Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1511

Regolamento delegato (UE) 2025/1511 della Commissione, del 30 giugno 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Normativa europea32025R1511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce la metodologia comune che gli Stati membri devono usare per determinare, in modo comparabile, i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. La metodologia integra non solo i costi finanziari, ma anche, nel calcolo macroeconomico, le esternalità ambientali e sanitarie, le emissioni di gas serra e gli inquinanti atmosferici. Il testo sostituisce il precedente regolamento delegato (UE) n. 244/2012 e si coordina con la direttiva (UE) 2024/1275, con l’obiettivo di supportare l’aggiornamento nazionale dei requisiti minimi e dei criteri per gli edifici a emissioni zero.

Regolamento delegato che istituisce il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono usare il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. Riguarda in particolare gli edifici di riferimento definiti per le principali categorie edilizie, nonché le misure, i pacchetti e le varianti relativi a efficienza energetica, fonti rinnovabili, sistemi tecnici per l’edilizia e prestazioni in termini di energia primaria ed emissioni. È applicabile nel SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2026 per i calcoli da comunicare alla Commissione entro il 30 giugno 2028. Restano rilevanti i rinvii alla normativa UE su ecodesign, prodotti da costruzione, qualità dell’aria, governance clima ed ETS. Sono escluse, in quanto richiamate solo per coordinamento, le specifiche discipline di prodotto e le prestazioni dei componenti considerate dai regolamenti settoriali.

Regolamento delegato (UE) 2025/1511 sulla metodologia comparativa per i livelli ottimali in funzione dei costi

Il regolamento attua la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, specificando il quadro metodologico che gli Stati membri devono usare per determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica. La Commissione interviene per garantire uniformità dei calcoli, comparabilità tra Stati membri e coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, qualità dell’aria e riduzione dei costi di ciclo di vita.

Finalità e coordinamento con la direttiva (UE) 2024/1275

Il regolamento dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1275 e sostituisce il precedente quadro del regolamento delegato (UE) n. 244/2012. I considerando chiariscono che i requisiti minimi nazionali devono raggiungere almeno i livelli ottimali in funzione dei costi e che il riferimento nazionale può essere calcolato secondo una prospettiva macroeconomica o finanziaria, ferma restando la necessità di considerare anche esternalità ambientali e sanitarie nel calcolo macroeconomico.

Ambito di applicazione e soggetti tenuti all’adempimento

Il regolamento si applica agli Stati membri, chiamati a usarlo per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi. Il quadro riguarda anche gli edifici di riferimento, che fungono da base rappresentativa del patrimonio immobiliare nazionale, e le misure di efficienza energetica, le misure basate su fonti rinnovabili, i pacchetti e le varianti da confrontare. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e si applica dal 1° gennaio 2026 per i calcoli da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno 2028.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 introduce una serie di definizioni operative centrali per il calcolo economico e tecnico. Tra le più importanti figurano:

  • il "costo globale", comprensivo del valore attuale dei costi di investimento, gestione, sostituzione e fine vita, con l’aggiunta, nel calcolo macroeconomico, dei costi delle emissioni di gas serra e delle esternalità sanitarie e ambientali;
  • il "costo dell’investimento iniziale", che include progettazione, acquisto, collegamenti, installazione e messa in servizio;
  • il "costo dell’energia", comprensivo di prezzo dell’energia, tariffe, imposte e costo delle quote di gas serra;
  • l’"edificio di riferimento", che deve rappresentare in modo tipico geometria, sistemi, prestazioni dell’involucro, funzionalità, costi e condizioni climatiche/locali;
  • il "periodo di calcolo", il "tasso di sconto" e il "valore residuo dell’edificio";
  • le "misure di efficienza energetica", i "pacchetti" e le "varianti".

Quadro metodologico comparativo

L’articolo 3 stabilisce la struttura del metodo. Gli Stati membri devono applicare il quadro dell’allegato I e confrontare, per ogni edificio di riferimento, misure di efficienza energetica, misure che integrano fonti rinnovabili e relative combinazioni, sulla base di prestazioni in energia primaria ed emissioni e dei costi di attuazione.

Devono inoltre determinare e utilizzare:

  • l’anno iniziale del calcolo, coincidente con l’anno in cui il calcolo è eseguito;
  • il periodo di calcolo indicato nell’allegato I;
  • le categorie di costo indicate nell’allegato I;
  • preferibilmente, le traiettorie del prezzo del carbonio dell’allegato II.

Il regolamento richiede anche di completare il quadro con elementi nazionali quali:

  • ciclo di vita economico stimato di edifici ed elementi edilizi;
  • tasso di sconto;
  • costi per vettori energetici, prodotti, sistemi, manutenzione, funzionamento e manodopera;
  • fattori lungimiranti di energia primaria o ponderazione e fattori di emissione di gas serra;
  • evoluzione attesa dei prezzi dell’energia;
  • fattori di emissione di inquinanti atmosferici, almeno PM2,5 e NOx.

È obbligatoria un’analisi di sensibilità almeno sui prezzi dell’energia e sui tassi di sconto; idealmente essa dovrebbe coprire anche altri parametri significativi, come i costi dei componenti non energetici.

