per funzionalità chiave: efficienza energetica nella fase d’uso, adeguamento alle esigenze dell’occupante e adeguamento ai segnali della rete.

Modelli e contenuti dell’allegato I

L’allegato I disciplina nel dettaglio i campi informativi da compilare per i regimi APE nazionali, per il parco immobiliare complessivo, per le ispezioni HVAC, per i passaporti di ristrutturazione e per l’indicatore di predisposizione all’intelligenza. Prevede classificazioni per edifici residenziali e non residenziali, categorie per nuove costruzioni ed edifici esistenti, e il ricorso a dati obbligatori, obbligatori se disponibili o applicabili e facoltativi.

Formule di calcolo dell’allegato II

L’allegato II stabilisce le formule per calcolare valori totali, medie e punteggi medi sulla base dei dati comunicati. I totali si ottengono come semplice somma dei valori degli edifici o unità immobiliari; le medie si calcolano in funzione del numero di elementi e, ove pertinente, della superficie di riferimento; le medie dei punteggi dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza e degli altri valori collegati ai passaporti di ristrutturazione seguono una formula analoga.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiaediliziaprotezione dei datigovernance digitale e interoperabilitàstatistiche europee

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