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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1263

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1263 della Commissione, del 30 giugno 2025, che autorizza l’immissione sul mercato dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) quale alimento tradizionale da un paese terzo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32025R1263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza i semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) come alimento tradizionale da un paese terzo e ne consente l’immissione sul mercato dell’Unione. La decisione si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (UE) 2015/2283, sulla mancanza di obiezioni motivate da parte di Stati membri ed EFSA e sulla valutazione tecnica dell’Autorità, che non ha evidenziato criticità di sicurezza. L’alimento viene inserito nell’elenco UE dei nuovi alimenti e sono stabilite specifiche compositive, criteri microbiologici e una denominazione di vendita da utilizzare in ეტichetta. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione all'immissione sul mercato dell'UE dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) come alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamento dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru), qualificati come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda l’uso come alimento intero per la popolazione generale, con inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il regolamento opera nell’ordinamento degli Stati membri in modo direttamente applicabile; non risultano esclusioni espresse, ma l’uso è circoscritto alle condizioni e specifiche fissate nell’allegato.

Autorizzazione dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) come nuovo alimento tradizionale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1263 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) quale alimento tradizionale da un paese terzo. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e aggiorna l’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama la disciplina dei nuovi alimenti, secondo cui possono essere commercializzati nell’UE solo i prodotti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione. Poiché gli alimenti tradizionali da paesi terzi rientrano nella nozione di nuovo alimento, l’immissione sul mercato dei semi tostati di baru è stata oggetto della procedura semplificata prevista dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2015/2283.

La notifica è stata presentata il 16 marzo 2023 da CoopCerrado, che ha chiesto l’uso del prodotto come alimento intero per la popolazione generale. La Commissione ha ritenuto la notifica conforme all’articolo 14, rilevando che i dati forniti dimostrano una storia di uso sicuro in Brasile. Il 14 settembre 2023 la notifica valida è stata trasmessa agli Stati membri e all’EFSA; entro il termine previsto non sono state sollevate obiezioni motivate sulla sicurezza.

Valutazione EFSA e conclusione sulla sicurezza

L’EFSA ha pubblicato il 7 febbraio 2025 la propria relazione tecnica sulla notifica. L’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia d’uso dei semi tostati di Dipteryx alata Vogel non destano preoccupazioni in materia di sicurezza. Su questa base la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare il prodotto e aggiornare l’elenco dei nuovi alimenti.

Effetti dell’autorizzazione e modifica del regolamento (UE) 2017/2470

L’articolo 1 dispone l’autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione e l’inserimento del prodotto nell’elenco UE dei nuovi alimenti come alimento tradizionale da un paese terzo. La modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 avviene tramite l’allegato del presente regolamento, che introduce la relativa voce nelle tabelle dei nuovi alimenti autorizzati e delle specifiche.

Etichettatura e denominazione di vendita

Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, l’allegato impone una denominazione specifica da riportare in etichetta: “frutta a guscio tostata di Dipteryx alata” oppure “noci di baru (Dipteryx alata) tostate”. Si tratta di un’informazione rilevante per gli operatori alimentari ai fini della corretta presentazione al consumatore.

Specifiche compositive e requisiti di qualità

Le specifiche riportate nella tabella 2 descrivono il nuovo alimento come frutti a guscio (semi) tostati interi di Dipteryx alata Vogel, appartenente alla famiglia Fabaceae (o Leguminosae). Sono indicati sinonimi botanici e denominazioni comuni del prodotto, nonché un intervallo tipico di composizione.

In particolare, i parametri richiamati sono:

  • attività dell’acqua: ≤ 0,5;
  • umidità: ≤ 5 g/100 g;
  • proteine: 20-35 g/100 g;
  • ceneri: ≤ 3,5 g/100 g;
  • carboidrati totali: 40-50 g/100 g;
  • grassi: 20-35 g/100 g.

Limiti per contaminanti e criteri microbiologici

L’allegato fissa limiti massimi per metalli pesanti, contaminanti di processo, micotossine e parametri microbiologici. Tra i valori principali figurano:

  • piombo: ≤ 0,1 mg/kg;
  • arsenico: ≤ 0,1 mg/kg;
  • cadmio: ≤ 0,2 mg/kg;
  • acrilammide: ≤ 300 μg/kg;
  • somma aflatossine (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg;
  • aflatossina B1: < 2 μg/kg.

Sono inoltre previsti criteri microbiologici, tra cui:

  • conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 5 000 CFU/g;
  • lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g;
  • E. coli: ≤ 10 CFU/g;
  • Salmonella: non rilevata in 25 g;
  • coliformi: ≤ 100 CFU/g;
  • enterobatteriacee: ≤ 1 000 CFU/g;
  • Bacillus cereus: ≤ 100 CFU/g;
  • Staphylococcus aureus: ≤ 100 CFU/g;
  • spore di clostridi solfito-riduttori: ≤ 100 CFU/g.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

L’articolo 1 autorizza i semi tostati di Dipteryx alata Vogel (baru) a essere immessi sul mercato dell’Unione e li inserisce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come alimento tradizionale da un paese terzo. L’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 è modificato di conseguenza.

Base procedurale e valutazione di sicurezza

L’adozione si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283, in particolare sull’articolo 15, paragrafo 4. La notifica è stata presentata il 16 marzo 2023 da CoopCerrado; la Commissione l’ha trasmessa agli Stati membri e all’EFSA il 14 settembre 2023. Nessuna obiezione motivata è stata presentata entro il termine previsto dall’articolo 15, paragrafo 2. La relazione tecnica EFSA del 7 febbraio 2025 ha concluso che i dati disponibili non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

Denominazione da usare in etichetta

Nella tabella 1 dell’allegato al regolamento (UE) 2017/2470 è prevista la denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti che lo contengono: “frutta a guscio tostata di Dipteryx alata” oppure “noci di baru (Dipteryx alata) tostate”.

Specifiche del nuovo alimento

Nella tabella 2 sono fissate le specifiche del prodotto: si tratta di frutti a guscio (semi) tostati interi di Dipteryx alata Vogel, famiglia Fabaceae (o Leguminosae). Sono indicati sinonimi e denominazioni comuni, nonché parametri compositivi e limiti tecnici, tra cui attività dell’acqua ≤ 0,5, umidità ≤ 5 g/100 g, proteine 20-35 g/100 g, ceneri ≤ 3,5 g/100 g, carboidrati totali 40-50 g/100 g, grassi 20-35 g/100 g.

Limiti per contaminanti e criteri microbiologici

Le specifiche includono limiti massimi per metalli pesanti e contaminanti: piombo ≤ 0,1 mg/kg, arsenico ≤ 0,1 mg/kg, cadmio ≤ 0,2 mg/kg, acrilammide ≤ 300 μg/kg, somma aflatossine (B1+B2+G1+G2) < 4 μg/kg, aflatossina B1 < 2 μg/kg. Sono inoltre stabiliti criteri microbiologici, tra cui Salmonella non rilevata in 25 g, E. coli ≤ 10 CFU/g, lieviti e muffe ≤ 100 CFU/g, coliformi ≤ 100 CFU/g, enterobatteriacee ≤ 1 000 CFU/g, Bacillus cereus ≤ 100 CFU/g, Staphylococcus aureus ≤ 100 CFU/g e spore di clostridi solfito-riduttori ≤ 100 CFU/g.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato interno

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