Confronto con i requisiti nazionali vigenti

L’articolo 4 impone agli Stati membri di calcolare i livelli ottimali sia dal punto di vista macroeconomico sia da quello finanziario, quindi di scegliere il riferimento nazionale e comunicarlo alla Commissione nella relazione. Il risultato scelto va confrontato con i requisiti minimi vigenti per la categoria di edificio pertinente, così da verificare se i requisiti nazionali raggiungono effettivamente i livelli ottimali in funzione dei costi.

Se un edificio di riferimento è stato definito in modo da coprire più categorie di edifici, il risultato del calcolo può essere usato per più categorie pertinenti. Questo consente di ridurre il numero di calcoli, purché sia dimostrata la rappresentatività dell’edificio di riferimento.

Riesame dei calcoli e aggiornamento dei requisiti

L’articolo 5 prevede il riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi in occasione della revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il riesame deve riguardare in particolare l’evoluzione dei prezzi utilizzati nei calcoli e, se del caso, il loro aggiornamento. I risultati del riesame devono essere inclusi nella relazione ex articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1275.

Relazione alla Commissione

L’articolo 6 elenca il contenuto minimo della relazione obbligatoria:

  • fattori di energia primaria o di ponderazione applicati;
  • risultati dei calcoli macroeconomici e finanziari;
  • analisi di sensibilità;
  • evoluzione ipotizzata dei prezzi dell’energia e del carbonio, secondo l’allegato III.

Se lo Stato membro deve adeguare i requisiti minimi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1275, la relazione deve contenere anche un piano degli interventi necessari. Il riferimento per valutare lo scarto è la media dei requisiti minimi vigenti rispetto alla media dei livelli ottimali risultanti dal calcolo nazionale.

Edifici di riferimento e categorie considerate

L’allegato I disciplina in modo dettagliato la definizione degli edifici di riferimento. In via principale, gli Stati membri devono definirli per:

  • abitazioni monofamiliari;
  • condomini di appartamenti ed edifici multifamiliari;
  • edifici adibiti a uffici;
  • altre categorie di edifici non residenziali per le quali esistono specifici requisiti di prestazione energetica.

Per ciascuna categoria occorre prevedere almeno un edificio di riferimento per le nuove costruzioni e almeno due per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante. Sono ammesse sottocategorie, ad esempio per dimensioni, età, materiali, modelli d’uso o zona climatica. Gli Stati membri possono ridurre il numero di edifici di riferimento solo se dimostrano che uno stesso edificio è rappresentativo di più categorie.

Misure, pacchetti e varianti da valutare

L’allegato I richiede di identificare misure di efficienza energetica e misure basate su fonti rinnovabili per ciascun edificio di riferimento, eventualmente raggruppate in pacchetti o varianti. Le misure devono comprendere quelle necessarie a soddisfare i requisiti minimi vigenti e, se del caso, i requisiti nazionali di sostegno. Devono essere considerate anche le misure per gli edifici a emissioni zero, quando pertinenti.

Il testo precisa che le misure selezionate devono essere compatibili con i requisiti di base delle opere di costruzione previsti dal regolamento (UE) 2024/3110 e con i livelli di qualità degli ambienti interni della direttiva (UE) 2024/1275. I calcoli devono inoltre mostrare i casi in cui le misure producono livelli diversi di comfort.

Calcolo delle prestazioni energetiche ed emissive

Il calcolo della prestazione energetica deve seguire il quadro comune dell’allegato I della direttiva (UE) 2024/1275. Gli Stati membri devono calcolare almeno:

  • fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento;
  • energia finale per i servizi dell’edificio;
  • energia primaria totale, distinta in rinnovabile e non rinnovabile;
  • emissioni di gas serra operative;
  • emissioni di PM2,5 e NOx.

L’energia rinnovabile prodotta e autoconsumata in loco per i servizi dell’edificio non va conteggiata nell’energia primaria totale. Il regolamento consente inoltre di dedurre, a determinate condizioni, l’energia rinnovabile prodotta in loco e usata per altri impieghi o esportata. È facoltativo tenere conto del potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita (GWP), anche con riferimento a future condizioni climatiche esterne.

Calcolo del costo globale

L’allegato I distingue il calcolo finanziario da quello macroeconomico.

Nel calcolo finanziario, i costi sono considerati al prezzo sopportato dal cliente, comprensivo di imposte, IVA e altri oneri; i sussidi possono essere inclusi, ma lo Stato membro può decidere di escluderli se esclude in modo coerente anche sussidi e regimi di sostegno delle tecnologie, nonché eventuali sussidi incorporati nei prezzi dell’energia.

Nel calcolo macroeconomico, i prezzi sono al netto di imposte, IVA, oneri e sussidi, e si aggiungono:

  • il costo delle emissioni di gas serra;
  • il costo delle esternalità ambientali e sanitarie dell’uso di energia.

Le regole comuni prevedono che i costi siano espressi in termini reali, coerenti nel tempo e nello spazio, valutati a livello nazionale. Il periodo di calcolo deve essere di almeno 30 anni per edifici residenziali e pubblici e di almeno 20 anni per edifici commerciali non residenziali. Gli Stati membri sono incoraggiati a usare l’allegato D della norma EN 15459-1 per la vita economica degli elementi edilizi.

