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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1266

Regolamento (UE) 2025/1266 della Commissione, del 30 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 e l’International Financial Reporting Standard 7

Normativa europea32025R1266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il corpus degli IFRS adottati nell’UE per includere le modifiche IASB del dicembre 2024 su IFRS 9 e IFRS 7, dedicate ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura. Le novità incidono sia sul perimetro di applicazione e sulle regole di qualificazione di tali contratti, sia sulla contabilizzazione delle coperture e sugli obblighi di informativa in nota integrativa. L’obiettivo dichiarato è migliorare la rappresentazione degli effetti economici e finanziari di tali contratti, spesso strutturati come power purchase agreements. L’applicazione è obbligatoria dal primo esercizio che inizia il 1° gennaio 2026 o dopo tale data, con facoltà di applicazione anticipata.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per recepire nell’Unione le modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 relative ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Le modifiche riguardano, in particolare, i contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, inclusi i contratti di acquisto o vendita di energia elettrica prodotta da fonti naturali non controllabili e gli strumenti finanziari collegati a tale energia. Le imprese devono applicare le modifiche almeno dal primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2026 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata con indicazione in bilancio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non contiene esclusioni territoriali specifiche.

Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura: modifica degli IFRS 9 e 7

Il regolamento recepisce nell’ordinamento UE le modifiche IASB del 18 dicembre 2024 all’IFRS 9 e all’IFRS 7, inserendole nel regolamento (UE) 2023/1803. La finalità è migliorare la contabilizzazione e l’informativa dei contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, spesso strutturati come accordi di compravendita di energia elettrica, così da rappresentarne meglio gli effetti su risultato economico e flussi finanziari futuri.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplina l’adozione dei principi contabili internazionali nell’Unione, e conclude che le modifiche soddisfano le condizioni di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. Dopo la consultazione dell’EFRAG, viene quindi aggiornato il corpus dei principi contabili già adottati con il regolamento (UE) 2023/1803.

Ambito di applicazione dei nuovi criteri IFRS 9

Il nuovo paragrafo 2.3A dell’IFRS 9 circoscrive l’applicazione di alcune disposizioni ai soli contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, cioè contratti che espongono l’entità alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica perché la produzione dipende da condizioni naturali non controllabili. Tali contratti comprendono sia gli accordi di acquisto o vendita di energia elettrica dipendente dalla natura sia gli strumenti finanziari collegati a tale energia.

Il paragrafo 2.3B precisa che tali regole non possono essere applicate per analogia ad altri contratti, elementi o operazioni. Restano inoltre confermate le regole generali sui contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari, inclusa la distinzione tra contratti regolabili al netto e contratti posseduti per il ricevimento o la consegna secondo il fabbisogno dell’entità. È possibile la designazione irrevocabile al fair value rilevato nell’utile o perdita d’esercizio soltanto alla stipula e solo se elimina o riduce significativamente una disallineamento contabile.

Valutazione dell’uso proprio e acquisto netto di energia elettrica

L’IFRS 9 viene integrato con una specifica guida operativa per i contratti di acquisto di energia elettrica dipendente dalla natura. In particolare, i paragrafi B2.7 e B2.8 chiariscono che il fatto che l’entità possa essere costretta a rivendere energia elettrica inutilizzata non è di per sé incompatibile con il criterio dell’uso proprio, se l’entità è, e intende essere, un acquirente netto di energia elettrica per il periodo contrattuale.

Ai fini di tale valutazione, l’entità deve basarsi su informazioni ragionevoli e dimostrabili sulle proprie operazioni passate, attuali e previste, considerate su un periodo di tempo ragionevole, che non può superare 12 mesi. Nella definizione di tale periodo devono essere considerate la stagionalità della produzione e la variabilità della domanda in funzione del ciclo operativo dell’entità.

Contabilizzazione delle coperture

Le nuove disposizioni del capitolo 6 consentono di designare, in determinate coperture di operazioni programmate in energia elettrica, un importo nominale variabile come elemento coperto, purché allineato al volume variabile di energia elettrica dipendente dalla natura che si prevede sarà prodotto dall’impianto collegato allo strumento di copertura. Se i flussi finanziari del contratto designato come strumento di copertura dipendono dal verificarsi dell’operazione programmata coperta, tale operazione è presunta altamente probabile ai fini del test di copertura.

Regime transitorio e prima applicazione nell’IFRS 9

Le modifiche si applicano agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente; è ammessa l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. Sul piano transitorio, alcuni paragrafi devono essere applicati retroattivamente secondo IAS 8, ma senza obbligo di riformulare i periodi precedenti, salvo che ciò sia possibile senza ricorrere a informazioni ex post. In caso di mancata rideterminazione, le differenze sono rilevate negli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto all’inizio dell’esercizio di prima applicazione.

È inoltre previsto che, alla prima applicazione, taluni contratti che altrimenti resterebbero esclusi dall’IFRS 9 possano essere designati irrevocabilmente al fair value rilevato nell’utile o perdita d’esercizio. È anche possibile cessare una relazione di copertura preesistente e designare lo stesso strumento in una nuova relazione conforme alle nuove regole.

Nuovi obblighi informativi nell’IFRS 7

L’IFRS 7 introduce un’informativa dedicata in un’unica nota integrativa per i contratti rientranti nel nuovo perimetro del paragrafo 5B. L’obiettivo è consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere gli effetti di tali contratti su ammontare, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri e sul risultato economico.

