Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Pescara, Sezione 1

Per la ottemperanza Alla sentenza n. 485/2024 pubbl. il 09/10/2024 RG n. 794/2024 del Tribunale di Pescara

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara n. 485/2024, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativo agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudizio ha riguardato anche le modalità di esecuzione del comando giudiziale, l'eventuale necessità di una previa diffida e la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nell'account della carta elettronica del docente, ai fini previsti dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L'adempimento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui individuato, attribuendogli un ulteriore termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Collegio ha escluso la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto, la produzione di interessi e le circostanze del caso. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 300 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente deve essere riconosciuto mediante accredito sulla carta elettronica del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza del ricorso consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 114 c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida

    La previa diffida non costituisce condizione necessaria per proporre l'azione di ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva né l'apposizione della formula esecutiva.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    eventuale penalità di mora

    La penalità di mora non è automatica; il giudice può escluderla quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risultino sufficienti l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni opera anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa; decorso tale termine senza adempimento, è configurabile l'inottemperanza.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero; il responsabile deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all'organo competente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida quando l'amministrazione non abbia eseguito il comando contenuto in un titolo giudiziale esecutivo.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dall'art. 115, comma 3, c.p.a.; per tale giudizio non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di ottemperanza deducendo che la competenza ad adottare gli atti esecutivi appartenga a un diverso organo centrale della medesima amministrazione: il responsabile del procedimento deve provvedere ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • Quando una sentenza riconosce il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'esecuzione deve avvenire mediante accredito delle somme riconosciute sulla carta elettronica del docente, secondo il titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente; la penalità di mora può essere esclusa se l'importo è contenuto e il credito produce interessi secondo il titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.