Regolamento (UE) 2025/1323
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1323 della Commissione, del 30 giugno 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per talune merci avicole provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono sia nuove sospensioni conseguenti a recenti focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sia il ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti sulla base delle garanzie fornite dalle rispettive autorità veterinarie. L’intervento si realizza mediante la modifica puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame/selvaggina da penna per Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Incide sugli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in particolare sulle zone interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per merci avicole provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1323 interviene con urgenza sugli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di talune partite di origine avicola, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e di aggiornamenti epidemiologici forniti dai paesi interessati. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano rispettivamente la base generale della sanità animale e le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione delle merci interessate.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli appositi elenchi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi e le regole generali applicabili negli allegati da I a XXII; tra questi, gli allegati V e XIV rilevano per il pollame, il materiale germinale di pollame, le carni fresche di pollame e la selvaggina da penna.
Presupposti fattuali dell’intervento
La Commissione prende atto di recenti focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nonché delle informazioni epidemiologiche aggiornate trasmesse da Canada e Stati Uniti. In particolare:
- il Regno Unito ha notificato tre focolai in Durham, North Yorkshire e West Yorkshire, confermati tra l’11 e il 20 giugno 2025;
- gli Stati Uniti hanno notificato un focolaio in Arizona, confermato il 5 giugno 2025;
- il Canada ha comunicato aggiornamenti relativi a tre focolai in Manitoba, Nuova Scozia e Saskatchewan;
- gli Stati Uniti hanno comunicato aggiornamenti relativi a 37 focolai in diversi Stati federati.
Le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato politiche di abbattimento totale, con successive operazioni di pulizia e disinfezione dove richieste.
Contenuto delle modifiche agli allegati
L’allegato del regolamento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo puntuale.
Allegato V: partite di pollame e materiale germinale di pollame
Nella parte 1, sezione B, sono aggiornate o sostituite diverse voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Per il Canada, vengono modificate le zone CA-2.261, CA-2.263 e CA-2.264, con aggiornamento delle date pertinenti. Per il Regno Unito, sono inserite le nuove zone GB-2.380, GB-2.381 e GB-2.382, collegate ai focolai di HPAI in Inghilterra. Per gli Stati Uniti, vengono aggiornate numerose zone già censite e viene aggiunta la zona US-2.1039 relativa allo Stato dell’Arizona.
La parte 2 dell’allegato V è aggiornata con le descrizioni territoriali delle nuove zone, indicando per il Regno Unito aree circolari di 10 km centrate su specifiche coordinate WGS84 e, per gli Stati Uniti, una zona circolare di 10 km nel Maricopa County, Arizona.
Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Anche la parte 1, sezione B, dell’allegato XIV viene adeguata in parallelo. Le voci per il Canada e per numerose zone statunitensi sono sostituite con nuove righe che riportano le date aggiornate. Per il Regno Unito sono inserite le nuove zone GB-2.380, GB-2.381 e GB-2.382, con le relative date di riferimento. Per gli Stati Uniti, la zona US-2.1039 è aggiunta dopo la zona US-2.1038.
Effetti pratici per gli operatori
Le modifiche incidono direttamente sulla possibilità di importare nell’Unione le merci avicole provenienti dalle aree interessate. In pratica:
- per le nuove zone del Regno Unito e degli Stati Uniti colpite dai focolai recenti viene sospeso l’ingresso nell’Unione;
- per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti viene ripristinata o confermata l’autorizzazione, in base alle garanzie epidemiologiche fornite.
Per gli operatori doganali, gli importatori e i consulenti, ciò impone una verifica puntuale della zona di origine della partita e dell’aggiornamento delle autorizzazioni contenute negli allegati del regolamento 2021/404.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione ne evidenzia l’adozione con procedura urgente per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi autorizzati negli allegati V e XIV
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato al regolamento. Le modifiche incidono sulla parte 1, sezione B, dell’allegato V (partite di pollame e materiale germinale di pollame) e sulla parte 1, sezione B, dell’allegato XIV (carni fresche di pollame e selvaggina da penna).
Sospensione per nuove zone del Regno Unito e degli Stati Uniti
A seguito di recenti focolai di HPAI notificati dal Regno Unito (20 giugno 2025: tre focolai nelle contee di Durham, North Yorkshire e West Yorkshire) e dagli Stati Uniti (11 giugno 2025: un focolaio in Arizona), vengono inserite nuove zone soggette a restrizioni non più autorizzate all’ingresso nell’Unione: nell’allegato V le zone GB-2.380, GB-2.381, GB-2.382 e US-2.1039; nell’allegato XIV le medesime zone. Le descrizioni indicano aree circolari di 10 km di raggio per le zone britanniche e una zona di 10 km in Maricopa County per la zona statunitense dell’Arizona.
Ripristino dell’autorizzazione per talune zone del Canada e degli Stati Uniti
Sulla base delle informazioni aggiornate fornite da Canada e Stati Uniti e delle misure adottate (abbattimento totale, pulizia e disinfezione), la Commissione ritiene che per diverse zone la situazione sanitaria non rappresenti più una minaccia e aggiorna di conseguenza gli elenchi. Nell’allegato V e nell’allegato XIV vengono pertanto sostituite o aggiornate varie voci relative alle zone CA-2.261, CA-2.263, CA-2.264 e a numerose zone statunitensi (tra cui US-2.678, US-2.717, US-2.740, US-2.741, US-2.742, US-2.747, US-2.748, US-2.769, US-2.771, US-2.782, US-2.788, US-2.795, US-2.796, US-2.801, US-2.802, US-2.809, US-2.824, US-2.829, US-2.855, US-2.864, US-2.880, US-2.883, US-2.884, US-2.910, US-2.911, US-2.931, US-2.950, US-2.954, US-2.956, US-2.966, US-2.972, US-2.984, US-2.1007, US-2.1011, US-2.1012, US-2.1013, US-2.1021, US-2.1033), con aggiornamento delle date di inizio/fine applicazione delle restrizioni o dell’autorizzazione.
Base normativa e valutazione di sanità animale
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1 e 3, e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione delle merci interessate. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate dai paesi terzi, opera gli adeguamenti degli elenchi al fine di tutelare lo stato sanitario degli animali nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.
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