Per il calcolo macroeconomico, uno dei tassi di sconto dell’analisi di sensibilità deve essere pari al 3 % reale. Gli Stati membri devono anche utilizzare, per quanto possibile, le traiettorie raccomandate dalla Commissione per prezzi dell’energia e del carbonio, incluse quelle collegate al sistema ETS.

Analisi di sensibilità

L’allegato I impone un’analisi di sensibilità per i tassi di sconto, con almeno due tassi reali per il calcolo macroeconomico e due per quello finanziario. L’analisi deve riguardare anche diversi scenari di evoluzione dei prezzi dell’energia per tutti i vettori significativi nei rispettivi contesti nazionali e, ove opportuno, altre variabili rilevanti, come i prezzi delle tecnologie, i fattori di energia primaria e i fattori di emissione.

Determinazione del livello ottimale e confronto finale

Per ogni edificio di riferimento gli Stati membri devono confrontare il costo globale delle diverse misure, pacchetti e varianti. Se la stessa forchetta di costi copre più livelli di prestazione, il regolamento incoraggia a scegliere come base il livello che comporta il minore uso di energia primaria totale e, in generale, il minore fabbisogno energetico.

Una volta scelto il calcolo di riferimento nazionale, si devono calcolare le medie dei livelli ottimali per tutti gli edifici di riferimento e confrontarle con le medie dei requisiti minimi vigenti. Se lo scarto supera il 15 %, la relazione deve includere un piano per adeguare i requisiti minimi entro 24 mesi dalla presentazione della relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi.

Modello di relazione e contenuti operativi

L’allegato III contiene il modello obbligatorio per la relazione alla Commissione. Il modello richiede informazioni dettagliate su:

  • definizione e rappresentatività degli edifici di riferimento;
  • criteri di selezione, dati del parco immobiliare e localizzazione;
  • calcoli di prestazione energetica, condizioni climatiche e programmazioni d’uso;
  • misure, pacchetti e varianti valutati;
  • risultati in termini di energia primaria ed emissioni;
  • costi globali e parametri economici;
  • confronto con i requisiti vigenti e, se necessario, piano di adeguamento.

Le relazioni possono essere redatte in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’Unione e le tabelle devono essere in formato selezionabile per traduzione automatica. Se alcune celle restano vuote, lo Stato membro deve spiegarne il motivo.

Abrogazione del regolamento precedente e decorrenza

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2026. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026 per i calcoli da comunicare alla Commissione entro il 30 giugno 2028.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 istituisce il quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi, e ne disciplina l’applicazione a edifici di riferimento. L’articolo 2 aggiunge numerose definizioni operative, tra cui costo globale, costi di investimento, energia, manutenzione, gestione, gestione dei rifiuti, sostituzione, valore residuo, edificio di riferimento, tasso di sconto, periodo di calcolo, misure di efficienza energetica, pacchetti e varianti, sottocategorie di edifici.

Metodologia comparativa e parametri nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di applicare il quadro dell’allegato I e di confrontare misure di efficienza energetica, misure basate su fonti rinnovabili, pacchetti e varianti in base a energia primaria, emissioni e costi. Gli Stati membri devono fissare anno iniziale, periodo di calcolo, categorie di costo e, preferibilmente, le traiettorie del prezzo del carbonio dell’allegato II; devono inoltre determinare ciclo di vita economico, tasso di sconto, costi di energia/prodotti/sistemi/manodopera, fattori di conversione o ponderazione, fattori di emissione e prezzi attesi dell’energia, con analisi di sensibilità almeno sui prezzi dell’energia e sui tassi di sconto.

Confronto con i requisiti nazionali e revisione

L’articolo 4 prevede che ciascuno Stato membro scelga, dopo aver calcolato sia la prospettiva macroeconomica sia quella finanziaria, il proprio riferimento nazionale e confronti il risultato con i requisiti minimi vigenti. L’articolo 5 impone il riesame periodico dei calcoli, soprattutto in relazione all’evoluzione dei prezzi dei dati di costo, per aggiornare i requisiti minimi di prestazione energetica.

Relazioni alla Commissione e piano di adeguamento

L’articolo 6 disciplina il contenuto della relazione da trasmettere alla Commissione: fattori di energia primaria o di ponderazione, risultati dei calcoli macroeconomici e finanziari, analisi di sensibilità, evoluzione ipotizzata dei prezzi di energia e carbonio, nonché, se necessario, un piano di adeguamento dei requisiti minimi. È previsto l’uso obbligatorio del modello dell’allegato III; se lo scarto rispetto ai requisiti vigenti è significativamente sfavorevole, il piano deve indicare le misure per adeguare i requisiti entro 24 mesi.

Abrogazione e applicazione temporale

L’articolo 7 abroga il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’articolo 8 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2026 per i calcoli da comunicare entro il 30 giugno 2028.

Come è indicizzato

Materieprestazione energetica nell’ediliziaefficienza energeticaclimaambienteprodotti da costruzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.