L’informativa deve includere:

  • elementi contrattuali che espongono alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica e al rischio di acquisto in fasce di consegna non utilizzabili;
  • impegni non rilevati alla data di bilancio, inclusi i flussi finanziari futuri stimati derivanti dagli acquisti di energia elettrica;
  • informazioni qualitative sul metodo con cui l’entità valuta se il contratto possa diventare oneroso ai sensi dello IAS 37;
  • dati qualitativi e quantitativi sugli effetti economici dell’esercizio, inclusi costi di acquisto, quantità inutilizzate al momento della consegna, proventi da rivendita dell’energia inutilizzata e costi per compensare tali vendite.

Per i contratti di copertura che rientrano nel nuovo paragrafo 5C, l’entità deve inoltre disaggregare per categoria di rischio le informazioni sui termini e condizioni degli strumenti di copertura. Se altre note contengono ulteriori informazioni sui medesimi contratti, l’unica nota integrativa deve richiamarle espressamente.

Disposizioni transitorie nell’IFRS 7

I nuovi paragrafi informativi dell’IFRS 7 si applicano quando si applicano le modifiche all’IFRS 9. Se l’entità non riformula i comparativi alla prima applicazione, non è tenuta a fornire comparativi per le nuove informazioni integrative. Inoltre, nell’esercizio di prima applicazione, l’entità non deve fornire talune informazioni quantitative che altrimenti sarebbero richieste dallo IAS 8 sui cambiamenti di principi contabili.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’IFRS 9 e dell’IFRS 7

L’articolo 1 modifica, nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, l’IFRS 9 Strumenti finanziari e l’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche recepiscono nel diritto UE gli aggiornamenti IASB del 18 dicembre 2024 sui contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura.

Ambito di applicazione specifico dei nuovi paragrafi IFRS 9

Nel nuovo paragrafo 2.3A dell’IFRS 9 si chiarisce che le regole di cui ai paragrafi 6.10.1-6.10.2 e B2.7-B2.8 si applicano soltanto ai contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura. Tali contratti espongono l’entità alla variabilità del volume sottostante di energia elettrica, perché la produzione dipende da condizioni naturali non controllabili. Il paragrafo 2.3B vieta l’applicazione per analogia di tali disposizioni ad altri contratti, elementi o operazioni.

Contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari

Vengono confermate e integrate le regole dell’IFRS 9 sui contratti per l’acquisto o vendita di un elemento non finanziario regolabili al netto in disponibilità liquide o tramite altri strumenti finanziari. È ribadita l’esclusione per i contratti sottoscritti e mantenuti per ricevere o consegnare l’elemento non finanziario secondo il fabbisogno previsto dell’entità, salvo designazione irrevocabile al fair value rilevato nell’utile o perdita d’esercizio alla stipula, se ciò elimina o riduce significativamente un’incoerenza di rilevazione. Il paragrafo 2.8 impone di applicare anche i paragrafi B2.7-B2.8 per verificare se i contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura restino nell’ambito dell’IFRS 9.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

I nuovi paragrafi 6.10.1-6.10.2 consentono, per alcune coperture di operazioni programmate in energia elettrica, di designare come elemento coperto un importo nominale variabile allineato al volume variabile di energia elettrica dipendente dalla natura atteso dall’impianto di produzione collegato allo strumento di copertura. Se i flussi finanziari del contratto designato come strumento di copertura dipendono dal verificarsi dell’operazione programmata designata come elemento coperto, tale operazione si presume altamente probabile ai fini del paragrafo 6.3.3.

Disposizioni transitorie e prima applicazione IFRS 9

Il paragrafo 7.1.15 stabilisce che le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata. I nuovi paragrafi 7.2.51-7.2.53 prevedono applicazione retroattiva di alcuni paragrafi secondo IAS 8, senza obbligo di rideterminare periodi precedenti salvo possibilità senza uso di informazioni ex post; in mancanza di rideterminazione, le differenze confluiscono negli utili portati a nuovo o altra componente di patrimonio netto. È inoltre ammessa, alla prima applicazione, la designazione irrevocabile al fair value rilevato nell’utile o perdita di contratti che altrimenti resterebbero fuori dal perimetro dell’IFRS 9, nonché la cessazione e redesignazione di relazioni di copertura preesistenti.

Nuovi obblighi informativi nell’IFRS 7

L’IFRS 7 è integrato con i nuovi paragrafi 5B-5D e 30A-30C. Il paragrafo 30A impone un’unica nota integrativa sui contratti che soddisfano i criteri del paragrafo 5B, con informazioni su effetti, importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri e sul risultato economico. Devono essere forniti dati sugli elementi contrattuali che espongono alla variabilità del volume di energia e al rischio di acquisto in fasce di consegna non utilizzabili, sugli impegni non rilevati e su flussi futuri stimati, nonché sui costi di acquisto, sui proventi da rivendita di energia inutilizzata e sui costi di acquisto per compensare tali vendite.

Informativa per contratti di copertura e rinvii ad altre note

Per i contratti che soddisfano il paragrafo 5C, il paragrafo 30B richiede la disaggregazione per categoria di rischio delle informazioni sui termini e condizioni degli strumenti di copertura, in coerenza con il paragrafo 23A. Il paragrafo 30C impone di inserire nell’unica nota integrativa richiami ad altre note se vi sono ulteriori informazioni sui contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura, inclusi quelli descritti nel paragrafo 30B.

Transizione e comparativi nell’IFRS 7

Il paragrafo 44OO stabilisce che i nuovi paragrafi dell’IFRS 7 si applicano quando si applicano le modifiche all’IFRS 9; se non vengono riformulati i comparativi alla prima applicazione, non devono essere forniti comparativi per le nuove informazioni integrative. Il paragrafo 44PP esonera, nell’esercizio di prima applicazione, dall’obbligo di fornire determinate informazioni quantitative previste dallo IAS 8 sui cambiamenti di principi contabili.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprincipi contabili internazionalibilancio d'eserciziostrumenti finanziariinformativa finanziariacoperture contabili

Testo integrale

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