Cassazione Civile, Ordinanza n. 26187/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di immobile, sito in prossimità di un tratto autostradale, aveva chiesto il risarcimento dei danni al proprio fabbricato deducendo che le lesioni fossero state causate dai lavori di costruzione di una terza corsia autostradale. In primo grado il tribunale, sulla base anche di accertamento tecnico preventivo, aveva ritenuto responsabili in solido la committente dell'opera e l'impresa appaltatrice/esecutrice, qualificando la responsabilità ex art. 2050 c.c. La corte d'appello ha invece escluso la responsabilità della sola committente, ritenendo applicabile nei suoi confronti la regola generale dell'art. 2043 c.c. e affermando che non fosse stata provata una sua concreta ingerenza, scelta di appaltatore inaffidabile, o un potere di direzione e controllo tale da farle concorrere nell'illecito; ha invece mantenuto ferma la responsabilità dell'appaltatrice. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che una clausola contrattuale di coordinamento delle fasi esecutive potesse provare l'ingerenza della committente; secondo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. per mancato rilievo della non contestazione e per mancato ricorso alle presunzioni circa la limitazione dell'autonomia dell'appaltatrice e l'ingerenza della committente; terzo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa statuizione sulle spese del grado di appello nel rapporto tra il ricorrente e l'impresa appaltatrice. La società committente ha resistito, eccependo anche il difetto di interesse all'impugnazione per asserita integrale soddisfazione del credito risarcitorio per effetto dell'adempimento dell'altra obbligata, e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla domanda di garanzia verso l'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, confermando che la clausola contrattuale richiamata riguardava solo la sicurezza del traffico e non provava poteri di ingerenza della committente sui lavori tali da fondarne la responsabilità; ha inoltre ribadito che la non contestazione va compiuta nel processo e che le presunzioni richiedono fatti noti storici, precisi, gravi e concordanti. È stato invece accolto il terzo motivo, ritenendo omessa la regolazione delle spese del grado di appello nel rapporto processuale tra il proprietario e l'impresa appaltatrice, con lesione del principio di corrispondenza tra domanda e statuizione e del dovere del giudice di provvedere sulle spese. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando l'impresa appaltatrice a rifondere al proprietario le spese del relativo rapporto processuale di appello; le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa è riferibile a chi concretamente esercita l'attività, non al solo committente che l'abbia affidata in appalto, salvo autonoma prova di un suo contributo causale o ingerenza rilevante.
art. 2043 c.c.
La responsabilità del committente, se non ricondotta alla disciplina speciale dell'attività pericolosa, va valutata secondo la regola generale dell'illecito aquiliano, con necessità di provare tutti gli elementi costitutivi, compreso il nesso causale e il contributo del soggetto convenuto.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione deve risultare dagli atti difensivi nel processo e non può essere desunta da documenti contrattuali formati al di fuori del giudizio.
art. 167 c.p.c.
La contestazione dei fatti avviene attraverso gli atti difensivi delle parti nel processo, sicché il silenzio su un documento preesistente al giudizio non equivale di per sé a non contestazione.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede fatti noti storici determinati e indizi gravi, precisi e concordanti; un giudizio di complessità o imponenza dell'opera non basta, da solo, a fondare la presunzione di poteri di ingerenza della committente.
art. 91 c.p.c.
Il giudice deve provvedere officiosamente sulle spese del giudizio in coerenza con l'esito della lite e con il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede una statuizione espressa e motivata nei casi consentiti, non potendo risultare da omissione della pronuncia.
art. 111 Cost.
Impone una tutela giurisdizionale effettiva e completa, comprensiva della decisione sulle spese di lite e della motivazione non apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era comprensibile e coerente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro formale dedotto per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto la Corte può decidere nel merito una volta cassata la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La responsabilità da attività pericolosa incombe, di regola, sul soggetto che effettivamente esercita l'attività, non sul mero committente dell'appalto; per quest'ultimo può residuare solo una responsabilità ordinaria ex art. 2043 c.c., da provare in tutti i suoi elementi.
- Per affermare la responsabilità del committente dei lavori è necessario dimostrare un concreto contributo causale alla produzione del danno, ad esempio per scelta di un appaltatore inaffidabile, per ingerenza nella gestione o per mantenimento di un potere effettivo di direzione e controllo.
- Una clausola contrattuale che imponga il coordinamento preventivo delle fasi esecutive per ragioni di sicurezza del traffico non prova, di per sé, l'ingerenza del committente nella tecnica esecutiva dei lavori né la sua responsabilità per danni a immobili vicini.
- La non contestazione rilevante nel processo deve risultare dagli atti difensivi e non può essere desunta automaticamente da documenti negoziali preesistenti al giudizio.
- La prova presuntiva richiede fatti noti storici e indizi dotati di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente valorizzare in termini generici la complessità o l'imponenza dell'opera.
- L'omessa pronuncia sulle spese di un rapporto processuale distinto integra violazione del dovere del giudice di decidere in modo completo sulle spese e giustifica la cassazione del relativo capo con decisione nel merito se non servono ulteriori accertamenti.
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