Cassazione Penale, Sentenza n. 23919/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena; il ricorrente deduceva violazione del suo diritto di difesa per difetto di regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza esecutiva. La difesa contestava che gli atti erano stati notificati a un indirizzo (via Vodopivca 103/A, Gorizia) dove il ricorrente non risiede, essendo residente in Slovenia (Nova Gorica, Vipavska Cesta 144) e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nella sua reale dimora/luogo di residenza con raccomandata (art.169 c.p.p.), non essendo stato posto in condizione di partecipare al procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che nel procedimento di revoca della sospensione condizionale (art.674 c.p.p.) debba osservarsi la procedura di cui all'art.666 c.p.p., con obbligo del contraddittorio salvo i casi espressamente previsti. La notifica risultava effettuata in luogo diverso dalla reale residenza del ricorrente; per tale ragione la decisione è affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio (art.178 lett. c) e 179 c.1 c.p.p.). La sentenza impugnata è stata annullata e la materia rinviata al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 674 c.p.p.
Disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte afferma che in tale procedimento devono osservarsi le garanzie procedurali previste per l'esecuzione, richiamando l'art.666 c.p.p.
art. 666 c.p.p.
"per difetto delle condizioni di legge" ovvero "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"
Norma sulle forme del procedimento esecutivo: prevede il contraddittorio e consente la procedura de plano solo nei casi di manifesta infondatezza come specificato; la Corte utilizza questa norma per affermare l'obbligo del contraddittorio nel procedimento di revoca della sospensione.
art. 169 c.p.p.
Regola la notifica agli imputati e la comunicazione al luogo di residenza; la Corte ricorda che la notifica deve essere effettuata correttamente, secondo le regole di luogo di residenza o domicilio, e che la mancata notifica al reale luogo di residenza può compromettere il diritto di difesa.
art. 667 comma 4 c.p.p.
Norma richiamata a titolo di eccezione: specifica i casi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità; la Corte precisa che fuori da queste ipotesi il provvedimento adottato senza contraddittorio è nullo.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità per la omessa citazione del condannato o l'assenza del difensore quando obbligatoria; la Corte ha ritenuto applicabile questa nullità per la violazione del contraddittorio derivante dalla difettosa notifica.
art. 179 comma 1 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze della nullità: la Corte ha affermato che la nullità così configurata comporta l'annullamento della decisione impugnata in sede di legittimità.
art. 127, 143, 171 cod. pen./c.p.p. (richiamate nel ricorso)
Articoli richiamati dal ricorrente nella censura iniziale (riguardanti, rispettivamente, aspetti del codice penale/procedura penale relativi alle misure e alle comunicazioni); la Corte non ha fondato la decisione su tali norme ma sul difetto di notifica e sull'obbligo di contraddittorio (art.666 e norme sulla nullità).
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena (art.674 c.p.p.) deve essere rispettato il contraddittorio come previsto dall'art.666 c.p.p.; il giudice non può decidere de plano fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge.
- La notifica degli atti è essenziale per garantire il diritto di difesa: va eseguita al domicilio o alla residenza effettiva indicata nei documenti; se l'imputato risiede all'estero occorre osservare le modalità previste (es. raccomandata con avviso di ricevimento al luogo di residenza) e verificare l'elezione di domicilio.
- La decisione adottata senza regolare citazione del condannato o senza la presenza obbligatoria del difensore è affetta da nullità assoluta (art.178 lett. c) e 179 c.1 c.p.p.) e può essere annullata in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
- Nel dubbio sulla correttezza della notifica è importante produrre documenti che attestino la residenza reale (carta d'identità, certificati) e segnalarlo tempestivamente al giudice e al proprio difensore.
- Le eccezioni procedurali (es. provvedere senza formalità) sono limitate e tassative; la parte interessata deve sempre verificare se il caso rientra in tali ipotesi prima di considerare lecita una decisione assunta in assenza di contraddittorio.
- Per i procedimenti esecutivi è consigliabile la presenza del difensore o la sua rappresentanza formale: l'assenza o l'omessa convocazione può determinare la nullità della decisione.
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